News
Responsabilità penale per inadeguata valutazione del rischio sul luogo di lavoro
Il Tribunale di Tolmezzo con sentenza del 2008 dichiarava l’amministratore delegato di un’azienda con poteri anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro colpevole del reato di lesioni colpose in danno della dipendete che, nel movimentare un carrello, si era procurata una distorsione al ginocchio, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione.
La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione.
L’imputato ricorreva per la cassazione della sentenza.
La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione.
L’imputato ricorreva per la cassazione della sentenza.
Si allarga il perimetro dei reati di maltrattamento e abbandono
Due recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ampliato il concetto di abbandono e maltrattamento nei confronti degli animali, reati puniti con pene sempre più severe
Formazione professionale continua. Riparto delle competenze tra Stato e Regione
In materia di formazione professionale continua degli operatori sanitari, gli artt. 16 e 16 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, nel prevedere una ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regione, non attribuiscono alle ASL alcuna autonoma titolarità, limitandosi queste a partecipare in via strumentale, previo accreditamento presso gli enti preposti (Commissione regionale per la formazione continua, Regioni e Province), alla realizzazione del programma di educazione continua in medicina (ECM), la cui gestione amministrativa è stata attribuita - con l'art. 2 della legge n. 244 del 2007 - all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Ne consegue che non sussiste a carico delle ASL l'obbligo di predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici, né, correlativamente, un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività, potendosi censurare la condotta dell'Azienda solo ove la stessa abbia, ingiustificatamente, impedito ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua.
IRAP: medico convenzionato al 100% con il SSN
La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza favorevole al rimborso dell’IRAP versata da un medico convenzionato con il SSN. La CTR affermava che un medico convenzionato al 100%, senza dipendenti e senza strutture, che si avvale di un collega per la sua sostituzione in occasione delle ferie e per altri impedimenti, non organizza nulla se non l'agenda dei suoi impegni professionali e, pertanto, non può essere assoggettato ad IRAP.
Il giudizio di cassazione ha ribaltato la decisione dei precedenti gradi riscontrandosi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente la corresponsione di compensi a personale di segreteria - per 312 giornate lavorative.
Il giudizio di cassazione ha ribaltato la decisione dei precedenti gradi riscontrandosi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente la corresponsione di compensi a personale di segreteria - per 312 giornate lavorative.
Entrerà in vigore a Gennaio 2013 il nuovo codice della strada.
Il Decreto Legislativo 59/2011 e un nuovo disegno di legge cambieranno in modo sostanziale il Codice della Strada: ecco le principali novità
Non attribuibile ai medici la responsabilità della morte per lesioni da incidente stradale
Il conducente di un’autovettura veniva riconosciuto colpevole di omicidio e lesioni personali colpose gravi perché alla guida della propria autovettura, nell’effettuare un sorpasso in un tratto con linea continua, si scontrava con altro veicolo cagionando la morte di una delle persone a bordo e, appunto, le lesioni fisiche di altre due.
La difesa del conducente insisteva sulla riconduzione del decesso al cambiamento di terapia posto in esssere dai sanitari della struttura di ricovero, tale da interrompere il nesso causale tra l’evento morte e incidente stradale.
La difesa del conducente insisteva sulla riconduzione del decesso al cambiamento di terapia posto in esssere dai sanitari della struttura di ricovero, tale da interrompere il nesso causale tra l’evento morte e incidente stradale.
Aborto attraverso l’effetto secondario di un farmaco
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il reato di interruzione volontaria della gravidanza avvenuta secondo quanto ritenuto accertato dai giudici del merito, all'ottava settimana di gravidanza attraverso l’assunzione di un farmaco destinato alla cura dell'ulcera ma capace di provocare l'aborto come effetto secondario.
All’imputata era stato contestato il reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 19, commi 1 e 2, fattispecie che prevede la sanzione penale per chi cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità relative al necessario previo intervento della struttura socio sanitaria nel tracciare il percorso dapprima psicologico e poi medico che la donna che intenda abortire è tenuta a seguire.
All’imputata era stato contestato il reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 19, commi 1 e 2, fattispecie che prevede la sanzione penale per chi cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità relative al necessario previo intervento della struttura socio sanitaria nel tracciare il percorso dapprima psicologico e poi medico che la donna che intenda abortire è tenuta a seguire.
L'Auto è rimossa in modo illegittimo? scatta il risarcimento
I giudici della Corte di Cassazione hanno ingiunto alla pubblica amministrazione di risarcire una signora la cui auto era stata fatta rimuovere da un ausiliare del traffico.
Conferimento incarichi struttura complessa: non si cerca il migliore in assoluto
Il conferimento di incarichi di struttura complessa, a differenza delle selezioni indette per il conferimento di incarichi di direttore del distretto sociosanitario, esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, poiché la scelta del sanitario cui conferire l'incarico viene effettuata all'interno di una rosa individuata dalla Commissione, ma questa non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, come avviene nel caso della nomina del direttore del distretto sociosanitario, bensì esprime esclusivamente un giudizio di idoneità; dopo di che l'incarico viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, volta alla ricerca non del migliore in senso assoluto ma del migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire. Una scelta siffatta è riconducibile alla capacità di diritto privato dell'Amministrazione.
14° Congresso Credito Cooperativo
"Futuro da riscrivere" è il titolo della tre giorni del 14° Congresso del Credito Cooperativo. Sabato 10 l'udienza con Il Papa. Domenica intervento del presidente Marino

