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Medici: Responsabilità per la tenuta dei registri rifiuti speciali pericolosi

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Un direttore di distretto si era visto destinatario di una sanzione amministrativa di oltre quindicimila euro per aver omesso di tenere, presso il poliambulatorio pubblico, il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi prodotti.
Ha affermato la Suprema Corte che, soltanto con il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, i distretti sanitari hanno ricevuto una disciplina che ne ha previsto l’autonomia "tecnico - gestionale ed economico - finanziaria". Non può, allora, farsi riferimento a tale disciplina per giustificare la responsabilità del direttore del distretto sanitario per fatti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; sicché, in presenza della previsione generale secondo cui "tutti i poteri di gestione (...) sono riservati al direttore generale", eventuali poteri gestionali e di spesa del direttore di un distretto sanitario, coinvolgenti anche la tenuta dei registri dei rifiuti, dovevano trovare fondamento su una delega o altre disposizioni organizzative interne della ASL. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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