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Medici: Responsabilità per la tenuta dei registri rifiuti speciali pericolosi
Un direttore di distretto si era visto destinatario di una sanzione amministrativa di oltre quindicimila euro per aver omesso di tenere, presso il poliambulatorio pubblico, il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi prodotti.
Ha affermato la Suprema Corte che, soltanto con il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, i distretti sanitari hanno ricevuto una disciplina che ne ha previsto l’autonomia "tecnico - gestionale ed economico - finanziaria". Non può, allora, farsi riferimento a tale disciplina per giustificare la responsabilità del direttore del distretto sanitario per fatti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; sicché, in presenza della previsione generale secondo cui "tutti i poteri di gestione (...) sono riservati al direttore generale", eventuali poteri gestionali e di spesa del direttore di un distretto sanitario, coinvolgenti anche la tenuta dei registri dei rifiuti, dovevano trovare fondamento su una delega o altre disposizioni organizzative interne della ASL. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Ha affermato la Suprema Corte che, soltanto con il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, i distretti sanitari hanno ricevuto una disciplina che ne ha previsto l’autonomia "tecnico - gestionale ed economico - finanziaria". Non può, allora, farsi riferimento a tale disciplina per giustificare la responsabilità del direttore del distretto sanitario per fatti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; sicché, in presenza della previsione generale secondo cui "tutti i poteri di gestione (...) sono riservati al direttore generale", eventuali poteri gestionali e di spesa del direttore di un distretto sanitario, coinvolgenti anche la tenuta dei registri dei rifiuti, dovevano trovare fondamento su una delega o altre disposizioni organizzative interne della ASL. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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