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Medici: Sigarette Lights: ingannevolezza del messaggio e risarcimento del danno
Un fumatore conveniva dinanzi al Giudice di Pace la società produttrice delle sigarette che era solito consumare per sentirla condannare al risarcimento dei danni, derivanti dall'ingannevolezza dei descrittivi - "Lights" ed "Extra Lights" apposti sul contenitore, per effetto dei quali egli, già fumatore di sigarette “normali”, era passato a questo tipo di più "leggero", nella convinzione indotta che esse fossero meno dannose, raddoppiando il consumo del prodotto.
La Suprema Corte, cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria, ha indicato alcuni principi in materia affermando che:
La Suprema Corte, cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria, ha indicato alcuni principi in materia affermando che:
- L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.
- Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.
- La pubblicità ingannevole non integra di per sé sola (in assenza di ipotesi di reato) la lesione di un valore della persona umana costituzionalmente protetto, dalla quale possa derivare un danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.". [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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