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Medici: l'abitualità del lavoro autonomo non è presupposto IRAP

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L'imposta colpisce, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.

Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa: all'esito dell'accertamento di fatto si osservava che nel caso si era in presenza di un lavoratore autonomo - medico di base – in possesso di beni strumentali limitati (un'automobile e mobili per lo studio in affitto e senza alcun collaboratore dipendente). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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