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Medici: Può aversi mobbing in caso di ritardato affidamento di incarichi
Un medico ormai in pensione, assumeva di essere stato ingiustamente privato per circa dieci anni della nomina a primario di Chirurgia d’urgenza.
Nel 2001 il sanitario veniva in effetti assegnato alla funzione apicale della divisione, prestandovi servizio fino al suo pensionamento e quindi per soli due anni rispetto ai dodici cui avrebbe avuto diritto.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, l’acclarata illegittimità ed ingiustizia del comportamento posto in essere dal datore di lavoro, protrattosi per più di dieci anni, va necessariamente attribuita non alla negligenza, ma ad una “deliberata ac prava voluntas” dell’apparato amministrativo il quale, nonostante avesse a disposizione un lavoratore in possesso degli specifici requisiti, in linea con la posizione apicale vacante nella divisione di Chirurgia d’urgenza, preferiva caparbiamente affidarla a soggetti non provvisti dell’idonea professionalità pur di non attribuirla al ricorrente, persistendo in tale atteggiamento per un lungo periodo di tempo anche in presenza di specifiche pronunce giurisdizionali.
Il TAR ha sottolineato come da un tale comportamento vessatorio nei confronti del medico, dovesse ritenersi essere certamente scaturito un danno, costituito dalle diverse componenti che la giurisprudenza civilistica ha efficacemente enucleato (biologico, morale, esistenziale, professionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Nel 2001 il sanitario veniva in effetti assegnato alla funzione apicale della divisione, prestandovi servizio fino al suo pensionamento e quindi per soli due anni rispetto ai dodici cui avrebbe avuto diritto.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, l’acclarata illegittimità ed ingiustizia del comportamento posto in essere dal datore di lavoro, protrattosi per più di dieci anni, va necessariamente attribuita non alla negligenza, ma ad una “deliberata ac prava voluntas” dell’apparato amministrativo il quale, nonostante avesse a disposizione un lavoratore in possesso degli specifici requisiti, in linea con la posizione apicale vacante nella divisione di Chirurgia d’urgenza, preferiva caparbiamente affidarla a soggetti non provvisti dell’idonea professionalità pur di non attribuirla al ricorrente, persistendo in tale atteggiamento per un lungo periodo di tempo anche in presenza di specifiche pronunce giurisdizionali.
Il TAR ha sottolineato come da un tale comportamento vessatorio nei confronti del medico, dovesse ritenersi essere certamente scaturito un danno, costituito dalle diverse componenti che la giurisprudenza civilistica ha efficacemente enucleato (biologico, morale, esistenziale, professionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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