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Medici: Retribuzione del personale sanitario

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Anche in presenza della generale applicabilità del principio costituzionale che sancisce la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto ( art. 36 cost.) e di quello codicistico di cui 2126 c.c. anche al rapporto d'impiego del personale sanitario, Il Consiglio di Stato – nonostante le pronunce interpretative di segno contrario della Corte Costituzionale – ha ritenuto che la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile non può essere basata sull'art. 36 Cost., che afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato. Tale norma – secondo la sezione del supremo giudice amministrativo - non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall'art. 98 Cost. e quelli previsti dall'art. 97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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