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Medici: Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio
Il fatto:
con due note regionali veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il diritto:
l’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di “studio medico”, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.
Esito della lite:
il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.
con due note regionali veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il diritto:
l’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di “studio medico”, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.
Esito della lite:
il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.
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