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Medici: Assicurazione sulla vita. Non sussiste reticenza dell'assicurato in presenza di sintomi ambigui e non specifici
Una compagnia assicuratrice rifiutava di effettuare il pagamento di un indennizzo assicurativo dovuto ai superstiti in forza di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dal loro congiunto, e ciò, sull’assunto che l’assicurato al momento della stipula avrebbe taciuto di essere portatore di una grave patologia che, in breve tempo ne avrebbe cagionato la morte.
Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico della società assicuratrice.
Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico della società assicuratrice.
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