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Medici: Reperibilità passiva nei giorni festivi – risarcimento del danno e riposto compensativo
la Corte d'appello di Salerno confermava la decisione di rigetto delle domande svolte da una dipendente nei confronti della ASL per ottenere la condanna di quest'ultima a risarcirle il danno da usura psicofisica subita per il servizio di reperibilità passiva (vale a dire senza chiamata in servizio) svolto in giorni festivi nel periodo dal 1 maggio 2001 al 31 gennaio 2004, senza fruire del previsto riposo compensativo.La Dipendente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale attività lavorativa.Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.Quindi, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna attività effettiva, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
La Suprema Corte, ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le decisioni precedenti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale attività lavorativa.Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.Quindi, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna attività effettiva, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
La Suprema Corte, ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le decisioni precedenti.
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