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Medici: Non luogo a procedere per il sanitario incaricato di guardia medica che chiama il 118 col consenso del paziente
Il giudice dell’udienza preliminare aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di un sanitario incaricato di guardia medica che si asseriva avesse omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso consistenti nella disinfettazione e sutura di una ferita in sede frontale, esito di una caduta.
Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura.
Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura.
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