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Medici: svolgimento di fatto delle funzioni di primario
Conseguita l’idoneità alle funzioni primariali, un medico, nel 1988, veniva trasferito presso una USL con la qualifica di “Aiuto dirigente di nefrologia e dialisi”.
Il sanitario, sostenendo di aver svolto di fatto e senza soluzione di continuità (dalla data del trasferimento), le funzioni di direzione del servizio autonomo di nefrologia e dialisi, in quanto vacante il posto di primario di nefrologia, aveva chiesto al TAR per la Campania il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alla posizione funzionale superiore del ruolo sanitario.
Il Tar per la Campania, nel 2007, respingeva il ricorso avendo rilevato che la non previsione in organico del posto di dirigente del servizio, e la non attivazione del servizio dei emodialisi, rendevano di fatto impossibile ipotizzare l'effettivo svolgimento del servizio di dirigenza.
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