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BTP - Day, la cooperazione c'è
Esercizio abusivo della professione medica attraverso l'impiego di mezzi non tradizionali o convenzionali
Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.
Accertamento tributario tramite studi di settore
2) l'utilizzazione dei parametri costituisce una presunzione legale idonea a sostenere l'accertamento medesimo, in assenza di prova contraria incombente sul contribuente.
Illegittima revoca del rapporto convenzionale: risarcimento del danno all’immagine
Il danno all'immagine riconosciuto in favore del professionista, ha osservato la Suprema Corte, è stato argomentato dai precedenti giudici, con accertamento di fatto plausibile, tenendo conto dell'attività svolta dal professionista, il quale operava, quale medico specializzato in cardiologia in un piccolo comune del napoletano, nonché delle vicende che condussero alla revoca della convenzione e che determinarono l'interruzione del rapporto per oltre un decennio, con conseguente pregiudizio per l'immagine professionale del sanitario, all'interno dell'ambiente di lavoro e della comunità sociale ove lo stesso operava.
Indagine prenatale inaffidabile: responsabilità della struttura per omessa informazione
Trasfusione con sangue infetto
Detti controlli, comportando l'esclusione dai donatori dei soggetti con valori alterati delle transaminasi e delle GPT -indicatori della funzionalità epatica-, sarebbero stati idonei ad impedire anche la trasfusione di sangue infetto da virus da HCV atteso che identica alterazione si produce nei tre tipi di infezioni.
Ciò ha consentito alla Suprema Corte di affermare - stante l'identità dei controlli e dei risultati che avrebbero potuto impedire l'evento tanto nel caso di infezione da HBV quanto in quella da HCV- che in tali ipotesi non sussiste una pluralità di eventi lesivi, come se si trattasse di più serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto -contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Su tali premesse può affermarsi che, poiché il virus dell'epatite B era stato individuato fin dal 1978, e le trasfusioni di sangue della paziente vennero effettuate nel 1984, ove il Ministero avesse effettuato i dovuti controlli, il verificarsi dell'evento lesivo sarebbe stato impedito.
I.N.P.S. - Circ. 28-11-2011 n. 150, Visite mediche di controllo domiciliare, Verbale Informatico delle visite.
Legge di stabilità, novità su RC auto e giustizia
Il dipendente ospedaliero esposto a più rischi, ma a nessuno specifico, non ha diritto ad alcuna indennità
Un’infermiera professionale impiegata presso il pronto soccorso ospedaliero di un presidio classificato DEA, dichiarava di svolgere attività di assistenza radiologica, di terapia intensiva e sub-intensiva potendo venire a contatto con pazienti a rischio infettivo. Il rischio infettivo sarebbe derivato dal contatto diretto con il sangue dei pazienti in virtù di assistenza e stabilizzazione di quelli politraumatizzati sconosciuti, ad esempio possibili portatori di TBC, oppure dal prelievo di liquidi ematici su soggetti sconosciuti, ad esempio possibili portatori di HBV, HCV, HIV; laddove il rischio radiologico sarebbe derivato dall’assistenza continua e diretta al paziente critico durante l'esecuzione di esami radiografici, con stazionamento nell'area di operazione, anche vicino al paziente. La dipendente chiedeva le venissero riconosciute le indennità previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva in favore del personale infermieristico dedito ad attività "intensive", sub-intensive e da contatto con pazienti portatori di malattie infettive.
Incompatibilità del dirigente medico e l'attività professionale autonoma
Il procuratore regionale presso la Corte dei Conti citava in giudizio un medico dipendente di una ASP per sentirlo condannare al pagamento di oltre 130.000 euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. Il sanitario, pur essendo titolare di partita IVA, comunicava all’azienda di optare per il rapporto di lavoro esclusivo con lo svolgimento di attività privata in regime di intramoenia, tuttavia, secondo la prespettazione dell’accusa, nel periodo 2003-2007 aveva svolto attività libero professionale in nome e per conto proprio percependo un reddito pari a al oltre 300.000 euro ed assumeva altri particolari incarichi per compagnie assicuratrici senza essere autorizzato.

