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Rapporto INAIL 2008: calo record degli incidenti mortali sul lavoro in Italia
ROMA - E’ stato presentato oggi, a Roma, presso la Sala della Lupa a Montecitorio, dal Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL, Marco Fabio Sartori, il Rapporto Annuale 2008 dell’Istituto. Il documento “fotografa” sulla base dei dati elaborati dalla Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL l’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia, analizzando il suo andamento tendenziale di medio periodo e comparandolo nel più ampio quadro internazionale dell’Unione Europea.
dequalificazione professionale e valutazione nuove mansioni
La equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni medesime, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto, precisandosi, inoltre, che il divieto di demansionamento opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
A tal fine, quindi, l'indagine del giudice deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
A tal fine, quindi, l'indagine del giudice deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
denaro in nero al primario per aggirare le liste di attesa: pesante condanna penale e contabile
La vicenda sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, atteneva all’ipotizzato danno all’immagine patito dalla ASL per la condotta dolosa di un direttore di unità operativa nonché professore ordinario presso una Università, derivante dalla pluriennale percezione di denaro “in nero” e non dovuto - da 1.000 a 4.000 euro per ciascun episodio - dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi rispetto alla programmata calendarizzazione, interventi chirurgici in regime di convenzione con il SSN.
Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.
Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali.
La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale, erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.
Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali.
La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale, erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
La multa per chi telefona guidando è valida anche senza la contestazione immediata
La multa comminata dai vigili agli automobilisti "pinzati" a parlare al telefono cellulare senza auricolare va pagata in tutti i casi, anche quando non c'è una contestazione immediata. Lo ha stabilito la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 13118), che ha respinto il ricorso di una donna romana che nel 2005 si è vista recapitare a casa una multa per essere stata colta parlare al cellulare mentre era alla guida.
I diritti sotto l'ombrellone
In questi giorni sui principali telegiornali e sulla carta stampata sono comparsi numerosi servizi dedicati al "caro ombrellone", tema caldo di ogni estate italiana. Stime e polemiche sui prezzi delle concessioni e sui guadagni degli stabilimenti servono a poco, però, ai turisti che non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla tintarella estiva.
conferimento direzione di UOC: non occorre la motivazione, basta la buona fede
Nell'ambito della rosa di candidati idonei sottopostagli dalla Commissione di esperti, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria procede al conferimento dell'incarico, con un atto che, alla stregua della sua disciplina e nel contesto di quella del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A., ha natura negoziale di diritto privato e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale.
In tale contesto disciplinare non può trovare adeguata collocazione un obbligo di motivazione della scelta, non previsto dalla legge e non desumibile nel caso in esame da regole autodeterminate.
Quale atto di natura negoziale esso potrà infatti essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivazione, ma qualifica la rilevanza dell'eventuale motivo illecito determinante o consente di censurare l'atto di devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
In tale contesto disciplinare non può trovare adeguata collocazione un obbligo di motivazione della scelta, non previsto dalla legge e non desumibile nel caso in esame da regole autodeterminate.
Quale atto di natura negoziale esso potrà infatti essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivazione, ma qualifica la rilevanza dell'eventuale motivo illecito determinante o consente di censurare l'atto di devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
violazione degli obblighi completezza ed esattezza della cartella clinica
il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella clinica, cosicché l'inottemperanza a tale obbligo configura difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa; tale comportamento inadempiente è inoltre da qualificarsi come di particolare gravità, avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, in primo luogo, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente, ma anche, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato.
Ne consegue che, in linea generale, la violazione del suddetto obbligo è da ritenersi idonea a determinare la irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale.
Nel caso di specifico, tuttavia, le estreme conseguenza sono state escluse, rilevandosi un comportamento della parte datoriale tale da avere ingenerato nel medico lavoratore dipendente l'affidamento sulla tolleranza della sua indebita condotta stante la modalità di organizzazione dell'attività del reparto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Ne consegue che, in linea generale, la violazione del suddetto obbligo è da ritenersi idonea a determinare la irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale.
Nel caso di specifico, tuttavia, le estreme conseguenza sono state escluse, rilevandosi un comportamento della parte datoriale tale da avere ingenerato nel medico lavoratore dipendente l'affidamento sulla tolleranza della sua indebita condotta stante la modalità di organizzazione dell'attività del reparto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
responsabilità dell'odontoiatra: la perizia giurata non è prova
la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per sé avere valore probatorio ma un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, sicché ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto in quanto, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio. [Avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net]
libertà di prescrizione e rimborsabilità di farmaci essenziali
E’ stata respinta la tesi sostenuta dall’industria farmaceutica secondo cui solo all’AIFA sarebbe attribuita la competenza a disporre in materia di rimborsabilità dei farmaci, per cui ogni intervento regionale derogatorio delle disposizioni dell’AIFA si risolverebbe in una illegittima compressione dei LEA.
Il Legislatore non ha mancato di attribuire alle singole Regioni, anche nel rispetto delle rilevanti competenze di cui esse godono nella materia concernente la tutela della salute, una sfera di competenza, esercitabile tramite "provvedimento amministrativo", in punto di esclusione della rimborsabilità del farmaco essenziale, ma terapeuticamente equipollente ad altro più economico, che consente di adeguare il regime vigente di rimborsabilità alla particolare condizione finanziaria di ciascuna Regione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura riferita alla limitazione della libertà di prescrizione, alla stregua della clausola contenuta nel provvedimento (impugnato), recante la deroga al limite di rimborsabilità nel caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un medicamento diverso dal farmaco equivalente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il Legislatore non ha mancato di attribuire alle singole Regioni, anche nel rispetto delle rilevanti competenze di cui esse godono nella materia concernente la tutela della salute, una sfera di competenza, esercitabile tramite "provvedimento amministrativo", in punto di esclusione della rimborsabilità del farmaco essenziale, ma terapeuticamente equipollente ad altro più economico, che consente di adeguare il regime vigente di rimborsabilità alla particolare condizione finanziaria di ciascuna Regione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura riferita alla limitazione della libertà di prescrizione, alla stregua della clausola contenuta nel provvedimento (impugnato), recante la deroga al limite di rimborsabilità nel caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un medicamento diverso dal farmaco equivalente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
più agevole il riconoscimento economico dello straordinario
una volta ricondotti i rapporti di lavoro del dipendente ASL alla disciplina (legale e contrattuale collettiva) di diritto comune e i relativi atti di gestione alla capacità, ed ai poteri, del privato datore di lavoro, l'autorizzazione al lavoro straordinario può desumersi da fatti concludenti e, in particolare, dalla stessa assegnazione di un incarico per la cui esecuzione rimanga imprescindibile la prestazione di lavoro straordinario (ad esempio, e così come nella fattispecie concreta, a ragione della manifesta inadeguatezza del personale in organico rispetto alle attività assegnate alla struttura). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

