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Sigarette Lights: ingannevolezza del messaggio e risarcimento del danno
Un fumatore conveniva dinanzi al Giudice di Pace la società produttrice delle sigarette che era solito consumare per sentirla condannare al risarcimento dei danni, derivanti dall'ingannevolezza dei descrittivi - "Lights" ed "Extra Lights" apposti sul contenitore, per effetto dei quali egli, già fumatore di sigarette “normali”, era passato a questo tipo di più "leggero", nella convinzione indotta che esse fossero meno dannose, raddoppiando il consumo del prodotto.
La Suprema Corte, cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria, ha indicato alcuni principi in materia affermando che:
La Suprema Corte, cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria, ha indicato alcuni principi in materia affermando che:
- L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.
- Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.
- La pubblicità ingannevole non integra di per sé sola (in assenza di ipotesi di reato) la lesione di un valore della persona umana costituzionalmente protetto, dalla quale possa derivare un danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.". [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità
Il rapporto di causalità tra omissione ed evento, nel reato colposo omissivo improprio, non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica; esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Indennità di polizia giudiziaria. Requisiti
L’art. 55 del DPR 270 del 1987 prevede l’indennità di polizia giudiziaria in favore del personale a cui sia stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria. La fonte normativa è chiara: serve uno specifico atto di attribuzione di tale qualifica. E' necessario individuare specificatamente i veterinari in possesso di tale qualifica.
E’ bene chiarire, in proposito, proprio con riguardo all’atto di attribuzione della qualifica, che se un soggetto ha tale qualifica di polizia giudiziaria per legge, nulla a lui dovrebbe spettargli, rientrando i compiti connessi a detta qualifica fra quelli già considerati per determinare la retribuzione.
Ed invero, l’art. 55 in commento (assegnazione di indennità in aggiunta allo stipendio e intervento dell’autorità competente) può avere un senso, solo in quanto l’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di p.g. non sia già assegnata dalla legge, ma costituisca un quid pluris che la competente autorità ritenga di aggiungere, sempre che lo faccia, ai compiti già spettanti. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
I suoceri ingombranti rendono la vita di coppia impossibile? La separazione è lecita
Andavano d'amore e d'accordo, ma i suoceri di lui gravavano su ogni decisione familiare, dividendo i coniugi e mettendo in difficoltà l'armonia della coppia. Giunto al limite della sopportazione, il marito si è risolto a chiedere la separazione, ma non ha voluto rinunciare a vedere il figlio adolescente. La controversia è finita davanti a una corte di tribunale, e al termine dei tre gradi di giudizio la Corte di Cassazione (sentenza 11922 dello scorso 22 maggio) ha dato pienamente ragione al marito, confermando, oltre alla separazione senza addebito, la decisione della Corte d'Appello di Roma di non imporre orari o giorni di visita al figlio. Nelle motivazioni della sentenza la prima sezione civile ha precisato l'inesistenza di elementi dai quali poter desumere che l'allontanamento dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi inerenti il matrimonio, interpretando il distacco come conseguenza del venir meno dell'affetto coniugale, piuttosto che come causa del fallimento del matrimonio, portando a carico di questo esito l'atteggiamento ostile e invadente dei suoceri.
L'immigrato può ricongiungersi con i figli anche se non ha un posto fisso
Se ha un reddito annuo "lecito" non inferiore all'importo dell'assegno sociale, l'immigrato che svolge lavori saltuari può ricongiungersi con i figli maggiorenni. Con una sentenza di pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha chiarito come debbano essere interpretate le norme della legge Bossi-Fini sull'immigrazione. La sentenza è nata in seguito alla vicenda di un senegalese al quale il questore di Lecco aveva rifiutato il nulla osta per il ricongiungimento familiare perché non aveva un lavoro stabile. L'uomo ha impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale di Milano vincendo la causa, decisione successivamente confermata prima dalla Corte d'Appello e poi dalla Cassazione, che ha chiuso il sipario su una vicenda che interessa migliaia di stranieri abitanti in Italia.
Svendere le azioni per scaricare l'imponibile è elusione
Svendere le azioni all'interno del gruppo di appartenenza al valore nominale e non a quello di mercato: una brutta abitudine posta in essere da molte aziende italiane, che grazie a questo piccolo stratagemma sono riuscite fino a ieri a scaricare le imposte, cioè a pagare meno tasse. Un'abitudine che la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 11659 dello scorso 20 maggio, ha dichiarato reato di elusione. Nella sentenza, infatti, la Suprema Corte ha precisato che nella valutazione della legittimità di un'operazione di vendita di titoli azionari è necessario guardare non solo al valore nominale ma va accertato, nel complesso, se l'unico scopo è il risparmio di imposta.
Telefonate personali, il dipendente pubblico che ne abusa commette peculato
Effettuare telefonate personali dall'apparecchio dell'ufficio pubblico è consentito, purché non se ne abusi. La norma è particolarmente stringente per i dipendenti pubblici, chiamati in causa dalla sentenza 21165 della Corte di Cassazione, risalente al 20 maggio scorso, nella quale è precisato che le telefonate sono ammesse solo per "costringenti e rilevanti esigenze personali". L'abuso del telefono d'ufficio da parte di un dipendente pubblico - ha precisato la sentenza - configura il reato di peculato, perché così facendo il lavoratore si appropria di denaro "in ragione del suo ufficio".
Attraversa la strada e viene investito. Pagherà una multa perché non era sulle strisce
Viene investito mentre attraversa la strada, ma anziché essere risarcito, dovrà pagare una multa. L'episodio è accaduto a Massa, dove un pedone è stato multato dalla polizia locale per aver attraversato la strada a meno di 100 metri da un passaggio pedonale. Superati i tre gradi di giudizio, dopo il ricorso della vittima, la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa (sentenza n. 11421) in applicazione della normativa che prevede l'obbligo per i pedoni di attraversare la strada sulle apposite strisce se queste sono a meno di cento metri di distanza dal luogo in cui si trova.
Cura Brunetta, chi falsifica il certificato medico rischia il carcere
I dipendenti pubblici rischiano di andare in carcere se falsificano un certificato medico per rimanere a casa dal lavoro. A stabilirlo è il decreto legislativo - recentemente pubblicato on line - sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, ennesimo capitolo della "rivoluzione Brunetta" contro i cosiddetti fannulloni dell'amministrazione pubblica. Nella fattispecie, il decreto prevede il carcere per false attestazioni o certificazioni, facendo riferimento a sanzioni penali che possono arrivare fino alla reclusione da uno a cinque anni, oltre a una multa da 400 a 1.600 euro. Le stesse sanzioni sono previste per il medico compiacente che concorre a produrre il falso certificato.
Telemarketing, call center nel mirino del garante della privacy
I call center che stanno contattando i consumatori per fare promozioni e offerte commerciali avvalendosi del decreto Milleproroghe sono obbligati a utilizzare banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti il 1° agosto 2005. Lo ha precisato il Garante per la privacy con un provvedimento di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale stabilisce anche che le aziende impegnate nel telemarketing non potranno utilizzare il periodo di deroga per chiedere il consenso degli interessati a futuri contatti, né potranno cedere i dati raccolti a terzi. Il decreto Milleproroghe stabilisce che i numeri di telefono e gli indirizzi presenti nelle banche dati costituiti sulla base degli elenchi telefonici possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009, e in ogni caso sono ammessi soltanto gli elenchi formati prima del 1° agosto 2005. La violazione della norma espone i call center a pesanti sanzioni amministrative, che vanno mediamente dai 30 ai 180mila euro, e nei casi più gravi possono arrivare a 300mila euro.
