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mobbing nel pubblico impiego
Il primo a parlare di mobbing, quale condizione di persecuzione psicologica nell’ambiente di lavoro, è stato alla fine degli anni 80, lo psicologo svedese Heinz Leymann che lo definiva come una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo, progressivamente spinto in una posizione priva di appoggio e difesa.
Le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dell’attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, il cosiddetto demansionamento del lavoratore, per isolarlo ed obbligarlo al trasferimento od alle dimissioni.
Il demansionamento costituisce sempre lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione ed il danno che ne deriva è suscettibile di per sé di risarcimento.
Gli studiosi in materia hanno peraltro sottolineato che l’attività “mobbizzante” può anche non essere di per sé illecita od illegittima od immediatamente lesiva, dovendosi considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo ed in effetti l’ingiustizia del danno deve sempre essere ricercata valutando complessivamente i diversi atti, intesi come comportamenti e/o procedimenti.
La Corte dei Conti, nel caso specifico, ha ritenuto sanzionabile la condotta del dirigente per aver rivestito i tratti caratteristici della colpa grave in quanto assunta allo scopo di sanzionare la dipendente – al di fuori di un regolare procedimento disciplinare e dalle garanzie del contraddittorio previste dalla legge – in contrasto con le disposizioni in materia di mansioni nonché con i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Indennità di polizia giudiziaria. Requisiti
E’ bene chiarire, in proposito, proprio con riguardo all’atto di attribuzione della qualifica, che se un soggetto ha tale qualifica di polizia giudiziaria per legge, nulla a lui dovrebbe spettargli, rientrando i compiti connessi a detta qualifica fra quelli già considerati per determinare la retribuzione.
Ed invero, l’art. 55 in commento (assegnazione di indennità in aggiunta allo stipendio e intervento dell’autorità competente) può avere un senso, solo in quanto l’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di p.g. non sia già assegnata dalla legge, ma costituisca un quid pluris che la competente autorità ritenga di aggiungere, sempre che lo faccia, ai compiti già spettanti. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

