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mobbing nel pubblico impiego

Scritto da Admin il 08 Giu 2009 - 10:11
Il termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta dall’etologo Konrad Lorenz, per descrivere un particolare comportamento di alcune specie di animali che circondano in gruppo un proprio simile e lo assalgono per allontanarlo dal branco.
Il primo a parlare di mobbing, quale condizione di persecuzione psicologica nell’ambiente di lavoro, è stato alla fine degli anni 80, lo psicologo svedese Heinz Leymann che lo definiva come una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo, progressivamente spinto in una posizione priva di appoggio e difesa.

Le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dell’attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, il cosiddetto demansionamento del lavoratore, per isolarlo ed obbligarlo al trasferimento od alle dimissioni.

Il demansionamento costituisce sempre lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione ed il danno che ne deriva è suscettibile di per sé di risarcimento.

Gli studiosi in materia hanno peraltro sottolineato che l’attività “mobbizzante” può anche non essere di per sé illecita od illegittima od immediatamente lesiva, dovendosi considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo ed in effetti l’ingiustizia del danno deve sempre essere ricercata valutando complessivamente i diversi atti, intesi come comportamenti e/o procedimenti.

La Corte dei Conti, nel caso specifico, ha ritenuto sanzionabile la condotta del dirigente per aver rivestito i tratti caratteristici della colpa grave in quanto assunta allo scopo di sanzionare la dipendente – al di fuori di un regolare procedimento disciplinare e dalle garanzie del contraddittorio previste dalla legge – in contrasto con le disposizioni in materia di mansioni nonché con i principi di  trasparenza,  buon   andamento ed  imparzialità  della Pubblica Amministrazione. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Indennità di polizia giudiziaria. Requisiti

Scritto da Admin il 29 Mag 2009 - 17:03
L’art. 55 del DPR 270 del 1987 prevede l’indennità di polizia giudiziaria in favore del personale a cui sia stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria. La fonte normativa è chiara: serve uno specifico atto di attribuzione di tale qualifica.  E' necessario individuare specificatamente i veterinari in possesso di tale qualifica.

 E’ bene chiarire, in proposito, proprio con riguardo all’atto di attribuzione della qualifica, che se un soggetto ha tale qualifica di polizia giudiziaria per legge, nulla a lui dovrebbe spettargli, rientrando i compiti connessi a detta qualifica fra quelli già considerati per determinare la retribuzione.

 Ed invero, l’art. 55 in commento (assegnazione di indennità in aggiunta allo stipendio e intervento dell’autorità competente) può avere un senso, solo in quanto l’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di p.g. non sia già assegnata dalla legge, ma costituisca un quid pluris che la competente autorità ritenga di aggiungere, sempre che lo faccia, ai compiti già spettanti. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Svendere le azioni per scaricare l'imponibile è elusione

Scritto da Admin il 29 Mag 2009 - 16:51
Svendere le azioni all'interno del gruppo di appartenenza al valore nominale e non a quello di mercato: una brutta abitudine posta in essere da molte aziende italiane, che grazie a questo piccolo stratagemma sono riuscite fino a ieri a scaricare le imposte, cioè a pagare meno tasse. Un'abitudine che la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 11659 dello scorso 20 maggio, ha dichiarato reato di elusione. Nella sentenza, infatti, la Suprema Corte ha precisato che nella valutazione della legittimità di un'operazione di vendita di titoli azionari è necessario guardare non solo al valore nominale ma va accertato, nel complesso, se l'unico scopo è il risparmio di imposta.

Telefonate personali, il dipendente pubblico che ne abusa commette peculato

Scritto da Admin il 29 Mag 2009 - 16:50
Effettuare telefonate personali dall'apparecchio dell'ufficio pubblico è consentito, purché non se ne abusi. La norma è particolarmente stringente per i dipendenti pubblici, chiamati in causa dalla sentenza 21165 della Corte di Cassazione, risalente al 20 maggio scorso, nella quale è precisato che le telefonate sono ammesse solo per "costringenti e rilevanti esigenze personali". L'abuso del telefono d'ufficio da parte di un dipendente pubblico - ha precisato la sentenza - configura il reato di peculato, perché così facendo il lavoratore si appropria di denaro "in ragione del suo ufficio".

Telemarketing, call center nel mirino del garante della privacy

Scritto da Admin il 29 Mag 2009 - 16:48
I call center che stanno contattando i consumatori per fare promozioni e offerte commerciali avvalendosi del decreto Milleproroghe sono obbligati a utilizzare banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti il 1° agosto 2005. Lo ha precisato il Garante per la privacy con un provvedimento di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale stabilisce anche che le aziende impegnate nel telemarketing non potranno utilizzare il periodo di deroga per chiedere il consenso degli interessati a futuri contatti, né potranno cedere i dati raccolti a terzi. Il decreto Milleproroghe stabilisce che i numeri di telefono e gli indirizzi presenti nelle banche dati costituiti sulla base degli elenchi telefonici possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009, e in ogni caso sono ammessi soltanto gli elenchi formati prima del 1° agosto 2005. La violazione della norma espone i call center a pesanti sanzioni amministrative, che vanno mediamente dai 30 ai 180mila euro, e nei casi più gravi possono arrivare a 300mila euro.

Se c'è l'ok il fax si presume arrivato

Scritto da Admin il 08 Apr 2009 - 10:23
I documenti trasmessi via fax si presumono giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che il loro invio è avvenuto regolarmente.
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