Scritto da Admin il 28 Gen 2012 - 10:35
Il Tribunale di Tolmezzo con sentenza del 2008 dichiarava l’amministratore delegato di un’azienda con poteri anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro colpevole del reato di lesioni colpose in danno della dipendete che, nel movimentare un carrello, si era procurata una distorsione al ginocchio, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione.
La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione.
L’imputato ricorreva per la cassazione della sentenza.
Scritto da Admin il 18 Gen 2012 - 10:33
In materia di formazione professionale continua degli operatori sanitari, gli artt. 16 e 16 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, nel prevedere una ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regione, non attribuiscono alle ASL alcuna autonoma titolarità, limitandosi queste a partecipare in via strumentale, previo accreditamento presso gli enti preposti (Commissione regionale per la formazione continua, Regioni e Province), alla realizzazione del programma di educazione continua in medicina (ECM), la cui gestione amministrativa è stata attribuita - con l'art. 2 della legge n. 244 del 2007 - all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Ne consegue che non sussiste a carico delle ASL l'obbligo di predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici, né, correlativamente, un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività, potendosi censurare la condotta dell'Azienda solo ove la stessa abbia, ingiustificatamente, impedito ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua.
Scritto da Admin il 18 Gen 2012 - 10:30
La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza favorevole al rimborso dell’IRAP versata da un medico convenzionato con il SSN. La CTR affermava che un medico convenzionato al 100%, senza dipendenti e senza strutture, che si avvale di un collega per la sua sostituzione in occasione delle ferie e per altri impedimenti, non organizza nulla se non l'agenda dei suoi impegni professionali e, pertanto, non può essere assoggettato ad IRAP.
Il giudizio di cassazione ha ribaltato la decisione dei precedenti gradi riscontrandosi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente la corresponsione di compensi a personale di segreteria - per 312 giornate lavorative.
Scritto da Admin il 18 Gen 2012 - 10:26
Il conducente di un’autovettura veniva riconosciuto colpevole di omicidio e lesioni personali colpose gravi perché alla guida della propria autovettura, nell’effettuare un sorpasso in un tratto con linea continua, si scontrava con altro veicolo cagionando la morte di una delle persone a bordo e, appunto, le lesioni fisiche di altre due.
La difesa del conducente insisteva sulla riconduzione del decesso al cambiamento di terapia posto in esssere dai sanitari della struttura di ricovero, tale da interrompere il nesso causale tra l’evento morte e incidente stradale.
Scritto da Admin il 18 Gen 2012 - 10:24
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il reato di interruzione volontaria della gravidanza avvenuta secondo quanto ritenuto accertato dai giudici del merito, all'ottava settimana di gravidanza attraverso l’assunzione di un farmaco destinato alla cura dell'ulcera ma capace di provocare l'aborto come effetto secondario.
All’imputata era stato contestato il reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 19, commi 1 e 2, fattispecie che prevede la sanzione penale per chi cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità relative al necessario previo intervento della struttura socio sanitaria nel tracciare il percorso dapprima psicologico e poi medico che la donna che intenda abortire è tenuta a seguire.
Scritto da Admin il 18 Gen 2012 - 10:18
Il conferimento di incarichi di struttura complessa, a differenza delle selezioni indette per il conferimento di incarichi di direttore del distretto sociosanitario, esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, poiché la scelta del sanitario cui conferire l'incarico viene effettuata all'interno di una rosa individuata dalla Commissione, ma questa non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, come avviene nel caso della nomina del direttore del distretto sociosanitario, bensì esprime esclusivamente un giudizio di idoneità; dopo di che l'incarico viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, volta alla ricerca non del migliore in senso assoluto ma del migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire. Una scelta siffatta è riconducibile alla capacità di diritto privato dell'Amministrazione.
Scritto da Admin il 04 Gen 2012 - 10:27
In relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen.
Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.
Scritto da Admin il 04 Gen 2012 - 10:23
In caso di illegittima revoca del rapporto convenzionale, il medico può ottenere il risarcimento del danno all’immagine. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione a seguito dell’appello proposto dalla Regione Campania avverso le precedenti sentenze di merito.
Il danno all'immagine riconosciuto in favore del professionista, ha osservato la Suprema Corte, è stato argomentato dai precedenti giudici, con accertamento di fatto plausibile, tenendo conto dell'attività svolta dal professionista, il quale operava, quale medico specializzato in cardiologia in un piccolo comune del napoletano, nonché delle vicende che condussero alla revoca della convenzione e che determinarono l'interruzione del rapporto per oltre un decennio, con conseguente pregiudizio per l'immagine professionale del sanitario, all'interno dell'ambiente di lavoro e della comunità sociale ove lo stesso operava.
Scritto da Admin il 04 Gen 2012 - 10:21
Nel contatto di protezione tra la gestante e la struttura sanitaria che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio, con la conseguenza che l’inadempimento.
Scritto da Admin il 04 Gen 2012 - 10:19
Negli anni '60/'70 già esistevano obblighi normativi che imponevano controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto.
Detti controlli, comportando l'esclusione dai donatori dei soggetti con valori alterati delle transaminasi e delle GPT -indicatori della funzionalità epatica-, sarebbero stati idonei ad impedire anche la trasfusione di sangue infetto da virus da HCV atteso che identica alterazione si produce nei tre tipi di infezioni.
Ciò ha consentito alla Suprema Corte di affermare - stante l'identità dei controlli e dei risultati che avrebbero potuto impedire l'evento tanto nel caso di infezione da HBV quanto in quella da HCV- che in tali ipotesi non sussiste una pluralità di eventi lesivi, come se si trattasse di più serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto -contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Su tali premesse può affermarsi che, poiché il virus dell'epatite B era stato individuato fin dal 1978, e le trasfusioni di sangue della paziente vennero effettuate nel 1984, ove il Ministero avesse effettuato i dovuti controlli, il verificarsi dell'evento lesivo sarebbe stato impedito.
Scritto da Admin il 04 Gen 2012 - 10:17
Visite mediche di controllo domiciliare - Verbale Informatico delle visite. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.
Scritto da Admin il 15 Dic 2011 - 15:40
Un’infermiera professionale impiegata presso il pronto soccorso ospedaliero di un presidio classificato DEA, dichiarava di svolgere attività di assistenza radiologica, di terapia intensiva e sub-intensiva potendo venire a contatto con pazienti a rischio infettivo. Il rischio infettivo sarebbe derivato dal contatto diretto con il sangue dei pazienti in virtù di assistenza e stabilizzazione di quelli politraumatizzati sconosciuti, ad esempio possibili portatori di TBC, oppure dal prelievo di liquidi ematici su soggetti sconosciuti, ad esempio possibili portatori di HBV, HCV, HIV; laddove il rischio radiologico sarebbe derivato dall’assistenza continua e diretta al paziente critico durante l'esecuzione di esami radiografici, con stazionamento nell'area di operazione, anche vicino al paziente. La dipendente chiedeva le venissero riconosciute le indennità previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva in favore del personale infermieristico dedito ad attività "intensive", sub-intensive e da contatto con pazienti portatori di malattie infettive.
Scritto da Admin il 15 Dic 2011 - 15:40
Il procuratore regionale presso la Corte dei Conti citava in giudizio un medico dipendente di una ASP per sentirlo condannare al pagamento di oltre 130.000 euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. Il sanitario, pur essendo titolare di partita IVA, comunicava all’azienda di optare per il rapporto di lavoro esclusivo con lo svolgimento di attività privata in regime di intramoenia, tuttavia, secondo la prespettazione dell’accusa, nel periodo 2003-2007 aveva svolto attività libero professionale in nome e per conto proprio percependo un reddito pari a al oltre 300.000 euro ed assumeva altri particolari incarichi per compagnie assicuratrici senza essere autorizzato.
Scritto da Admin il 30 Nov 2011 - 15:38
Con ricorso, un primario radiologo di un presidio ospedaliero esponeva che con istanza del 27 maggio 1991 aveva chiesto di fruire di 170 giorni di congedo ordinario per gli anni 1987 - 88 - 89 - 90 e 91, non potuti godere per improrogabili esigenze di servizio, e che dopo essere stato collocato in congedo ordinario dal 2 maggio 1992 al 22 ottobre 1992, a seguito di nota della Direzione Sanitaria con cui si evidenziava la grave disfunzione del servizio di radiologia dovuta all'assenza del primario, dichiarava la propria disponibilità a rientrare in servizio, fatto che si verificava il 3 agosto 1992 in seguito a telegramma. Ciò posto si chiedeva al Tribunale di voler riconoscere il diritto alla retribuzione per le ferie non godute in misura doppia o, comunque, e solo in via subordinata, in misura pari alla retribuzione.
Scritto da Admin il 30 Nov 2011 - 15:33
Dinanzi al Tribunale di Roma si richiedeva la condanna di un medico al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un trattamento laser-resurfacing volto ad eliminare antiestetiche manifestazioni di dermatosi e vitiligine al volto ed alla gamba destra. Il primo giudice respingeva la domanda per mancanza di prove e la paziente si rivolgeva alla Corte d’appello.
Scritto da Admin il 30 Nov 2011 - 15:29
Il direttore sanitario di una struttura privata, pur risultando di aver svolto l’attività a titolo di collaborazione professionale, impugnava il licenziamento nel frattempo intervenuto e chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con la condanna del datore di lavoro alle differenze retributive.
Scritto da Admin il 30 Nov 2011 - 15:24
Un direttore generale e un direttore amministrativo ASL venivano condannati dalla Corte dei Conti al pagamento in favore dell’Azienda e per essa della Regione, rispettivamente alla somma di euro 500.000,00 e 25.000,00 per un il danno finanziario arrecato mediante comportamenti ritenuti caratterizzati da colpa grave. L’ASL nel determinare i budget delle strutture private, tra cui quello relativo ad una specifica casa di cura, aveva erroneamente interpretato la legge regionale in ordine al calcolo del tetto di spesa consentito, comprendendo nello stesso anche l’utenza extraregionale; aveva poi riconosciuto, sempre alla medesima casa di cura, un importo eccedente il tetto massimo di spesa; aveva infine autorizzato ancora nei confronti della stessa casa di cura, pagamenti di prestazioni svolte in favore di pazienti extra regionali, su posti letto autorizzati ma non accreditati. All’ammontare complessivo delle tre fattispecie di danno, pari ad Euro 53.772.758,15, la Procura riteneva dover aggiungere, secondo una valutazione equitativa ed in misura non inferiore al 20% del danno contestato, anche la lesione del danno all’immagine della P.A., determinata essenzialmente da comportamenti contrari ai principi fondamentali di organizzazione e di azione costituzionalmente rilevanti. La Procura regionale abruzzese proponeva appello avverso la sentenza di condanna chiedendone l’annullamento nella parte in cui veniva liquidato il danno via equitativa, ritenendo ingiustificata, irragionevole ed eccessiva la diminuzione dell’importo del pregiudizio finanziario addebitabile al DG e DS.
Scritto da Admin il 30 Nov 2011 - 15:21
Un medico pubblico dipendente era accusato di aver abusato di tale qualità e, al fine di trarne profitto, di aver proceduto al trattamento dei dati personali attinenti allo stato di salute di una paziente senza il consenso dell'interessata e l'autorizzazione del garante, al di fuori delle ipotesi consentite di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 rivelando a vari soggetti notizie concernenti la patologia di cui aveva sofferto. Il sanitario aveva utilizzato le informazioni attingendole anche dalla cartella clinica per difendersi in un giudizio intrapreso dalla paziente per ottenere il risarcimento dei danni e in altro procedimento civile.
Scritto da Admin il 30 Nov 2011 - 15:19
Un medico responsabile del servizio di continuità assistenziale è stato condannato a un anno di reclusione per il reato di omicidio colposo, avendo contribuito, secondo le risultanze processuali, alla morte di un giovane che dopo aver festeggiato il proprio compleanno con gli amici bevendo vino, birra, superalcolici in grande quantità ed assunto cannabinoidi ed eroina, entrava in uno stato comatoso dal quale non si risvegliava più.
Scritto da Admin il 31 Ott 2011 - 10:40
Due coniugi, per motivi inerenti alle precarie condizioni di salute della donna e per ragioni di natura economica, in occasione della quarta gestazione, si erano rivolti ad una struttura ospedaliera al fine di non dover più affrontare una nuova gravidanza e, su consiglio di un medico dipendente della medesima struttura, la paziente veniva sottoposta a un intervento di sterilizzazione, mediante legatura e sezione tubarica bilaterale. Ciononostante, accadeva che la donna era risultata di nuovo in stato interessante. I coniugi, anche se la nascita del figlio avrebbe messo a dura prova l'economia familiare, decidevano di portare comunque a termine la gravidanza non prevista né prevedibile, ma di seguito chiamavano in giudizio l’Azienda Sanitaria per ottenere il pagamento dei danni che asserivano aver subito.
Scritto da Admin il 31 Ott 2011 - 10:40
a fronte di un'algia in “sede 13”, una paziente si sottoponeva ad un ciclo terapico presso uno studio odontoiatrico, consistito nell'esecuzione di una devitalizzazione e quindi in un'apicectomia. Di seguito, la donna, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla presunta erronea esecuzione del trattamento.
Scritto da Admin il 31 Ott 2011 - 10:35
Con sentenza della Corte d’Appello di Milano veniva confermata a carico di un medico specialista in medicina dello sport la condanna per il delitto di omicidio colposo in danno di un ragazzo di quattordici anni che nel corso di un incontro di calcio si accasciava al suolo decedendo subito dopo. All'esame autoptico la vittima era stata riscontrata affetta da cardiomiopatia ipertrofica e la causa del decesso, riconducibile a tale patologia, individuata in un'aritmia ventricolare ipercinetica. Al sanitario era stato addebitato di aver rilasciato al giovane - a seguito di una visita specialistica - il certificato di idoneità sportiva agonistica malgrado questi avesse manifestato già in passato patologie di origine cardiaca che erano emerse anche nel corso della visita cardiologia eseguita nella medesima occasione.
Scritto da Admin il 31 Ott 2011 - 10:30
Un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, oltre ad esercitare la propria attività nell’immobile di sua proprietà,condivideva lo studio con altri colleghi anch’essi convenzionati e, saltuariamente, su richiesta degli interessati e a seguito di prenotazione di visita, con altri specialisti tutti appartenenti all’Area medica non chirurgica con attività di carattere non rischioso nè invasivo per i pazienti. A seguito di ispezione, la ASL adottava un atto di diffida sul presupposto che lo studio medico fosse un ambulatorio polispecialistico, per la cui apertura sono necessarie speciali autorizzazioni mancanti nella caso concreto.
Scritto da Admin il 24 Ott 2011 - 10:31
il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti chiamava in giudizio il direttore di una Unità operativa di gastroenterologia che precedentemente era stato sottoposto a procedimento penale per essersi appropriato nell’esercizio della libera attività professionale intra-moenia di quote di spettanza della Azienda sanitaria relative a prestazioni fornite in favore di 49 pazienti per l’importo di € 1.299,52. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento e la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Alla luce di quei fatti si chiedeva che il giudice contabile condannasse il sanitario al risarcimento del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro per l’importo delle prestazioni rese e al risarcimento del danno all’immagine.
Scritto da Admin il 24 Ott 2011 - 10:19
Un Comune impugnava dinanzi al TAR alcuni provvedimenti con cui l’Azienda sanitaria trasferiva le competenze in materia di derattizzazione agli Enti locali.Il Comune si doleva che i provvedimenti impugnati violavano le disposizioni di legge statali e regionali in materia nonché alcuni atti normativi di rango secondario.