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medico pubblico dipendente viola le regole sulla incompatibilità : condanna alla reclusione e multa

Scritto da Admin il 24 Ott 2011 - 10:17
Un professore ordinario di radiologia presso una facoltà di medicina e direttore della scuola di specializzazione in radiodiagnostica presso la medesima università, sistematicamente svolgeva la sua attività professionale anche presso una casa di cura privata, struttura convenzionata ed accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, in violazione delle disposizioni di legge che definiscono le incompatibilità tra il ruolo di docente universitario a tempo pieno equiparato ai medici del servizio sanitario e l'esercizio di attività libero professionali in strutture private convenzionate. Nella struttura sanitaria l'imputato si faceva accompagnare da medici specializzandi ai quali però era preclusa, per la convenzione tra l'Asl e l'Università, l'attività di formazione al di fuori degli ospedali indicati nella convenzione stessa.

Condanna del medico curante al risarcimento per omessa disposizione di ricovero ospedaliero

Scritto da Admin il 28 Set 2011 - 10:00
I familiari di un paziente deceduto presso una struttura ospedaliera in data 18.07.2005 a causa di infarto miocardio acuto complicato da scompenso cardiaco, agivano in giudizio nei confronti del medico curante, per ottenere il risarcimento del danno assumendo che questi, contattato il 12.07.2005 e il 13.07.2005, nonostante i sintomi che potevano far sospettare un infarto in atto, non aveva disposto il ricovero del paziente in ospedale. Il medico si costituiva in giudizio rilevando che i sintomi manifestati dal paziente non erano idonei a far sospettare l'insorgenza di un episodio di infarto e che non sussisteva alcun nesso causale tra il decesso e il preteso ritardo nel ricovero.

Dovere di corretta tenuta della cartella clinica

Scritto da Admin il 25 Set 2011 - 10:05
Una struttura ospedaliera e il medico operatore venivano chiamati in giudizio per essere condannati al risarcimento dei danni subiti da una paziente a seguito di un intervento di protesi al ginocchio. Dopo la dimissione la donna aveva ricevuto una copia della cartella clinica di ventiquattro pagine con all'interno atti relativi ad altra paziente e, successivamente, a seguito di rimostranze, le era stata consegnata una seconda copia della cartella clinica, questa volta composta da trentaquattro pagine.

La manovra per le Cooperative dopo il passaggio al Senato

Scritto da Admin il 21 Set 2011 - 10:03
Il punto di Confcooperative dopo l'approvazione al Senato del maxiemendamento sulla manovra

consenso informato: limiti alla trasformazione della tipologia di intervento in corso di esecuzione

Scritto da Admin il 21 Set 2011 - 10:02

Una paziente veniva ricoverata presso una struttura ospedaliera per l’esecuzione di un intervento in laparoscopia che durante l’esecuzione veniva trasformato in laparotomia; all'esito, il referto della cartella clinica riportava "laparotomia- viscerolisi- resezione ovarica bilaterale”. La paziente contestava di aver prestato il consenso sia in relazione alla più semplice laparoscopia che in riferimento all’intervento in laparotomia.

Destinazione dell'appartamento di proprietà a studio professione e limitazioni condominiali

Scritto da Admin il 21 Set 2011 - 09:55
In un giudizio tra un medico specialista in dermatologia e il condominio nel quale svolgeva l’attività, la Corte d'appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittima la destinazione dell'appartamento di proprietà a suo studio professionale.

svolgimento di fatto delle funzioni di primario

Scritto da Admin il 21 Set 2011 - 09:53

Conseguita l’idoneità alle funzioni primariali, un medico, nel 1988, veniva trasferito presso una USL con la qualifica di “Aiuto dirigente di nefrologia e dialisi”.
Il sanitario, sostenendo di aver svolto di fatto e senza soluzione di continuità (dalla data del trasferimento), le funzioni di direzione del servizio autonomo di nefrologia e dialisi, in quanto vacante il posto di primario di nefrologia, aveva chiesto al TAR per la Campania il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alla posizione funzionale superiore del ruolo sanitario.
Il Tar per la Campania, nel 2007, respingeva il ricorso avendo rilevato che la non previsione in organico del posto di dirigente del servizio, e la non attivazione del servizio dei emodialisi, rendevano di fatto impossibile ipotizzare l'effettivo svolgimento del servizio di dirigenza.

Illecita prescrizione di farmaci in favore di pazienti esenti da ticket.

Scritto da Admin il 29 Ago 2011 - 11:00
A seguito di indagini era emerso che un medico di assistenza primaria aveva prescritto un gran numero di farmaci a favore di pazienti esentati dal pagamento del ticket. Il sanitario era giunto a prescrivere fino a 273 confezioni di medicinali in un trimestre ad un solo paziente e, addirittura, 14 confezioni in una sola giornata. La maggior parte delle ricette erano state presentate da una certa farmacia alla ASL per ottenere il relativo rimborso.
Il medico di famiglia, interrogato dai militari della Guardia di Finanza, aveva dichiarato che i fatti inerenti all’anomala prescrizione di farmaci non potevano essergli addebitati in quanto imputabili alla sua infermiera con funzioni di segretaria, la quale aveva ammesso di aver contraffatto le ricette, in parte compilando arbitrariamente quelle già firmate in bianco e conservate in ambulatorio, in parte sottraendo altre ricette e falsificando la sottoscrizione

Controversie in materia di pubblicità sanitaria e competenze della CCEPS

Scritto da Admin il 29 Ago 2011 - 10:55
Un odontoiatra nel 2003 ottenne da un Ordine dei Medici ed Odontoiatri il nulla osta per la pubblicità sanitaria; nel 2006 ricevette la comunicazione di un secondo provvedimento con il quale, a seguito di talune “proteste”, veniva confermato il precedente nulla osta con annullamento della dizione"estetica orale” contestualmente al logo in quanto ritenuta non ammessa ai sensi dalla normativa vigente e di una delibera dell’Ordine sulla pubblicità sanitaria.
Il sanitario impugnò il provvedimento innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti la Professione Sanitaria, la quale, ritenendo che la materia non rientrasse nella propria giurisdizione, dichiarò il ricorso inammissibile.

consenso informato: obblighi di informazione a carico del medico che esegue l’intervento

Scritto da Admin il 29 Ago 2011 - 10:50
I genitori di una minore agivano in giudizio per ottenere in risarcimento del danno connesso alle conseguenze di un intervento chirurgico effettuato e per la mancanza di consenso informato. La Corte di Cassazione, accogliendo uno dei motivi di ricorso proposti, ha affermato che l'informazione da parte del medico (o della struttura) circa le possibili conseguenze dell'intervento non è surrogabile da una conoscenza acquisita in altro modo, sia perché il medico che non esegue l'intervento non è obbligato a fornire una informazione dettagliata, sia soprattutto perché il rilascio dell'informazione attiene allo specifico rapporto che si instaura tra il paziente ed il medico (o la struttura) da questi prescelto per eseguire l'intervento, cosicchè deve in definitiva escludersi che l'obbligo di informare il paziente dei possibili rischi dell'intervento possa essere assolto da altri medici da cui in definitiva il paziente ha scelto di non farsi operare.

Non luogo a procedere per il sanitario incaricato di guardia medica che chiama il 118 col consenso del paziente

Scritto da Admin il 23 Ago 2011 - 10:53
Il giudice dell’udienza preliminare aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di un sanitario incaricato di guardia medica che si asseriva avesse omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso consistenti nella disinfettazione e sutura di una ferita in sede frontale, esito di una caduta.
Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura.

Responsabilità penale dei medici per carente controllo e terapia post operatoria

Scritto da Admin il 23 Ago 2011 - 10:49
Due medici venivano sottoposti a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali colpose in relazione alla amputazione di parte della falange distale del quinto dito della mano destra subita da un paziente il quale, mentre era intento a riparare il cavo metallico dell'acceleratore di una vespa, riportava una grave ferita da taglio; recatosi presso l'ospedale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di sutura e cucitura del tendine, ricevendo, all'atto delle dimissioni la prescrizione di presentarsi a distanza di 10 giorni per un controllo. Al primo controllo veniva invitato a ritornare dopo altri 10 giorni; a questo secondo controllo veniva informato che avrebbe dovuto presentarsi tutti i giorni per effettuare delle medicazioni.
Così fece per un mese, fino a quando, su consiglio di un altro medico dello stesso ospedale, si recava al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale dove purtroppo apprendeva che il dito era andato in necrosi e doveva essere praticata l'amputazione della falange.
Si contestava ai due medici di aver reso necessaria tale amputazione per non aver posto in essere una condotta diligente specie nel decorso postoperatorio, omettendo di prescrivere la terapia antibiotica e di effettuare gli opportuni controlli e medicazioni sulla ferita, comportando così il ritardato accertamento della infezione insorta e l'impossibilità di contrastare efficacemente il processo necrotico.

Iperprescrizione di farmaci: inosservanza note AIFA e condanna del MMG al risarcimento

Scritto da Admin il 23 Ago 2011 - 10:32
la Procura regionale presso la Corte dei Conti chiamava in giudizio un medico di medicina generale in regime di convenzione per chiederne la condanna al risarcimento del danno il favore della ASL.
Il fatto traeva origine dalla apparizione sulla stampa di presunti episodi di inappropriatezza prescrittiva di farmaci ad opera di taluni medici di base e dalle collegate e conseguenti indagini di polizia.
Qualora il medico di base - che ha scelto, del tutto liberamente, di esercitare l’attività professionale in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale – prescriva, utilizzando il ricettario pubblico, una terapia farmacologica che, per dosi, tempi, modalità di somministrazione non possa essere, secondo le note CUF (oggi AIFA), addebitata al servizio sanitario nazionale, pone in essere un comportamento connotato da inescusabile negligenza, tenuto conto anche della circostanza che il danno che ne deriva è agevolmente prevedibile e prevenibile.

Destinazione dell'appartamento di proprietà a studio professione e limitazioni condominiali

Scritto da Admin il 25 Lug 2011 - 09:22
In un giudizio tra un medico specialista in dermatologia e il condominio nel quale svolgeva l’attività, la Corte d'appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittima la destinazione dell'appartamento di proprietà a suo studio professionale.Il giudice d'appello, premessa la necessità d'interpretare restrittivamente le norme del regolamento condominiale che stabilivano divieti e imponevano limitazioni all'uso delle unità immobiliari di proprietà individuale, riteneva corretta l'interpretazione fornita dal Tribunale relativamente alla disposizione del regolamento che vietava di destinare gli appartamenti condominiali a gabinetti di diagnosi e cura di malattie infettive o contagiose, includendovi anche l'attività svolta dal sanitario quale medico specializzato in dermatologia. Osservava, al riguardo, che la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie, provocate da insetti, da funghi microscopici e da microbi, distinguendo, dal punto di vista epidemiologico, tra malattie infettive contagiose e malattie infettive non contagiose, e all'interno di quest'ultima categoria tra malattie altamente o scarsamente diffusive. Veniva anche richiamato un precedente della Suprema Corte, che nel tenere distinte le malattie contagiose da quelle infettive, aveva individuato nelle prime quelle che notoriamente possono trasmettersi da un individuo all'altro mediante contatto diretto o indiretto ed aveva ritenuto che queste ultime rientrassero senz'altro fra quelle di competenza dello specialista dermatologo. La Corte d’Appello di Napoli perveniva così alla conclusione che dall'espresso richiamo alle "malattie infettive o contagiose" contenuto nel regolamento condominiale, conseguisse senz'altro l'illegittimità della destinazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'appellante a studio medico dermatologico.

Reperibilità passiva nei giorni festivi – risarcimento del danno e riposto compensativo

Scritto da Admin il 25 Lug 2011 - 09:20
la Corte d'appello di Salerno confermava la decisione di rigetto delle domande svolte da una dipendente nei confronti della ASL  per ottenere la  condanna di quest'ultima a risarcirle il danno da usura psicofisica subita per il servizio di reperibilità passiva (vale a dire senza chiamata in servizio) svolto in giorni festivi nel periodo dal 1 maggio 2001 al 31 gennaio 2004, senza fruire del previsto riposo compensativo.La Dipendente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale attività lavorativa.Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.Quindi, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna attività effettiva, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
La Suprema Corte, ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le decisioni precedenti.

Responsabilità: gli infermieri svolgono compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente

Scritto da Admin il 25 Lug 2011 - 09:17
Alcuni medici e infermieri di una struttura ospedaliera venivano chiamati a rispondere per il delitto di omicidio colposo di un paziente ricoverato a seguito di incidente stradale.
All'esito dell'udienza preliminare, il giudice dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste".
Le persone offese dal reato impugnavano il provvedimento favorevole agli imputati.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando nuovamente la questione al Tribunale. In particolare e tra gli altri aspetti, in ordine alla situazione del personale infermieristico si è affermata la improponibilità giuridica dell'assunto teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia.E' vero proprio il contrario, ha osservato la Suprema Corte, e cioè che rientra nei compiti dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.
Diversamente si finirebbero col mortificare le competenze professionali dell’infermiere, che, invece, svolge compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso del ricovero proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico.Seppure non vi può essere una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al medico, ben si può affermare la sussistenza di un'obbligo per l'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole, di sollecitare l'intervento del medico di turno, cui poi competono le decisioni ultime.

Attività libero professionale illecita del medico dipendente

Scritto da Admin il 25 Lug 2011 - 09:12
La procura erariale a seguito di informazione ricevuta dal procuratore della repubblica, apprendeva che nei confronti di un professore universitario in servizio presso una U.O. di dermatologia e venereologia in regime di intramoenia, veniva esercitata l’azione penale in quanto si riteneva avesse eseguito visite presso lo studio privato, ancorchè non autorizzato e successivamente presso i locali del reparto riscuotendo personalmente o mediante segretaria gli onorari delle visite effettuate omettendo di rilasciare regolare fattura con i bollettari forniti dall’Azienda, impedendo il controllo sull’attività svolta ed omettendo di versare la percentuale del 30% sull’onorario incassato. Il procedimento penale si concludeva con la condanna del sanitario alla pena di un anno di reclusione ed € 345,00 di multa.
Secondo la ricostruzione dei fatti, il comportamento del medico, oltre a costituire una ipotesi delittuosa, era passibile di sanzioni disciplinari (poi applicate) ed aveva determinato anche un danno per l’Erario.
La Corte dei Conti ha condannato il sanitario al pagamento di circa 26.000,00 Euro in favore della Azienda Ospedaliera.

Irap non dovuta dal medico di famiglia anche se con segretaria part-time

Scritto da Admin il 25 Lug 2011 - 09:09
Un medico di assistenza primaria, pur avvalendosi della collaborazione part-time di una segretaria, impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito del mancato versamento dell’IRAP, sostenendo di non dovere l’imposta .
Nell'attività del medico di famiglia non è presente quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall'ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria, dai beni strumentali, perché nonostante la loro presenza il reddito non subisce un incremento aggiuntivo, essendo lo stesso parametrato su valori diversi, che rappresentano situazioni oggettive non influenzabili dalla presenza del personale dipendente o di beni particolarmente sofisticati.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal medico.

Assicurazione sulla vita. Non sussiste reticenza dell'assicurato in presenza di sintomi ambigui e non specifici

Scritto da Admin il 25 Lug 2011 - 09:06
Una compagnia assicuratrice rifiutava di effettuare il pagamento di un indennizzo assicurativo dovuto ai superstiti in forza di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dal loro congiunto, e ciò, sull’assunto che l’assicurato al momento della stipula avrebbe taciuto di essere portatore di una grave patologia che, in breve tempo ne avrebbe cagionato la morte.
Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico della società assicuratrice.

Responsabilità corale dell’equipe e danno erariale

Scritto da Admin il 28 Giu 2011 - 09:16
Il fatto
la Procura regionale presso la Corte dei Conti Lombardia conveniva in giudizio il medico ginecologo chirurgo e il medico ginecologo specializzando, per sentirli condannare in ragione del 75% e 25% al pagamento in favore dell’Azienda della somma da quest’ultima pagata a titolo transattivo in cambio del ritiro della querela sporta dalla paziente cui era stato praticato un parto cesareo che aveva procurato lesioni colpose connesse a talune garze dimenticate nell’addome.
Il diritto
per l’attività di rimozione delle garze occorre individuare, oltre ad una responsabilità corale dell’equipe, una specifica responsabilità degli infermieri e strumentisti adibiti a tale compito nonché del chirurgo in quanto titolare della responsabilità della buona riuscita dell’intervento nel suo complesso.
Esito della controversia
La Corte dei Conti ha condannato il chirurgo al pagamento in favore dell’Azienda del 60% dell’importo per il risarcimento del danno erariale subito con esclusione di ogni responsabilità in capo al medico specializzando.

Errore di diagnosi e perdita di lucidità: responsabilità penale della Guardia Medica

Scritto da Admin il 28 Giu 2011 - 09:13
Il fatto
un medico di continuità assistenziale e altro medico intervenuto nell’immediatezza su richiesta dei familiari della paziente,  sono stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno ed in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, in quanto dichiarati colpevoli per avere cagionato la morte di una bimba con difficoltà respiratorie conseguenti a shock anafilattico per assunzione orale di cefalosporina contenuta in un certo farmaco.
La colpa era consistita in imperizia e, segnatamente, nell’avere omesso di effettuare le dovute manovre di ossigenazione bocca-naso, omettendo di somministrare adrenalina per via intramuscolare e/o venosa, idrocortisone e antistaminico, limitandosi a praticare un inefficace trattamento descritto in sentenza, lasciando la paziente ai familiari per il trasporto in ospedale
Il diritto
Agli imputati è stata addebitata la mancanza di qualsiasi intervento utile, fondata presumibilmente su un errore di diagnosi e verosimilmente anche sul fatto di non avere mantenuto la necessaria lucidità e freddezza; ad uno di essi è stato anche addebitato il comportamento omissivo di non avere provveduto ad accompagnare personalmente la piccola in ospedale, come sarebbe stato specifico dovere fare.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dei sanitari e confermato la pronuncia di condanna.

Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio

Scritto da Admin il 28 Giu 2011 - 09:07
Il fatto:
con due note regionali veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il diritto:
l’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di “studio medico”, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.
Esito della lite:
il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.

No al medico convenzionato in servizio fino a 72 anni

Scritto da Admin il 28 Giu 2011 - 08:59
Nel sistema del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, recante il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi del D.Lgs. n. 502 de 1992, art. 8 non operava per questi ultimi la facoltà di prosecuzione del rapporto convenzionale per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti dagli accordi suddetti per la cessazione del rapporto convenzionale, facoltà prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16 in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed estesa al personale medico a rapporto convenzionale con disposizione la cui efficacia è stata successivamente sospesa .

Risarcimento del danno "catastrofale"

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:44
Il risarcimento del danno cosiddetto "catastrofale", il quale presuppone la consapevolezza in capo alla vittima dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite, può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo in quanto abbia fatto ingresso nel patrimonio della vittima al momento della morte. In mancanza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e il decesso, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico a favore del soggetto che è morto, essendo impensabile l'acquisizione in suo favore di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte

Omessa refertazione del medico radiologo: omicidio colposo

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:42
Al medico radiologo veniva contestato il reato di omicidio colposo per avere con grave negligenza ed imperizia effettuato una Tac-torace-addome e scavo pelvico, avendo omesso di descrivere nel referto o comunque di annotare nel diario clinico od in altra documentazione relativa alla paziente, la presenza nella sede anatomica del corpo coda del pancreas di una formazione ovalare del diametro di circa cm. 8/9, riscontrabile in alcune immagini.
La Corte di Cassazione confermando la pronuncia di condanna del grado di giudizio precedente, ne ha riproposto le argomentazioni logiche in ordine ad un intervento diagnostico eseguito con negligenza allorquando, nel corso dell'esame, pur essendo la presenza della neoformazione perfettamente visibile, in quanto di considerevole dimensioni, aveva omesso di refertarla, così da precludere ogni tipo di intervento che avrebbe potuto salvare la vita della paziente, qualora si fosse trattato di una neoformazione di natura benigna, nel tempo degenerata o, comunque, nel caso che la neoformazione fosse già all'epoca di natura maligna, avrebbe potuto ritardare in maniera significativa l'evento morte
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