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medico pubblico dipendente viola le regole sulla incompatibilità : condanna alla reclusione e multa
Condanna del medico curante al risarcimento per omessa disposizione di ricovero ospedaliero
Dovere di corretta tenuta della cartella clinica
La manovra per le Cooperative dopo il passaggio al Senato
consenso informato: limiti alla trasformazione della tipologia di intervento in corso di esecuzione
Una paziente veniva ricoverata presso una struttura ospedaliera per l’esecuzione di un intervento in laparoscopia che durante l’esecuzione veniva trasformato in laparotomia; all'esito, il referto della cartella clinica riportava "laparotomia- viscerolisi- resezione ovarica bilaterale”. La paziente contestava di aver prestato il consenso sia in relazione alla più semplice laparoscopia che in riferimento all’intervento in laparotomia.
Destinazione dell'appartamento di proprietà a studio professione e limitazioni condominiali
svolgimento di fatto delle funzioni di primario
Conseguita l’idoneità alle funzioni primariali, un medico, nel 1988, veniva trasferito presso una USL con la qualifica di “Aiuto dirigente di nefrologia e dialisi”.
Il sanitario, sostenendo di aver svolto di fatto e senza soluzione di continuità (dalla data del trasferimento), le funzioni di direzione del servizio autonomo di nefrologia e dialisi, in quanto vacante il posto di primario di nefrologia, aveva chiesto al TAR per la Campania il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alla posizione funzionale superiore del ruolo sanitario.
Il Tar per la Campania, nel 2007, respingeva il ricorso avendo rilevato che la non previsione in organico del posto di dirigente del servizio, e la non attivazione del servizio dei emodialisi, rendevano di fatto impossibile ipotizzare l'effettivo svolgimento del servizio di dirigenza.
Illecita prescrizione di farmaci in favore di pazienti esenti da ticket.
Il medico di famiglia, interrogato dai militari della Guardia di Finanza, aveva dichiarato che i fatti inerenti all’anomala prescrizione di farmaci non potevano essergli addebitati in quanto imputabili alla sua infermiera con funzioni di segretaria, la quale aveva ammesso di aver contraffatto le ricette, in parte compilando arbitrariamente quelle già firmate in bianco e conservate in ambulatorio, in parte sottraendo altre ricette e falsificando la sottoscrizione
Controversie in materia di pubblicità sanitaria e competenze della CCEPS
Il sanitario impugnò il provvedimento innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti la Professione Sanitaria, la quale, ritenendo che la materia non rientrasse nella propria giurisdizione, dichiarò il ricorso inammissibile.
consenso informato: obblighi di informazione a carico del medico che esegue l’intervento
Non luogo a procedere per il sanitario incaricato di guardia medica che chiama il 118 col consenso del paziente
Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura.
Responsabilità penale dei medici per carente controllo e terapia post operatoria
Così fece per un mese, fino a quando, su consiglio di un altro medico dello stesso ospedale, si recava al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale dove purtroppo apprendeva che il dito era andato in necrosi e doveva essere praticata l'amputazione della falange.
Si contestava ai due medici di aver reso necessaria tale amputazione per non aver posto in essere una condotta diligente specie nel decorso postoperatorio, omettendo di prescrivere la terapia antibiotica e di effettuare gli opportuni controlli e medicazioni sulla ferita, comportando così il ritardato accertamento della infezione insorta e l'impossibilità di contrastare efficacemente il processo necrotico.
Iperprescrizione di farmaci: inosservanza note AIFA e condanna del MMG al risarcimento
Il fatto traeva origine dalla apparizione sulla stampa di presunti episodi di inappropriatezza prescrittiva di farmaci ad opera di taluni medici di base e dalle collegate e conseguenti indagini di polizia.
Qualora il medico di base - che ha scelto, del tutto liberamente, di esercitare l’attività professionale in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale – prescriva, utilizzando il ricettario pubblico, una terapia farmacologica che, per dosi, tempi, modalità di somministrazione non possa essere, secondo le note CUF (oggi AIFA), addebitata al servizio sanitario nazionale, pone in essere un comportamento connotato da inescusabile negligenza, tenuto conto anche della circostanza che il danno che ne deriva è agevolmente prevedibile e prevenibile.
Destinazione dell'appartamento di proprietà a studio professione e limitazioni condominiali
Reperibilità passiva nei giorni festivi – risarcimento del danno e riposto compensativo
La Corte di Cassazione ha ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale attività lavorativa.Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.Quindi, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna attività effettiva, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
La Suprema Corte, ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le decisioni precedenti.
Responsabilità: gli infermieri svolgono compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente
All'esito dell'udienza preliminare, il giudice dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste".
Le persone offese dal reato impugnavano il provvedimento favorevole agli imputati.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando nuovamente la questione al Tribunale. In particolare e tra gli altri aspetti, in ordine alla situazione del personale infermieristico si è affermata la improponibilità giuridica dell'assunto teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia.E' vero proprio il contrario, ha osservato la Suprema Corte, e cioè che rientra nei compiti dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.
Diversamente si finirebbero col mortificare le competenze professionali dell’infermiere, che, invece, svolge compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso del ricovero proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico.Seppure non vi può essere una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al medico, ben si può affermare la sussistenza di un'obbligo per l'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole, di sollecitare l'intervento del medico di turno, cui poi competono le decisioni ultime.
Attività libero professionale illecita del medico dipendente
Secondo la ricostruzione dei fatti, il comportamento del medico, oltre a costituire una ipotesi delittuosa, era passibile di sanzioni disciplinari (poi applicate) ed aveva determinato anche un danno per l’Erario.
La Corte dei Conti ha condannato il sanitario al pagamento di circa 26.000,00 Euro in favore della Azienda Ospedaliera.
Irap non dovuta dal medico di famiglia anche se con segretaria part-time
Nell'attività del medico di famiglia non è presente quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall'ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria, dai beni strumentali, perché nonostante la loro presenza il reddito non subisce un incremento aggiuntivo, essendo lo stesso parametrato su valori diversi, che rappresentano situazioni oggettive non influenzabili dalla presenza del personale dipendente o di beni particolarmente sofisticati.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal medico.
Assicurazione sulla vita. Non sussiste reticenza dell'assicurato in presenza di sintomi ambigui e non specifici
Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico della società assicuratrice.
Responsabilità corale dell’equipe e danno erariale
la Procura regionale presso la Corte dei Conti Lombardia conveniva in giudizio il medico ginecologo chirurgo e il medico ginecologo specializzando, per sentirli condannare in ragione del 75% e 25% al pagamento in favore dell’Azienda della somma da quest’ultima pagata a titolo transattivo in cambio del ritiro della querela sporta dalla paziente cui era stato praticato un parto cesareo che aveva procurato lesioni colpose connesse a talune garze dimenticate nell’addome.
Il diritto
per l’attività di rimozione delle garze occorre individuare, oltre ad una responsabilità corale dell’equipe, una specifica responsabilità degli infermieri e strumentisti adibiti a tale compito nonché del chirurgo in quanto titolare della responsabilità della buona riuscita dell’intervento nel suo complesso.
Esito della controversia
La Corte dei Conti ha condannato il chirurgo al pagamento in favore dell’Azienda del 60% dell’importo per il risarcimento del danno erariale subito con esclusione di ogni responsabilità in capo al medico specializzando.
Errore di diagnosi e perdita di lucidità: responsabilità penale della Guardia Medica
un medico di continuità assistenziale e altro medico intervenuto nell’immediatezza su richiesta dei familiari della paziente, sono stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno ed in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, in quanto dichiarati colpevoli per avere cagionato la morte di una bimba con difficoltà respiratorie conseguenti a shock anafilattico per assunzione orale di cefalosporina contenuta in un certo farmaco.
La colpa era consistita in imperizia e, segnatamente, nell’avere omesso di effettuare le dovute manovre di ossigenazione bocca-naso, omettendo di somministrare adrenalina per via intramuscolare e/o venosa, idrocortisone e antistaminico, limitandosi a praticare un inefficace trattamento descritto in sentenza, lasciando la paziente ai familiari per il trasporto in ospedale
Il diritto
Agli imputati è stata addebitata la mancanza di qualsiasi intervento utile, fondata presumibilmente su un errore di diagnosi e verosimilmente anche sul fatto di non avere mantenuto la necessaria lucidità e freddezza; ad uno di essi è stato anche addebitato il comportamento omissivo di non avere provveduto ad accompagnare personalmente la piccola in ospedale, come sarebbe stato specifico dovere fare.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dei sanitari e confermato la pronuncia di condanna.
Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio
con due note regionali veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il diritto:
l’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di “studio medico”, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.
Esito della lite:
il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.
No al medico convenzionato in servizio fino a 72 anni
Risarcimento del danno "catastrofale"
Omessa refertazione del medico radiologo: omicidio colposo
La Corte di Cassazione confermando la pronuncia di condanna del grado di giudizio precedente, ne ha riproposto le argomentazioni logiche in ordine ad un intervento diagnostico eseguito con negligenza allorquando, nel corso dell'esame, pur essendo la presenza della neoformazione perfettamente visibile, in quanto di considerevole dimensioni, aveva omesso di refertarla, così da precludere ogni tipo di intervento che avrebbe potuto salvare la vita della paziente, qualora si fosse trattato di una neoformazione di natura benigna, nel tempo degenerata o, comunque, nel caso che la neoformazione fosse già all'epoca di natura maligna, avrebbe potuto ritardare in maniera significativa l'evento morte

