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Ostetrica che esegue il taglio cesareo: licenziato il medico

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:37
la Corte d’Appello confermava la sentenza resa dal Tribunale dichiarativa della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente medico per aver consentito presso la sala parto del presidio ospedaliero, che una ostetrica effettuasse, con l'assistenza del medico, un intervento chirurgico di taglio cesareo e nell'aver eseguito un altro intervento chirurgico di taglio cesareo sempre con l'assistenza dell’ostetrica quale secondo operatore.
L’azienda ricorrendo per la cassazione della sentenza d’appello aveva sostenuto la violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 36, comma 2 del CCNL 5 dicembre 1996, osservando che la manifesta violazione delle regole della scienza medica e del regolamento ospedaliero relativo al reparto di ostetricia e ginecologia (che non consentivano di delegare funzioni proprie del personale medico ad altri e diversi ausiliari, a ciò non autorizzati, in assenza di particolari situazioni di urgenza, nel caso insussistenti) risultava essere di entità tale da legittimare il recesso per giusta causa.

La Cassazione ha affermato che deve ritenersi l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che implica la grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, allorchè il dipendente violi disposizioni legali e regolamentari che regolano l'esecuzione della prestazione e che sono volte a garantire la qualità e l'affidabilità del servizio erogato dal datore di lavoro e a proteggere il diritto alla salute degli utenti del servizio stesso.

Accesso alle scuole di specializzazione per i medici dipendenti

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:33
La formazione del medico è finalizzata all’oggettivo raggiungimento di un adeguato livello delle prestazioni sanitarie, vale a dire alla cura della salute pubblica indipendentemente dalla configurazione giuridica del soggetto erogante la prestazione, si deve pertanto giungere alla conclusione che le esigenze formative del personale medico che opera nell’indistinto ambito del SSN - che è l’interesse sostanziale in vista del quale è prevista la specializzazione e a soddisfazione del quale sta l’aumento percentuale dei posti nelle scuole di specializzazione - sussistono sia per il personale delle strutture pubbliche, sia per quello delle strutture accreditate.

Il metodo del colloquio è vera e propria terapia

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:30
Non può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione.

Intervento chirurgico su malato inoperabile: configurazione del reato

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:26
Vi è responsabilità penale dei medici chirurghi, laddove, attese le condizioni indiscusse ed indiscutibili della paziente (affetta da neoplasia pancreatica con diffusione generalizzata, alla quale restavano pochi mesi di vita e come tale da ritenersi "inoperabile"), non era possibile fondatamente attendersi dall'intervento, pur eseguito in presenza di consenso informato,un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto avevano agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico-terapeutico

Presenza dell'infermiere durante gli orari di apertura degli ambulatori

Scritto da Admin il 18 Mag 2011 - 11:23
Il legale rappresentante di un centro medico convenzionato proponeva ricorso avanti al Tribunale contro l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'ASL per la riscontrata mancanza del requisito organizzativo specifico in ragione della riscontrata assenza di un infermiere professionale durante gli orari di apertura degli ambulatori di Dermatologia ed Ortopedia.
Si sosteneva a difesa che la presenza dell'infermiere professionale durante gli orari di apertura dei laboratori non poteva ritenersi come condizione per l'accreditamento, ma solo come uno degli indicatori per ottenerlo, sostituibile da altro indicatore più qualificato (nella fattispecie, al momento dell'accertamento era presente in luogo dell'infermiere un medico, a miglior supporto quindi, degli specialisti ambulatoriali).

Si è osservato che tra infermiere e medico esiste una differenza qualitativa e non meramente quantitativa. Il requisito, indicato in aggiunta a quello relativo alla presenza di personale medico in possesso della specializzazione per la relativa disciplina, deve ritenersi non alternativo, ma cumulativo.

Trattamento medico-estetico non soddisfacente: no al risarcimento del danno

Scritto da Admin il 22 Apr 2011 - 09:42
Una donna chiedeva al Tribunale che si condannasse lo Studio Medico al rimborso delle somme corrisposte per alcune sedute di laserterapia alle quali, a suo dire, si era inutilmente sottoposta per risolvere il problema dei peli superflui, nonché al risarcimento dei conseguenti danni fisici, morali e patrimoniali asseritamente sofferti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non vi fosse prova dell’offerta garanzia di eliminazione definitiva dei peli né alcuna prova in ordine a eventuali negligenze nell'operato dei medici, né comunque alcuna dimostrazione del danno e del relativo nesso causale.

Responsabilità medica: errore terapeutico ed errore valutativo

Scritto da Admin il 22 Apr 2011 - 09:36
Il rischio teraupetico viene distinto in errore teraupetico di carattere esecutivo (per es. chirurgico) ed errore di carattere valutativo (errore diagnostico di individuazione della sintomatologia, ovvero erronea sottovalutazione dell'effetto di interazione tra farmaci o interventi comunque invasivi). In particolare, si è sottolineato che la rilevanza penale dell'errore valutativo deve ritenersi subordinata alla condizione che esso sia manifestazione di un evidente atteggiamento soggettivo del medico di superficialità, di avventatezza, imperizia nei confronti delle necessità teraupetiche del paziente.

Richiesta A.i.c. medicinale generico e diritto di accesso del titolare del brevetto

Scritto da Admin il 22 Apr 2011 - 09:32
una azienda farmaceutica titolare di un brevetto italiano per una certa specialità medicinale a base di lercanidipina e del connesso certificato complementare di protezione, chiedeva all’AIFA di avere copia dell’istanza presentata da altra società diretta ad ottenere l’autorizzazione alla immissione in commercio [a.i.c.] di un medicinale generico anch’esso a base di lercanidipina, nonché di eventuali ulteriori domande per analoga autorizzazione proposte da altre aziende concorrenti.
L’AIFA aveva negato l’accesso agli atti, precisando che risultavano presentate dodici procedure a base dell’indicato principio attivo.

I profili di responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Scritto da Admin il 22 Apr 2011 - 09:30
L'azione per responsabilità medica promossa dal paziente, deve inquadrarsi nell'ambito di una responsabilità contrattuale - da "contatto sociale" - tra il sanitario, dipendente della struttura ospedaliera che ha effettuato il trattamento chirurgico e  il paziente.
Tra la struttura ospedaliera pubblica e il paziente viene a configurarsi un contratto di natura normativamente atipica ovverosia  il c.d. contratto di spedalità o assistenza sanitaria in forza del quale la struttura è tenuta non solo a fornire al paziente prestazioni alberghiere, ma anche a mettere a disposizione di quest'ultimo il personale medico ausiliario e paramedico e ad apprestare medicinali ed attrezzature anche per eventuali complicazioni.
Più puntualmente, poi, la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi i soggetti.

Sospensione dall'esercizio della professione per pubblicità illegittima

Scritto da Admin il 22 Apr 2011 - 09:26
Il danno biologico è, per espressa definizione legislativa, anche in ambito lavoristico, la lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Vi è pertanto danno biologico quando la lesione della integrità psico-fisica sia suscettibile di valutazione medico legale.
Ma se così è, nel quantificarlo, il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell'equità e ad individuare una somma in modo apodittico: deve giungere alla determinazione mediante una valutazione medico legale.
La via più naturale è quella di svolgere una consulenza medico legale, ma il giudice può anche effettuare direttamente tale valutazione, a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale

Novità per la certificazione medica relativa al conseguimento o al rinnovo della patente di guida.

Scritto da Admin il 22 Apr 2011 - 09:16
Sono state  disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida con l'obiettivo di individuare procedure che consentano di risalire con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge.

Alla valutazione del danno biologico si perviene mediante la consulenza medico legale

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:52
Il danno biologico è, per espressa definizione legislativa, anche in ambito lavoristico, la lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Vi è pertanto danno biologico quando la lesione della integrità psico-fisica sia suscettibile di valutazione medico legale.
Ma se così è, nel quantificarlo, il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell'equità e ad individuare una somma in modo apodittico: deve giungere alla determinazione mediante una valutazione medico legale.
La via più naturale è quella di svolgere una consulenza medico legale, ma il giudice può anche effettuare direttamente tale valutazione, a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale.

INPS: trasmissione del certificato medico di malattia per zone non raggiunte da adsl

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:50
L'INPS, con messaggio n. 6143 del 25 febbraio 2011, comunica il rilascio di un’applicazione idonea alla trasmissione, da parte dei medici di famiglia, dei certificati mediante canale alternativo ad internet.
Tale sistema è utile per i medici che operano in zone non ancora raggiunte da adsl e per i quali, quindi, la connessione ad internet ad ampia banda risulta inagibile.

Dirigenza medica: retribuzione di posizione e di risultato

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:49
La struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione. La retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale.
Indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.

Linee guida e dimissioni del paziente

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:47
Il rispetto delle linee guida, quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall’ospedale il (….) e di valutazione della condotta del medico, nulla puo’ aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche piu’ appropriate né alla autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente

Odontotecnici: le attività vietate in presenza o in assenza dell’odontoiatra

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:35
La Legge vieta agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza e in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata, limitandone la sfera d’attività alla costruzione di apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi.

Infermiere professionale ed HCV contratta in servizio

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:32
Relativamente alla domanda risarcitoria promossa dall’infermiere professionale che contraeva HCV nello svolgimento della prestazione lavorativa quale dipendente ASL dal 1973 e risultante affetto dalla patologia nel 1997, è giudizialmente legittimato il Ministero della Salute.
Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere, lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.

Il limite del rapporto causale tra tabagismo e neoplasia

Scritto da Admin il 21 Mar 2011 - 09:29
Nello specifico caso trattato, viene attribuito al tabagismo l'efficacia causale di una neoplasia, senza approfondire se la noxa professionale, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale anche se ridotto.
Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. 

Iperprescrizione farmaci MMG)

Scritto da Admin il 28 Feb 2011 - 09:33
La procura aveva posto a fondamento della propria azione la spedizione da parte del MMG di alcune ricette – esaminate a campione – ritenute inappropriate o errate e, partendo da tale dato, aveva calcolato un danno erariale complessivo, operando una sorta di proiezione della spesa ritenuta erronea sulla totalità delle ricette spedite dalla convenuta.
La Corte dei Conti nel rigettare la richiesta di risarcimento del danno in capo al medico, ha osservato che anche prescindendo dalla valutazione in ordine alla valenza probatoria – in un giudizio di responsabilità erariale – di un simile processo di determinazione del danno, il dato iniziale di tale ragionamento risultava errato e non veritiero.

Il danno deve sempre essere valutato in misura congrua, personalizzando la liquidazione spettante per il danno biologico

Scritto da Admin il 28 Feb 2011 - 09:31
Nella categoria del danno biologico vanno compresi: - il danno estetico; - il danno alla vita di relazione; - il danno alla capacità sessuale; - il danno lavorativo generico; e di tutti i singoli danni si deve fare una valutatone globale, eventualmente considerando coesistenze e concorrenze, traducendola in una percentuale di danno alla validità, che corrisponde al solo danno alla salute.

Regole di prescrizione di farmaci off label: inderogabili dal legislatore regionale

Scritto da Admin il 28 Feb 2011 - 09:26
Lo scorso anno il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava alcuni articoli della Legge finanziaria regionale Emilia Romagna perché ritenuti costituzionalmente illegittimi.
Il legislatore aveva inserito una norma secondo cui  la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, poteva prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio [AIC], quando tale estensione avesse consentito, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tutelato la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN.
La Corte Costituzionale, attraverso una particolareggiata disamina preventiva della disciplina vigente in tema di prescrizioni off label, è giunta a dichiarare la illegittimità costituzionale della disposizione regionale attributiva di un potere da esercitarsi nella fase di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale.
La norma regionale si è rivelata tale da introdurre condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore nazionale per l'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'AIC.
Le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci off label  a condizioni eccezionali e ad ipotesi individuate; la norma impugnata, invece, avrebbe introdotto una disciplina generalizzata in ordine all’utilizzo dei farmaci fuori scheda tecnica (o prescrizione off label), rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco eludendo in questo modo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata, con inevitabile contrasto tra norma regionale e statale.

Graduatorie per la sostituzione dei dirigenti medici

Scritto da Admin il 28 Feb 2011 - 09:24
Nella approvazione della graduatoria per la sostituzione di dirigenti medici di primo livello nella disciplina medicina e chirurgia di accettazione di urgenza, si applica il principio secondo cui  l'esonero della specializzazione varrebbe a favore del solo personale appartenente al Servizio sanitario nazionale. Il fondamento delle differenziazione del trattamento tra il personale pubblico e quello privato va individuato nella circostanza che il rapporto con la struttura pubblica si instaura sulla base di una specifica disciplina destinata a garantire la preparazione del candidato al posto di ruolo, mentre analoghe formalità non sono prescritte per l'assunzione presso istituzioni sanitarie private.

Assistenza religiosa nelle strutture sanitarie SSN, intesa e posizione dei religiosi

Scritto da Admin il 28 Feb 2011 - 09:22
L’art. 38 della L. n. 833/1978, istitutiva del SSN, prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l’ente per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.
Pertanto, la normativa posta dall’art. 38 impone, come presupposto per la attivazione del servizio di assistenza religiosa, il raggiungimento di una intesa tra l’amministrazione e la Curia con riflessi sula posizione dei religiosi impegnati nella relativa attività

Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino : il MMG e l' IRAP

Scritto da Admin il 28 Feb 2011 - 09:19
Considerato che il contribuente svolge la sua attività in una sede corrispondente ai requisiti indicati dall'ASL committente; considerato, altresì, che non dispone di alcun bene capitale diverso da quelli necessari ad autorganizzare il proprio lavoro; preso nota che i compensi a terzi sostenuti nell'anno 2005 si riferiscono a somme versate al medico che lo ha sostituito per "grave impedimento"; si deve convenire che il contribuente esercita la propria attività professionale in assenza del requisito dell'organizzazione e che, quindi, per questo motivo non e assoggettabile al tributo preteso dall'Agenzia delle entrate.   

Obbligo di informarsi circa la cartella clinica pregressa

Scritto da Admin il 26 Gen 2011 - 10:52
Condanna in solido a carico di due aziende sanitarie per i danni conseguenti al decesso di un uomo causato dal colpevole ritardato dell’ intervento chirurgico.
Il paziente era stato ricoverato presso una seconda struttura in una situazione in cui risultava già accertata l’esistenza di una ostruzione al reflusso delle vie biliari con ecografia effettuata nella prima struttura, situazione nota o che doveva essere tale essendo i sanitari tenuti ad informarsi sulla cartella clinica pregressa.
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