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Ostetrica che esegue il taglio cesareo: licenziato il medico
L’azienda ricorrendo per la cassazione della sentenza d’appello aveva sostenuto la violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 36, comma 2 del CCNL 5 dicembre 1996, osservando che la manifesta violazione delle regole della scienza medica e del regolamento ospedaliero relativo al reparto di ostetricia e ginecologia (che non consentivano di delegare funzioni proprie del personale medico ad altri e diversi ausiliari, a ciò non autorizzati, in assenza di particolari situazioni di urgenza, nel caso insussistenti) risultava essere di entità tale da legittimare il recesso per giusta causa.
La Cassazione ha affermato che deve ritenersi l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che implica la grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, allorchè il dipendente violi disposizioni legali e regolamentari che regolano l'esecuzione della prestazione e che sono volte a garantire la qualità e l'affidabilità del servizio erogato dal datore di lavoro e a proteggere il diritto alla salute degli utenti del servizio stesso.
Accesso alle scuole di specializzazione per i medici dipendenti
Il metodo del colloquio è vera e propria terapia
Intervento chirurgico su malato inoperabile: configurazione del reato
Presenza dell'infermiere durante gli orari di apertura degli ambulatori
Si sosteneva a difesa che la presenza dell'infermiere professionale durante gli orari di apertura dei laboratori non poteva ritenersi come condizione per l'accreditamento, ma solo come uno degli indicatori per ottenerlo, sostituibile da altro indicatore più qualificato (nella fattispecie, al momento dell'accertamento era presente in luogo dell'infermiere un medico, a miglior supporto quindi, degli specialisti ambulatoriali).
Si è osservato che tra infermiere e medico esiste una differenza qualitativa e non meramente quantitativa. Il requisito, indicato in aggiunta a quello relativo alla presenza di personale medico in possesso della specializzazione per la relativa disciplina, deve ritenersi non alternativo, ma cumulativo.
Trattamento medico-estetico non soddisfacente: no al risarcimento del danno
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non vi fosse prova dell’offerta garanzia di eliminazione definitiva dei peli né alcuna prova in ordine a eventuali negligenze nell'operato dei medici, né comunque alcuna dimostrazione del danno e del relativo nesso causale.
Responsabilità medica: errore terapeutico ed errore valutativo
Richiesta A.i.c. medicinale generico e diritto di accesso del titolare del brevetto
L’AIFA aveva negato l’accesso agli atti, precisando che risultavano presentate dodici procedure a base dell’indicato principio attivo.
I profili di responsabilità del medico e della struttura sanitaria
Tra la struttura ospedaliera pubblica e il paziente viene a configurarsi un contratto di natura normativamente atipica ovverosia il c.d. contratto di spedalità o assistenza sanitaria in forza del quale la struttura è tenuta non solo a fornire al paziente prestazioni alberghiere, ma anche a mettere a disposizione di quest'ultimo il personale medico ausiliario e paramedico e ad apprestare medicinali ed attrezzature anche per eventuali complicazioni.
Più puntualmente, poi, la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi i soggetti.
Sospensione dall'esercizio della professione per pubblicità illegittima
Ma se così è, nel quantificarlo, il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell'equità e ad individuare una somma in modo apodittico: deve giungere alla determinazione mediante una valutazione medico legale.
La via più naturale è quella di svolgere una consulenza medico legale, ma il giudice può anche effettuare direttamente tale valutazione, a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale
Novità per la certificazione medica relativa al conseguimento o al rinnovo della patente di guida.
Alla valutazione del danno biologico si perviene mediante la consulenza medico legale
Ma se così è, nel quantificarlo, il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell'equità e ad individuare una somma in modo apodittico: deve giungere alla determinazione mediante una valutazione medico legale.
La via più naturale è quella di svolgere una consulenza medico legale, ma il giudice può anche effettuare direttamente tale valutazione, a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale.
INPS: trasmissione del certificato medico di malattia per zone non raggiunte da adsl
Tale sistema è utile per i medici che operano in zone non ancora raggiunte da adsl e per i quali, quindi, la connessione ad internet ad ampia banda risulta inagibile.
Dirigenza medica: retribuzione di posizione e di risultato
Indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.
Linee guida e dimissioni del paziente
Odontotecnici: le attività vietate in presenza o in assenza dell’odontoiatra
Infermiere professionale ed HCV contratta in servizio
Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere, lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
Il limite del rapporto causale tra tabagismo e neoplasia
Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
Iperprescrizione farmaci MMG)
La Corte dei Conti nel rigettare la richiesta di risarcimento del danno in capo al medico, ha osservato che anche prescindendo dalla valutazione in ordine alla valenza probatoria – in un giudizio di responsabilità erariale – di un simile processo di determinazione del danno, il dato iniziale di tale ragionamento risultava errato e non veritiero.
Il danno deve sempre essere valutato in misura congrua, personalizzando la liquidazione spettante per il danno biologico
Regole di prescrizione di farmaci off label: inderogabili dal legislatore regionale
Il legislatore aveva inserito una norma secondo cui la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, poteva prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio [AIC], quando tale estensione avesse consentito, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tutelato la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN.
La Corte Costituzionale, attraverso una particolareggiata disamina preventiva della disciplina vigente in tema di prescrizioni off label, è giunta a dichiarare la illegittimità costituzionale della disposizione regionale attributiva di un potere da esercitarsi nella fase di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale.
La norma regionale si è rivelata tale da introdurre condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore nazionale per l'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'AIC.
Le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci off label a condizioni eccezionali e ad ipotesi individuate; la norma impugnata, invece, avrebbe introdotto una disciplina generalizzata in ordine all’utilizzo dei farmaci fuori scheda tecnica (o prescrizione off label), rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco eludendo in questo modo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata, con inevitabile contrasto tra norma regionale e statale.
Graduatorie per la sostituzione dei dirigenti medici
Assistenza religiosa nelle strutture sanitarie SSN, intesa e posizione dei religiosi
Pertanto, la normativa posta dall’art. 38 impone, come presupposto per la attivazione del servizio di assistenza religiosa, il raggiungimento di una intesa tra l’amministrazione e la Curia con riflessi sula posizione dei religiosi impegnati nella relativa attività
Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino : il MMG e l' IRAP
Obbligo di informarsi circa la cartella clinica pregressa
Il paziente era stato ricoverato presso una seconda struttura in una situazione in cui risultava già accertata l’esistenza di una ostruzione al reflusso delle vie biliari con ecografia effettuata nella prima struttura, situazione nota o che doveva essere tale essendo i sanitari tenuti ad informarsi sulla cartella clinica pregressa.

