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Collaborazioni dell'esercente la professione medica

Scritto da Admin il 13 Lug 2009 - 09:38
in relazione alla inquadrabilità delle prestazioni rese da un esercente la professione medica come autonome o subordinate, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Convenzionati ASL: lavoratori autonomi o pubblici dipendenti?

Scritto da Admin il 03 Lug 2009 - 11:05
In un regime di convenzionamento tra U.S.L. e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego.
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita infatti la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico; se poi il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino.
Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in questione la qualità di rapporti di natura non subordinata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Risarcimento per eccessiva durata del processo

Scritto da Admin il 03 Lug 2009 - 11:02
La Corte di Cassazione, valutando la vicenda di un medico che aveva intentato un giudizio per il ottenere compensi adeguati al numero di assistiti, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo di 1.000,00 euro per ogni anno di ritardo nel processo.
Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale salvo che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. . [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

casa di cura privata e ospedale pubblico hanno uguale responsabilità nei confronti del paziente

Scritto da Admin il 03 Lug 2009 - 10:59
Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Il venir meno di un medico non autorizza automaticamente la dichiarazione della zona carente

Scritto da Admin il 03 Lug 2009 - 10:54
La necessità che debba essere verificato il rapporto ottimale della copertura assistenziale - da intendersi non solo in aumento della stessa, ma anche nel suo possibile ridimensionamento - si ricava sia dalla regolamentazione statale che da quella locale, la quale – nel caso concreto - si è addirittura fatta carico di procedimentalizzare la proiezione delle necessità assistenziali a breve termine.
Il solo venir meno di un medico inserito da tempo in un certo ambito non può autorizzare l’Amministrazione a coprire detto posto senza la previa verifica delle effettive ed attuali necessità assistenziali di quella zona, nel rispetto anche dei più ampi principi attinenti alla buona amministrazione e all’economicità della gestione amministrativa. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

trasferimento dei dirigenti medici-veterinari

Scritto da Admin il 29 Giu 2009 - 10:01
Nell'ambito del lavoro pubblico, la Pubblica Amministrazione esercita il potere di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, che è esclusivamente disciplinato dalle disposizioni del codice civile, delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001", pertanto, il diritto del dipendente ASL, avuto riguardo all'ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dal suddetto art. 2103 codice civile, comma 1, ultimo periodo con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

dequalificazione professionale e valutazione nuove mansioni

Scritto da Admin il 26 Giu 2009 - 11:43
La equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni medesime, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto, precisandosi, inoltre, che il divieto di demansionamento opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
A tal fine, quindi,  l'indagine del giudice deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

denaro in nero al primario per aggirare le liste di attesa: pesante condanna penale e contabile

Scritto da Admin il 26 Giu 2009 - 11:33
La vicenda sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, atteneva all’ipotizzato danno all’immagine patito dalla ASL per la condotta dolosa di un direttore di unità operativa nonché professore ordinario presso una Università, derivante dalla pluriennale percezione di denaro “in nero” e non dovuto - da 1.000 a 4.000 euro per ciascun episodio - dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi rispetto alla programmata calendarizzazione, interventi chirurgici in regime di convenzione con il SSN.
Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.
Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali.
La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale,  erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

conferimento direzione di UOC: non occorre la motivazione, basta la buona fede

Scritto da Admin il 26 Giu 2009 - 11:12
Nell'ambito della rosa di candidati idonei sottopostagli dalla Commissione di esperti, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria procede al conferimento dell'incarico, con un atto che, alla stregua della sua disciplina e nel contesto di quella del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A., ha natura negoziale di diritto privato e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale.
In tale contesto disciplinare non può trovare adeguata collocazione un obbligo di motivazione della scelta, non previsto dalla legge e non desumibile nel caso in esame da regole autodeterminate.
Quale atto di natura negoziale esso potrà infatti essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivazione, ma qualifica la rilevanza dell'eventuale motivo illecito determinante o consente di censurare l'atto di devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

violazione degli obblighi completezza ed esattezza della cartella clinica

Scritto da Admin il 26 Giu 2009 - 11:10
il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella clinica, cosicché l'inottemperanza a tale obbligo configura difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa; tale comportamento inadempiente è inoltre da qualificarsi come di particolare gravità, avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, in primo luogo, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente, ma anche, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato.
Ne consegue che, in linea generale, la violazione del suddetto obbligo è da ritenersi idonea a determinare la irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale.
Nel caso di specifico, tuttavia, le estreme conseguenza sono state escluse, rilevandosi un comportamento della parte datoriale tale da avere ingenerato nel medico lavoratore dipendente l'affidamento sulla tolleranza della sua indebita condotta stante la modalità di organizzazione dell'attività del reparto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

responsabilità dell'odontoiatra: la perizia giurata non è prova

Scritto da Admin il 22 Giu 2009 - 09:14
la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per sé avere valore probatorio ma un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, sicché ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto in quanto, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio. [Avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net]

libertà di prescrizione e rimborsabilità di farmaci essenziali

Scritto da Admin il 19 Giu 2009 - 09:09
E’ stata respinta la tesi sostenuta dall’industria farmaceutica secondo cui solo all’AIFA sarebbe attribuita la competenza a disporre in materia di rimborsabilità dei farmaci, per cui ogni intervento regionale derogatorio delle disposizioni dell’AIFA si risolverebbe in una illegittima compressione dei LEA.
Il Legislatore non ha mancato di attribuire alle singole Regioni, anche nel rispetto delle rilevanti competenze di cui esse godono nella materia concernente la tutela della salute, una sfera di competenza, esercitabile tramite "provvedimento amministrativo", in punto di esclusione della rimborsabilità del farmaco essenziale, ma terapeuticamente equipollente ad altro più economico, che consente di adeguare il regime vigente di rimborsabilità alla particolare condizione finanziaria di ciascuna Regione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura riferita alla limitazione della libertà di prescrizione, alla stregua della clausola contenuta nel provvedimento (impugnato), recante la deroga al limite di rimborsabilità nel caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un medicamento diverso dal farmaco equivalente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

più agevole il riconoscimento economico dello straordinario

Scritto da Admin il 19 Giu 2009 - 09:06
una volta ricondotti i rapporti di lavoro del dipendente ASL alla disciplina (legale e contrattuale collettiva) di diritto comune e i relativi atti di gestione alla capacità, ed ai poteri, del privato datore di lavoro, l'autorizzazione al lavoro straordinario può desumersi da fatti concludenti e, in particolare, dalla stessa assegnazione di un incarico per la cui esecuzione rimanga imprescindibile la prestazione di lavoro straordinario (ad esempio, e così come nella fattispecie concreta, a ragione della manifesta inadeguatezza del personale in organico rispetto alle attività assegnate alla struttura). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

maggiore tassazione indennità fine rapporto medici di medicina generale

Scritto da Admin il 19 Giu 2009 - 09:01
In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra quelle di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18, medesimo D.P.R. e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

demansionamento del dirigente medico e validazione dei referti

Scritto da Admin il 19 Giu 2009 - 08:59
La devoluzione del compito di curare, nel minore tempo possibile, la validazione di referti di primo livello e di approfondire - anche in collaborazione con i clinici - gli spunti diagnostici per patologie della propria sfera di attività, anche attraverso la disponibilità di strumentazione specifica,implica, da un lato, necessarie funzioni di certificazioni che solo il medico può svolgere e, dall’altro, una attività di approfondimento di studi diagnostici che, sotto il versante dello sviluppo della professionalità, possono essere presi in considerazione ai fine di escludere il demansionamento. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

intercettazioni ambientali in ospedale

Scritto da Admin il 15 Giu 2009 - 10:27
Sono ammissibili e possono essere utilizzate nel procedimento penale le intercettazioni ambientali eseguite nella stanza di un ospedale deve escludersi che la stanza di degenza di un ospedale, luogo lato sensu pubblico, posto sotto il diretto controllo del personale ospedaliero, rientri nel concetto di privata dimora, non potendosi considerare nel “possesso” esclusivo delle singole persone ricoverate, alle quali non compete un indifferenziato “ius excludendi alios”. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

responsabilità per omessa utilizzazione di macchine diagnostiche

Scritto da Admin il 12 Giu 2009 - 08:59
E’ responsabile ed è tenuto a risarcire il danno causato alla Azienda Sanitaria il “primario” che, proponendo ai vertici amministrativi l’acquisto di un certo macchinario diagnostico, rendendosi partecipe di una vicenda gestionale che abbia comportato l’impiego di ingenti somme stanziate nel bilancio, lo abbia fatto omettendo una preventiva quanto attenta valutazione sulle reali condizioni di impiego del bene e, successivamente, disinteressandosi delle sorti dello stesso che rimaneva inutilizzato.
Vi è anche responsabilità del Direttore Sanitario, il quale, trattandosi di una apparecchiatura elettromedicale, aveva espresso un parere di connotazione tecnica che avrebbe dovuto essere supportato da una istruttoria prioritariamente volta ad accertare, in relazione alle caratteristiche tecnologiche, quelle che sarebbero state le concrete modalità di impiego in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria, anche in considerazione del fatto che era di sua esclusiva competenza la direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari che dall’acquisto dell’apparecchiatura avrebbero dovuto trarre gli auspicati vantaggi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

assoluzione del medico non esclude la responsabilità dell'ospedale

Scritto da Admin il 12 Giu 2009 - 08:53
il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti di un medico non è sufficiente ad escludere la responsabilità del presidio ospedaliero.
È infatti pur sempre configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Una responsabilità dell'ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

radiazione disciplinare dalla professione medica

Scritto da Admin il 10 Giu 2009 - 11:13
il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei sanitari non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso.
Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui al D.P.R. n. 221/1950, art. 44, risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone all’organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del Giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione confermava l’applicazione della sanzione disciplinare consistente nella radiazione dalla professione come conseguenza del grave reato commesso.  Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

conferimento incarico struttura complessa per meno di cinque anni

Scritto da Admin il 10 Giu 2009 - 11:07
nella procedura di affidamento dell’incarico di direttore di struttura complessa, spetta al direttore generale l’attribuzione all'uno o all'altro degli idonei con atto discrezionale adottato nell'esercizio delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro. Tra gli elementi discrezionalmente valutabili dal direttore generale può ben essere ricompresa la opportunità di assicurare la gestione del servizio per un determinato arco di tempo. Non presenta dunque profili di illegittimità la scelta di un candidato che assicuri l'espletamento dell'incarico per un tempo ritenuto congruo nell'interesse dell'Azienda.
Perde quindi rilievo il problema se sia possibile o meno al direttore generale conferire un incarico per un periodo di tempo inferiore a cinque anni. La astratta possibilità prevista dall'art. 29 del CCNL di conferimento dell'incarico per un tempo inferiore ai cinque anni, se rende legittima una siffatta decisione, non toglie validità alla diversa opzione del direttore generale di nominare un candidato che assicuri il mantenimento delle funzioni per un periodo di tempo non inferiore al quinquennio. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

responsabilità medica, livello di abilità richiesta nei trattamenti

Scritto da Admin il 08 Giu 2009 - 10:14
il professionista, il medico specialista in particolare, è tenuto non già a una prestazione professionale comune bensì ad una condotta specifica particolarmente qualificata, in ragione del proprio grado di abilità tecnico-scientifica nel settore di competenza.
Quando l'intervento da cui sia derivato il danno non presenti particolari difficoltà di esecuzione, l'avvenuta dimostrazione, a vantaggio del paziente danneggiato, dell'aggravamento della situazione patologica ovvero dell'insorgenza di una nuova patologia sarà idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione. Spetterà, quindi, al medico fornire la prova che la prestazione sia stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

l'abitualità del lavoro autonomo non è presupposto IRAP

Scritto da Admin il 08 Giu 2009 - 10:07
L'imposta colpisce, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.

Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa: all'esito dell'accertamento di fatto si osservava che nel caso si era in presenza di un lavoratore autonomo - medico di base – in possesso di beni strumentali limitati (un'automobile e mobili per lo studio in affitto e senza alcun collaboratore dipendente). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

assistente medico cardiologo, esercente attività presso casa di cura e riabilitazione privata

Scritto da Admin il 08 Giu 2009 - 10:03
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale.

sanità chiavi in mano: limiti agli appalti global service

Scritto da Admin il 02 Giu 2009 - 14:50
la questione sottoposta al giudice amministrativo atteneva alla valutazione di legittimità di un bando con cui una azienda ospedaliera intendeva affidare in un unico lotto indivisibile l’appalto per la fornitura in “global service” di tutto il materiale, sanitario e non sanitario, necessario, nello specifico, al dipartimento di Cardioscienze, escluse le specialità farmaceutiche per un importo annuo di  24 milioni di Euro, per una durata di nove anni pari a complessivi ¤ 216 milioni, comprendenti anche lavori sull’impianto idrosanitario, antincendio, elettrico, di climatizzazione, di distribuzione dei gas medicali, di installazione di strutture prefabbricate, la posa in opera di apparecchiature, di attrezzature e di quanto altro necessario per il corretto razionale funzionamento delle forniture secondo il criterio del “chiavi in mano”, seguendo le linee del “progetto guida” fornito dall’azienda medesima.

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato la non correttezza di una siffatta procedura affermando – tra gli altri aspetti – come l'accorpamento di prestazioni che appaiono disomogenee, è illegittimo  ed irrazionale in considerazione degli effetti limitativi che esso produce in ordine alla partecipazione dei possibili concorrenti sia sotto il profilo strettamente giuridico che sotto quello funzionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Ordini di servizio inutili per il riconoscimento di mansioni superiori

Scritto da Admin il 29 Mag 2009 - 17:26
Il TAR ha rigettato la richiesta della dipendente del Ministero della Sanità (oggi della Salute)diretta ad ottenere il  reinquadramento in maggiore qualifica nonché alla corresponsione delle differenze stipendiali tra la qualifica di formale inquadramento e quella corrispondente ai servizi di fatto espletati.
In presenza di meri ordini di servizio provenienti da soggetti privi della potestas di immutazione dello status del dipendente, le mansioni (assertivamente) superiori svolte dalla ricorrente non danno diritto al beneficio della maggiore retribuzione né possono fondare, a fortiori, rivendicazioni volte ad ottenere il reinquadramento in qualifica funzionale superiore. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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