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responsabilità per omessa utilizzazione di macchine diagnostiche
E’ responsabile ed è tenuto a risarcire il danno causato alla Azienda Sanitaria il “primario” che, proponendo ai vertici amministrativi l’acquisto di un certo macchinario diagnostico, rendendosi partecipe di una vicenda gestionale che abbia comportato l’impiego di ingenti somme stanziate nel bilancio, lo abbia fatto omettendo una preventiva quanto attenta valutazione sulle reali condizioni di impiego del bene e, successivamente, disinteressandosi delle sorti dello stesso che rimaneva inutilizzato.
Vi è anche responsabilità del Direttore Sanitario, il quale, trattandosi di una apparecchiatura elettromedicale, aveva espresso un parere di connotazione tecnica che avrebbe dovuto essere supportato da una istruttoria prioritariamente volta ad accertare, in relazione alle caratteristiche tecnologiche, quelle che sarebbero state le concrete modalità di impiego in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria, anche in considerazione del fatto che era di sua esclusiva competenza la direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari che dall’acquisto dell’apparecchiatura avrebbero dovuto trarre gli auspicati vantaggi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Vi è anche responsabilità del Direttore Sanitario, il quale, trattandosi di una apparecchiatura elettromedicale, aveva espresso un parere di connotazione tecnica che avrebbe dovuto essere supportato da una istruttoria prioritariamente volta ad accertare, in relazione alle caratteristiche tecnologiche, quelle che sarebbero state le concrete modalità di impiego in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria, anche in considerazione del fatto che era di sua esclusiva competenza la direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari che dall’acquisto dell’apparecchiatura avrebbero dovuto trarre gli auspicati vantaggi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
assoluzione del medico non esclude la responsabilità dell'ospedale
il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti di un medico non è sufficiente ad escludere la responsabilità del presidio ospedaliero.
È infatti pur sempre configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Una responsabilità dell'ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
È infatti pur sempre configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Una responsabilità dell'ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
radiazione disciplinare dalla professione medica
il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei sanitari non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso.
Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui al D.P.R. n. 221/1950, art. 44, risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone all’organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del Giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione confermava l’applicazione della sanzione disciplinare consistente nella radiazione dalla professione come conseguenza del grave reato commesso. Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net
Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui al D.P.R. n. 221/1950, art. 44, risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone all’organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del Giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione confermava l’applicazione della sanzione disciplinare consistente nella radiazione dalla professione come conseguenza del grave reato commesso. Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net
conferimento incarico struttura complessa per meno di cinque anni
nella procedura di affidamento dell’incarico di direttore di struttura complessa, spetta al direttore generale l’attribuzione all'uno o all'altro degli idonei con atto discrezionale adottato nell'esercizio delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro. Tra gli elementi discrezionalmente valutabili dal direttore generale può ben essere ricompresa la opportunità di assicurare la gestione del servizio per un determinato arco di tempo. Non presenta dunque profili di illegittimità la scelta di un candidato che assicuri l'espletamento dell'incarico per un tempo ritenuto congruo nell'interesse dell'Azienda.
Perde quindi rilievo il problema se sia possibile o meno al direttore generale conferire un incarico per un periodo di tempo inferiore a cinque anni. La astratta possibilità prevista dall'art. 29 del CCNL di conferimento dell'incarico per un tempo inferiore ai cinque anni, se rende legittima una siffatta decisione, non toglie validità alla diversa opzione del direttore generale di nominare un candidato che assicuri il mantenimento delle funzioni per un periodo di tempo non inferiore al quinquennio. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Perde quindi rilievo il problema se sia possibile o meno al direttore generale conferire un incarico per un periodo di tempo inferiore a cinque anni. La astratta possibilità prevista dall'art. 29 del CCNL di conferimento dell'incarico per un tempo inferiore ai cinque anni, se rende legittima una siffatta decisione, non toglie validità alla diversa opzione del direttore generale di nominare un candidato che assicuri il mantenimento delle funzioni per un periodo di tempo non inferiore al quinquennio. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
responsabilità medica, livello di abilità richiesta nei trattamenti
il professionista, il medico specialista in particolare, è tenuto non già a una prestazione professionale comune bensì ad una condotta specifica particolarmente qualificata, in ragione del proprio grado di abilità tecnico-scientifica nel settore di competenza.
Quando l'intervento da cui sia derivato il danno non presenti particolari difficoltà di esecuzione, l'avvenuta dimostrazione, a vantaggio del paziente danneggiato, dell'aggravamento della situazione patologica ovvero dell'insorgenza di una nuova patologia sarà idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione. Spetterà, quindi, al medico fornire la prova che la prestazione sia stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Quando l'intervento da cui sia derivato il danno non presenti particolari difficoltà di esecuzione, l'avvenuta dimostrazione, a vantaggio del paziente danneggiato, dell'aggravamento della situazione patologica ovvero dell'insorgenza di una nuova patologia sarà idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione. Spetterà, quindi, al medico fornire la prova che la prestazione sia stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
l'abitualità del lavoro autonomo non è presupposto IRAP
L'imposta colpisce, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.
Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa: all'esito dell'accertamento di fatto si osservava che nel caso si era in presenza di un lavoratore autonomo - medico di base – in possesso di beni strumentali limitati (un'automobile e mobili per lo studio in affitto e senza alcun collaboratore dipendente). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa: all'esito dell'accertamento di fatto si osservava che nel caso si era in presenza di un lavoratore autonomo - medico di base – in possesso di beni strumentali limitati (un'automobile e mobili per lo studio in affitto e senza alcun collaboratore dipendente). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
assistente medico cardiologo, esercente attività presso casa di cura e riabilitazione privata
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale.
sanità chiavi in mano: limiti agli appalti global service
la questione sottoposta al giudice amministrativo atteneva alla valutazione di legittimità di un bando con cui una azienda ospedaliera intendeva affidare in un unico lotto indivisibile l’appalto per la fornitura in “global service” di tutto il materiale, sanitario e non sanitario, necessario, nello specifico, al dipartimento di Cardioscienze, escluse le specialità farmaceutiche per un importo annuo di 24 milioni di Euro, per una durata di nove anni pari a complessivi ¤ 216 milioni, comprendenti anche lavori sull’impianto idrosanitario, antincendio, elettrico, di climatizzazione, di distribuzione dei gas medicali, di installazione di strutture prefabbricate, la posa in opera di apparecchiature, di attrezzature e di quanto altro necessario per il corretto razionale funzionamento delle forniture secondo il criterio del “chiavi in mano”, seguendo le linee del “progetto guida” fornito dall’azienda medesima.
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato la non correttezza di una siffatta procedura affermando – tra gli altri aspetti – come l'accorpamento di prestazioni che appaiono disomogenee, è illegittimo ed irrazionale in considerazione degli effetti limitativi che esso produce in ordine alla partecipazione dei possibili concorrenti sia sotto il profilo strettamente giuridico che sotto quello funzionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato la non correttezza di una siffatta procedura affermando – tra gli altri aspetti – come l'accorpamento di prestazioni che appaiono disomogenee, è illegittimo ed irrazionale in considerazione degli effetti limitativi che esso produce in ordine alla partecipazione dei possibili concorrenti sia sotto il profilo strettamente giuridico che sotto quello funzionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Ordini di servizio inutili per il riconoscimento di mansioni superiori
Il TAR ha rigettato la richiesta della dipendente del Ministero della Sanità (oggi della Salute)diretta ad ottenere il reinquadramento in maggiore qualifica nonché alla corresponsione delle differenze stipendiali tra la qualifica di formale inquadramento e quella corrispondente ai servizi di fatto espletati.
In presenza di meri ordini di servizio provenienti da soggetti privi della potestas di immutazione dello status del dipendente, le mansioni (assertivamente) superiori svolte dalla ricorrente non danno diritto al beneficio della maggiore retribuzione né possono fondare, a fortiori, rivendicazioni volte ad ottenere il reinquadramento in qualifica funzionale superiore. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
In presenza di meri ordini di servizio provenienti da soggetti privi della potestas di immutazione dello status del dipendente, le mansioni (assertivamente) superiori svolte dalla ricorrente non danno diritto al beneficio della maggiore retribuzione né possono fondare, a fortiori, rivendicazioni volte ad ottenere il reinquadramento in qualifica funzionale superiore. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Verifiche ispettive sulla appropriatezza dei ricoveri
A seguito di una lunga verifica ispettiva sulla appropriatezza dei ricoveri effettuati da una casa di cura, mediante il riscontro della rispondenza dell'attribuzione dei codici finalizzati alla determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento - rispetto alle patologie riscontrate dall'esame del contenuto delle cartelle cliniche delle persone ricoverate, l’ASL ridefiniva la remunerazione spettante alla struttura disponendo la restituzione di oltre un milione di euro.
Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, affermando la illegittimità delle modalità di controllo utilizzate dalla Commissione.
Il riscontro delle cartelle cliniche dei pazienti doveva essere effettuato alla presenza costante dei responsabili e sanitari della clinica come era indefettibile la redazione del verbale secondo le modalità prescritte dall'ordinamento di settore. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, affermando la illegittimità delle modalità di controllo utilizzate dalla Commissione.
Il riscontro delle cartelle cliniche dei pazienti doveva essere effettuato alla presenza costante dei responsabili e sanitari della clinica come era indefettibile la redazione del verbale secondo le modalità prescritte dall'ordinamento di settore. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
ASL deve garantire la sicurezza dei dipendenti anche contro le aggressioni
La ricorrente dipendente di una USL, subiva una aggressione (per vendetta) nei locali dell’ambulatorio del distretto, riportando lesioni psico-fisiche (trauma cranico, ecchimosi varie, lesioni all'apparato visivo causate dal lancio o colpo di una bottiglia o di un bicchiere, disturbi post-traumatici da stress, attacchi di panico, somatizzazioni).
La dipendente sosteneva la responsabilità dell’amministrazione per aver omesso di adottare le cautele opportune dirette ad evitarle l'aggressione da parte di terzi, in violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto a carico del datore di lavoro dall'articolo 2087 del codice civile
Il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento delle istanze della lavoratrice, ha affermato la violazione del principio secondo il quale il titolare di un’organizzazione, preordinata alla gestione dei servizi, deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
La dipendente sosteneva la responsabilità dell’amministrazione per aver omesso di adottare le cautele opportune dirette ad evitarle l'aggressione da parte di terzi, in violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto a carico del datore di lavoro dall'articolo 2087 del codice civile
Il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento delle istanze della lavoratrice, ha affermato la violazione del principio secondo il quale il titolare di un’organizzazione, preordinata alla gestione dei servizi, deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Musica negli studi medici
Il pubblico rilevante, anche in ragione della normativa comunitaria (direttiva 1992/100; 2001/29), è solo quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, "non certo i clienti di uno studio dentistico, che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali".
Sigarette Lights: ingannevolezza del messaggio e risarcimento del danno
Un fumatore conveniva dinanzi al Giudice di Pace la società produttrice delle sigarette che era solito consumare per sentirla condannare al risarcimento dei danni, derivanti dall'ingannevolezza dei descrittivi - "Lights" ed "Extra Lights" apposti sul contenitore, per effetto dei quali egli, già fumatore di sigarette “normali”, era passato a questo tipo di più "leggero", nella convinzione indotta che esse fossero meno dannose, raddoppiando il consumo del prodotto.
La Suprema Corte, cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria, ha indicato alcuni principi in materia affermando che:
La Suprema Corte, cassando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria, ha indicato alcuni principi in materia affermando che:
- L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.
- Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.
- La pubblicità ingannevole non integra di per sé sola (in assenza di ipotesi di reato) la lesione di un valore della persona umana costituzionalmente protetto, dalla quale possa derivare un danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.". [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità
Il rapporto di causalità tra omissione ed evento, nel reato colposo omissivo improprio, non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica; esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Medico di guardia medica - Richiesta telefonica di intervento domiciliare - Comunicazione di sintomatologia aspecifica
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
CONSIGLIO di STATO (prove selettive corso di laurea in medicina e chirurgia: cellulari lontani dall'aula)
In ordine alla partecipazione alla prova per l’accesso al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia e alla questione relativa all’ingresso dei candidati, nei locali utilizzati per lo svolgimento dei quiz, muniti di telefoni e palmari, il Consiglio di Stato evidenziava come il decreto rettorale contenente il bando, affermasse testualmente che <<è fatto divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente oppure per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri
CASSAZIONE CIVILE (mobbing escluso dal brutto carattere della dipendente)
la dipendente di una struttura ospedaliera conveniva dinanzi al tribunale il datore di lavoro asserendo di essere stata oggetto di comportamenti “mobbizzanti”, consistenti in continue vessazioni da parte dei colleghi e superiori nel corso della attività lavorativa e sul luogo di lavoro, nonché di essere stata demansionata. A causa di tali condotte, la lavoratrice era caduta in uno stato di prostrazione (sindrome ansioso-depressiva) ed aveva richiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti.
CORTE DI CASSAZIONE penale - Attività professionale medica - Rischio consentito - Rafforzamento dell'onere di diligenza.
In tema di responsabilità per colpa medica, "rischio consentito" (o aggravamento del "rischio consentito") non significa esonero dall'obbligo di osservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo in relazione alla gravità del rischio, che solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole potrà effettivamente ritenersi consentito per quella parte che non può essere eliminata. (Fattispecie nella quale due medici avevano, per negligenza, consentito ad un paziente affetto da gravi problemi psichici, l'esercizio di un'attività pericolosa, ovvero l'uso delle armi: il paziente aveva ucciso due persone, ne aveva ferite quattro e poi si era suicidato).
CONSIGLIO di STATO (nuove regole per i rapporti tra medici e informatori scientifici)
Il supremo giudice amministrativo, entrando nel merito dei contenuti del protocollo contestato da due industrie farmaceutiche, osservava la non pertinenza dei rilievi mossi in ordine alla circostanza che la nuova disciplina regionale avrebbe inciso negativamente - attraverso il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, nella organizzazione del servizio della informazione scientifica - sul principio di libertà nell’espletamento di tale servizio e dell’autonomia nel rapporto medico-informatore scientifico.
CASSAZIONE CIVILE (medici e borse 1983/91:il risarcimento va chiesto entro 10 anni)
l’avvocatura dello stato ricorreva per cassazione avverso La sentenza della Corte di appello di Lecce che, accogliendo l'appello proposto da un medico, aveva condannato il Ministero dell'università e della ricerca scientifica (ora dell'istruzione, dell'università e della ricerca) a pagare la somma di Euro 26.855,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5.11.1992, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva n. 82/76/Cee) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione dello specializzando.
CORTE dei CONTI (presupposti di legittimità degli incarichi esterni ASL)
Vi è un principio basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale.
Tribunale di Cassino - GUP (responsabilità medica nel caso di avvicendamento di strutture e operatori)
Il giudice dell’udienza preliminare ha emesso sentenza di proscioglimento per quei medici di una casa di cura (che si era avvicendata con altre strutture nell’apprestare cure alla paziente) per i quali non era apparso sostenibile in giudizio l'apporto concasuale, per essersi la fase critica integralmente ed esclusivamente manifestata in epoca antecedente, a causa di preesistenti e perduranti scelte errate, del tutto immodificabili negli esiti attraverso successive, tardive ed ormai inutili prescrizioni.
CORTE di CASSAZIONE (no a colpa medica se c'è impossibilità di formulare una diagnosi)
§ - il medico non può essere ritenuto penalmente responsabile per il reato di omicidio colposo del paziente, allorquando risulti accertato che, in base alla sintomatologia lamentata, si era nell'impossibilità di formulare una diagnosi della patologia risultata poi letale [polmonite virale].
Gli ordini professionali possono chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali
Gli ordini professionali possono costiruirsi parte civile in un procedimento per il reato di esercizio abusivo della professione, per ottenere il risarcimento o la riparazione di un danno non soltanto morale, bensì anche patrimoniale.
Pericoloso assecondare i "desiderata" del paziente
Il sanitario, che abbia la consapevolezza dell'inidoneità (per essere meri "tappulli") di certe terapie attuate per un tempo prolungato, e magari della sua stessa "pericolosità" nel senso della prevedibilità di seri inconvenienti futuri, non può dare corso al mantenimento di tali terapie provvisorie - pur richieste dal cliente - senza incorrere in responsabilità.
