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Sequestro preventivo studio dentistico
L'immobile adibito a studio dentistico e laboratorio per l'esercizio dell'attività odontoiatrica è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ai beni strumentali siti al suo interno, rientrando nella nozione di cosa pertinente al reato, in rapporto di necessaria, specifica e strutturale correlazione con la commissione dell'attività illecita di esercizio abusivo della professione.
Nel caso concreto, al momento dell'intervento degli organi di polizia, nell’ambulatorio dentistico vi era l’odontotecnico che ultimava interventi di terapia conservativa nel cavo orale di una paziente; si ritenevano sussistenti indizi relativi all’esercizio abusivo della professione di dentista, non solo a carico dell’odontotecnico, ma anche del dentista, considerato consapevole della presenza del tecnico nei giorni di assenza dallo studio.
Nel caso concreto, al momento dell'intervento degli organi di polizia, nell’ambulatorio dentistico vi era l’odontotecnico che ultimava interventi di terapia conservativa nel cavo orale di una paziente; si ritenevano sussistenti indizi relativi all’esercizio abusivo della professione di dentista, non solo a carico dell’odontotecnico, ma anche del dentista, considerato consapevole della presenza del tecnico nei giorni di assenza dallo studio.
Zone carenti: legittimo il criterio di preferenza geografica
Si contestava il meccanismo di copertura degli ambiti territoriali carenti ritenendolo irragionevole ed iniquo prevedendosi un criterio di preferenza geografico estraneo a quello qualitativo della anzianità di iscrizione da ritenersi - secondo il medico ricorrente - prioritario in quanto volto a garantire un livello di professionalità da parte degli aspiranti all'incarico.
Il Consiglio di Stato ha affermato, in contrasto con la tesi del sanitario, che le norme, nel diversificare i requisiti tra i medici iscritti nella Regione che abbia pubblicato gli ambiti carenti ed i medici iscritti in altra Regione, sottintendono (ragionevolmente) la volontà delle parti di assicurare un favor al medico di medicina generale che garantisce un periodo minimo di permanenza nell'incarico nella Regione carente e nell'Azienda sanitaria con cui è convenzionato e ciò al fine di assicurare agli assistiti una continuità e stabilità nella fruizione delle prestazioni di diagnosi e cura che il medico è chiamato a prestare ed al fine di non creare eccessive disfunzioni nel passaggio degli assistiti da un medico di base ad un altro. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il Consiglio di Stato ha affermato, in contrasto con la tesi del sanitario, che le norme, nel diversificare i requisiti tra i medici iscritti nella Regione che abbia pubblicato gli ambiti carenti ed i medici iscritti in altra Regione, sottintendono (ragionevolmente) la volontà delle parti di assicurare un favor al medico di medicina generale che garantisce un periodo minimo di permanenza nell'incarico nella Regione carente e nell'Azienda sanitaria con cui è convenzionato e ciò al fine di assicurare agli assistiti una continuità e stabilità nella fruizione delle prestazioni di diagnosi e cura che il medico è chiamato a prestare ed al fine di non creare eccessive disfunzioni nel passaggio degli assistiti da un medico di base ad un altro. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Targhe alterne, se il divieto non è segnalato la multa è contestabile
Negli ultimi anni, migliaia di italiani sono incappati nella multa da targhe alterne, contravvenzione che la polizia municipale applica a chi circola in città con una targa pari - per fare un esempio - nel giorno in cui è consentito muoversi per le vie del centro solo alle auto con targa dispari.
l'autodeterminazione del paziente non giustifica la violazione della alleanza teraputica
L’autoderminazione del paziente in campo sanitario non può significare che questo sia lasciato da solo a decidere quale sia il percorso diagnostico e terapeutico, esigendosi, invece, lo sviluppo di quell’alleanza terapeutica postulata dal consenso in campo medico. In altri termini, nel caso specifico, la struttura non avrebbe dovuto ignorare gli accertamenti diagnostici disposti presso la stessa qualche giorno prima, tanto più che non sussistevano particolari problemi organizzativi in grado di precludere un esame complessivo della situazione.
Il Tribunale di Venezia facendo propria la tesi che la tempestiva effettuazione di una TAC avrebbe permesso di evidenziare per tempo la presenza della MAV o di altra formazione aneurismatica, condannava la struttura al risarcimento del danno. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il Tribunale di Venezia facendo propria la tesi che la tempestiva effettuazione di una TAC avrebbe permesso di evidenziare per tempo la presenza della MAV o di altra formazione aneurismatica, condannava la struttura al risarcimento del danno. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Assunzioni di falsi invalidi: l'epilogo
A consuntivo degli illeciti consumati in favore dei “falsi invalidi”, non si constata solo la sistematica violazione di norme di legge a tutela di chi è risultato penalizzato dalla vita: viene in evidenza la sottrazione, o il ritardo, della fruizione del vantaggio riconosciuto dalla legge (assunzione presso gli uffici pubblici e possibilità di una vita professionale) da parte dei veri invalidi.
Nella vicenda giudicata dalla Corte dei Conti, inoltre, i pubblici dipendenti coinvolti hanno operato in diretta lesione dei principi costituzionali (nella fattiscpecie di immediata applicazione) recati dalla Carta Costituzionale della Repubblica agli artt. 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 97 (buon andamento della pubblica Amministrazione).
Da ciò l’esigenza di riparazione del pregiudizio “diffuso” alla finanza pubblica.
L’accertato danno erariale trova due indici in relazione ai quali operare una quantificazione:
1. oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di questi ultimi, posto che l'illecita occupazione di un posto di invalido determina, in sostanza, l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista meramente finanziario, un pregiudizio va già rinvenuto nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante all'invalido non chiamato all'impiego (che continua ad essere corrisposto in luogo del trattamento di attività, stante il complesso di assunzioni impiegatizie in frode alla legge);
2. riflessi della voluta distorsione dell’apparato amministrativo per finalità ripugnanti alla pubblica coscienza, sul piano diffuso dell’economia nazionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Nella vicenda giudicata dalla Corte dei Conti, inoltre, i pubblici dipendenti coinvolti hanno operato in diretta lesione dei principi costituzionali (nella fattiscpecie di immediata applicazione) recati dalla Carta Costituzionale della Repubblica agli artt. 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 97 (buon andamento della pubblica Amministrazione).
Da ciò l’esigenza di riparazione del pregiudizio “diffuso” alla finanza pubblica.
L’accertato danno erariale trova due indici in relazione ai quali operare una quantificazione:
1. oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di questi ultimi, posto che l'illecita occupazione di un posto di invalido determina, in sostanza, l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista meramente finanziario, un pregiudizio va già rinvenuto nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante all'invalido non chiamato all'impiego (che continua ad essere corrisposto in luogo del trattamento di attività, stante il complesso di assunzioni impiegatizie in frode alla legge);
2. riflessi della voluta distorsione dell’apparato amministrativo per finalità ripugnanti alla pubblica coscienza, sul piano diffuso dell’economia nazionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Tutela della privacy? Non in automobile
La privacy è sacra ovunque, ma non in macchina: si potrebbe dedurre quest'amara conclusione dalla sentenza n. 28251 della Corte di Cassazione, che ha respinto la richiesta della Procura di condannare un uomo che aveva nascosto nella macchina dell'ex fidanzata un telefono cellulare con risposta automatica, attraverso il quale riusciva ad ascoltare tutte le conversazioni della ragazza.
Il principio della immediatezza degli effetti nella responsabilità medica
un elemento di giudizio determinante ai fini dell'accertamento della causalità - anche nel caso dell'astratta esistenza di cause alternative e di frequenze medio basse - è quello dell'immediatezza degli effetti.
Se viene somministrato un farmaco a persona allergica al principio attivo in esso contenuto e la persona che l'ha assunto subito dopo presenta i sintomi dell'allergia (anche se si tratta di effetto che raramente si verifica) la probabilità logica si risolve in termini di elevata credibilità razionale che sia stato il farmaco a provocare i sintomi rilevati, soprattutto se possono escludersi altre cause concomitanti. Se i sintomi dell'allergia non appaiono immediatamente - ma dopo alcune ore o giorni - è evidente che le ipotesi alternative assumono quel carattere di plausibilità che può condurre ad una diversa valutazione conclusiva.
Nel caso di sottoposto alla Suprema Corte l'immediatezza degli effetti veniva correttamente ritenuta confermativa dell'efficienza causale dell'anticipata estubazione sul verificarsi dell'evento. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Se viene somministrato un farmaco a persona allergica al principio attivo in esso contenuto e la persona che l'ha assunto subito dopo presenta i sintomi dell'allergia (anche se si tratta di effetto che raramente si verifica) la probabilità logica si risolve in termini di elevata credibilità razionale che sia stato il farmaco a provocare i sintomi rilevati, soprattutto se possono escludersi altre cause concomitanti. Se i sintomi dell'allergia non appaiono immediatamente - ma dopo alcune ore o giorni - è evidente che le ipotesi alternative assumono quel carattere di plausibilità che può condurre ad una diversa valutazione conclusiva.
Nel caso di sottoposto alla Suprema Corte l'immediatezza degli effetti veniva correttamente ritenuta confermativa dell'efficienza causale dell'anticipata estubazione sul verificarsi dell'evento. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Collaborazioni dell'esercente la professione medica
in relazione alla inquadrabilità delle prestazioni rese da un esercente la professione medica come autonome o subordinate, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Convenzionati ASL: lavoratori autonomi o pubblici dipendenti?
In un regime di convenzionamento tra U.S.L. e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego.
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita infatti la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico; se poi il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino.
Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in questione la qualità di rapporti di natura non subordinata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita infatti la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico; se poi il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino.
Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in questione la qualità di rapporti di natura non subordinata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Risarcimento per eccessiva durata del processo
La Corte di Cassazione, valutando la vicenda di un medico che aveva intentato un giudizio per il ottenere compensi adeguati al numero di assistiti, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo di 1.000,00 euro per ogni anno di ritardo nel processo.
Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale salvo che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. . [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale salvo che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. . [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il consulente sulla sicurezza è sempre responsabile
Il consulente sulla sicurezza risponde dei danni subiti dagli addetti alle macchine e all'attrezzatura pericolosa in ogni caso, anche se manca una relazione dei rischi cui l'impresa era obbligata. La sentenza, che apre una fase nuova nella gestione della sicurezza delle imprese italiane, è stata emessa lo scorso 26 giugno dalla Corte di Cassazione (n. 15050).
casa di cura privata e ospedale pubblico hanno uguale responsabilità nei confronti del paziente
Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Si allontana dal posto di lavoro senza permesso e viene licenziato.
Non può essere licenziato il lavoratore che si è allontanato dal posto di lavoro senza giustificazione se nella sua carriera professionale non è mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari. Lo ha deciso di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 14586) reintegrando un operaio licenziato perché si era allontanato per alcune ore dalla fabbrica senza aver richiesto un permesso.
Il venir meno di un medico non autorizza automaticamente la dichiarazione della zona carente
La necessità che debba essere verificato il rapporto ottimale della copertura assistenziale - da intendersi non solo in aumento della stessa, ma anche nel suo possibile ridimensionamento - si ricava sia dalla regolamentazione statale che da quella locale, la quale – nel caso concreto - si è addirittura fatta carico di procedimentalizzare la proiezione delle necessità assistenziali a breve termine.
Il solo venir meno di un medico inserito da tempo in un certo ambito non può autorizzare l’Amministrazione a coprire detto posto senza la previa verifica delle effettive ed attuali necessità assistenziali di quella zona, nel rispetto anche dei più ampi principi attinenti alla buona amministrazione e all’economicità della gestione amministrativa. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il solo venir meno di un medico inserito da tempo in un certo ambito non può autorizzare l’Amministrazione a coprire detto posto senza la previa verifica delle effettive ed attuali necessità assistenziali di quella zona, nel rispetto anche dei più ampi principi attinenti alla buona amministrazione e all’economicità della gestione amministrativa. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
trasferimento dei dirigenti medici-veterinari
Nell'ambito del lavoro pubblico, la Pubblica Amministrazione esercita il potere di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, che è esclusivamente disciplinato dalle disposizioni del codice civile, delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001", pertanto, il diritto del dipendente ASL, avuto riguardo all'ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dal suddetto art. 2103 codice civile, comma 1, ultimo periodo con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Rapporto INAIL 2008: calo record degli incidenti mortali sul lavoro in Italia
ROMA - E’ stato presentato oggi, a Roma, presso la Sala della Lupa a Montecitorio, dal Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL, Marco Fabio Sartori, il Rapporto Annuale 2008 dell’Istituto. Il documento “fotografa” sulla base dei dati elaborati dalla Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL l’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia, analizzando il suo andamento tendenziale di medio periodo e comparandolo nel più ampio quadro internazionale dell’Unione Europea.
dequalificazione professionale e valutazione nuove mansioni
La equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni medesime, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto, precisandosi, inoltre, che il divieto di demansionamento opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
A tal fine, quindi, l'indagine del giudice deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
A tal fine, quindi, l'indagine del giudice deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
denaro in nero al primario per aggirare le liste di attesa: pesante condanna penale e contabile
La vicenda sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, atteneva all’ipotizzato danno all’immagine patito dalla ASL per la condotta dolosa di un direttore di unità operativa nonché professore ordinario presso una Università, derivante dalla pluriennale percezione di denaro “in nero” e non dovuto - da 1.000 a 4.000 euro per ciascun episodio - dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi rispetto alla programmata calendarizzazione, interventi chirurgici in regime di convenzione con il SSN.
Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.
Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali.
La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale, erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.
Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali.
La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale, erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
La multa per chi telefona guidando è valida anche senza la contestazione immediata
La multa comminata dai vigili agli automobilisti "pinzati" a parlare al telefono cellulare senza auricolare va pagata in tutti i casi, anche quando non c'è una contestazione immediata. Lo ha stabilito la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 13118), che ha respinto il ricorso di una donna romana che nel 2005 si è vista recapitare a casa una multa per essere stata colta parlare al cellulare mentre era alla guida.
I diritti sotto l'ombrellone
In questi giorni sui principali telegiornali e sulla carta stampata sono comparsi numerosi servizi dedicati al "caro ombrellone", tema caldo di ogni estate italiana. Stime e polemiche sui prezzi delle concessioni e sui guadagni degli stabilimenti servono a poco, però, ai turisti che non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla tintarella estiva.
conferimento direzione di UOC: non occorre la motivazione, basta la buona fede
Nell'ambito della rosa di candidati idonei sottopostagli dalla Commissione di esperti, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria procede al conferimento dell'incarico, con un atto che, alla stregua della sua disciplina e nel contesto di quella del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A., ha natura negoziale di diritto privato e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale.
In tale contesto disciplinare non può trovare adeguata collocazione un obbligo di motivazione della scelta, non previsto dalla legge e non desumibile nel caso in esame da regole autodeterminate.
Quale atto di natura negoziale esso potrà infatti essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivazione, ma qualifica la rilevanza dell'eventuale motivo illecito determinante o consente di censurare l'atto di devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
In tale contesto disciplinare non può trovare adeguata collocazione un obbligo di motivazione della scelta, non previsto dalla legge e non desumibile nel caso in esame da regole autodeterminate.
Quale atto di natura negoziale esso potrà infatti essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivazione, ma qualifica la rilevanza dell'eventuale motivo illecito determinante o consente di censurare l'atto di devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
violazione degli obblighi completezza ed esattezza della cartella clinica
il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella clinica, cosicché l'inottemperanza a tale obbligo configura difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa; tale comportamento inadempiente è inoltre da qualificarsi come di particolare gravità, avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, in primo luogo, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente, ma anche, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato.
Ne consegue che, in linea generale, la violazione del suddetto obbligo è da ritenersi idonea a determinare la irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale.
Nel caso di specifico, tuttavia, le estreme conseguenza sono state escluse, rilevandosi un comportamento della parte datoriale tale da avere ingenerato nel medico lavoratore dipendente l'affidamento sulla tolleranza della sua indebita condotta stante la modalità di organizzazione dell'attività del reparto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Ne consegue che, in linea generale, la violazione del suddetto obbligo è da ritenersi idonea a determinare la irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale.
Nel caso di specifico, tuttavia, le estreme conseguenza sono state escluse, rilevandosi un comportamento della parte datoriale tale da avere ingenerato nel medico lavoratore dipendente l'affidamento sulla tolleranza della sua indebita condotta stante la modalità di organizzazione dell'attività del reparto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
responsabilità dell'odontoiatra: la perizia giurata non è prova
la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per sé avere valore probatorio ma un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, sicché ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto in quanto, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio. [Avv. Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net]
libertà di prescrizione e rimborsabilità di farmaci essenziali
E’ stata respinta la tesi sostenuta dall’industria farmaceutica secondo cui solo all’AIFA sarebbe attribuita la competenza a disporre in materia di rimborsabilità dei farmaci, per cui ogni intervento regionale derogatorio delle disposizioni dell’AIFA si risolverebbe in una illegittima compressione dei LEA.
Il Legislatore non ha mancato di attribuire alle singole Regioni, anche nel rispetto delle rilevanti competenze di cui esse godono nella materia concernente la tutela della salute, una sfera di competenza, esercitabile tramite "provvedimento amministrativo", in punto di esclusione della rimborsabilità del farmaco essenziale, ma terapeuticamente equipollente ad altro più economico, che consente di adeguare il regime vigente di rimborsabilità alla particolare condizione finanziaria di ciascuna Regione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura riferita alla limitazione della libertà di prescrizione, alla stregua della clausola contenuta nel provvedimento (impugnato), recante la deroga al limite di rimborsabilità nel caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un medicamento diverso dal farmaco equivalente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Il Legislatore non ha mancato di attribuire alle singole Regioni, anche nel rispetto delle rilevanti competenze di cui esse godono nella materia concernente la tutela della salute, una sfera di competenza, esercitabile tramite "provvedimento amministrativo", in punto di esclusione della rimborsabilità del farmaco essenziale, ma terapeuticamente equipollente ad altro più economico, che consente di adeguare il regime vigente di rimborsabilità alla particolare condizione finanziaria di ciascuna Regione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura riferita alla limitazione della libertà di prescrizione, alla stregua della clausola contenuta nel provvedimento (impugnato), recante la deroga al limite di rimborsabilità nel caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un medicamento diverso dal farmaco equivalente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
più agevole il riconoscimento economico dello straordinario
una volta ricondotti i rapporti di lavoro del dipendente ASL alla disciplina (legale e contrattuale collettiva) di diritto comune e i relativi atti di gestione alla capacità, ed ai poteri, del privato datore di lavoro, l'autorizzazione al lavoro straordinario può desumersi da fatti concludenti e, in particolare, dalla stessa assegnazione di un incarico per la cui esecuzione rimanga imprescindibile la prestazione di lavoro straordinario (ad esempio, e così come nella fattispecie concreta, a ragione della manifesta inadeguatezza del personale in organico rispetto alle attività assegnate alla struttura). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

