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Illecita prescrizione di farmaci in favore di pazienti esenti da ticket.
A seguito di indagini era emerso che un medico di assistenza primaria aveva prescritto un gran numero di farmaci a favore di pazienti esentati dal pagamento del ticket. Il sanitario era giunto a prescrivere fino a 273 confezioni di medicinali in un trimestre ad un solo paziente e, addirittura, 14 confezioni in una sola giornata. La maggior parte delle ricette erano state presentate da una certa farmacia alla ASL per ottenere il relativo rimborso.
Il medico di famiglia, interrogato dai militari della Guardia di Finanza, aveva dichiarato che i fatti inerenti all’anomala prescrizione di farmaci non potevano essergli addebitati in quanto imputabili alla sua infermiera con funzioni di segretaria, la quale aveva ammesso di aver contraffatto le ricette, in parte compilando arbitrariamente quelle già firmate in bianco e conservate in ambulatorio, in parte sottraendo altre ricette e falsificando la sottoscrizione
Il medico di famiglia, interrogato dai militari della Guardia di Finanza, aveva dichiarato che i fatti inerenti all’anomala prescrizione di farmaci non potevano essergli addebitati in quanto imputabili alla sua infermiera con funzioni di segretaria, la quale aveva ammesso di aver contraffatto le ricette, in parte compilando arbitrariamente quelle già firmate in bianco e conservate in ambulatorio, in parte sottraendo altre ricette e falsificando la sottoscrizione
Controversie in materia di pubblicità sanitaria e competenze della CCEPS
Un odontoiatra nel 2003 ottenne da un Ordine dei Medici ed Odontoiatri il nulla osta per la pubblicità sanitaria; nel 2006 ricevette la comunicazione di un secondo provvedimento con il quale, a seguito di talune “proteste”, veniva confermato il precedente nulla osta con annullamento della dizione"estetica orale” contestualmente al logo in quanto ritenuta non ammessa ai sensi dalla normativa vigente e di una delibera dell’Ordine sulla pubblicità sanitaria.
Il sanitario impugnò il provvedimento innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti la Professione Sanitaria, la quale, ritenendo che la materia non rientrasse nella propria giurisdizione, dichiarò il ricorso inammissibile.
Il sanitario impugnò il provvedimento innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti la Professione Sanitaria, la quale, ritenendo che la materia non rientrasse nella propria giurisdizione, dichiarò il ricorso inammissibile.
consenso informato: obblighi di informazione a carico del medico che esegue l’intervento
I genitori di una minore agivano in giudizio per ottenere in risarcimento del danno connesso alle conseguenze di un intervento chirurgico effettuato e per la mancanza di consenso informato. La Corte di Cassazione, accogliendo uno dei motivi di ricorso proposti, ha affermato che l'informazione da parte del medico (o della struttura) circa le possibili conseguenze dell'intervento non è surrogabile da una conoscenza acquisita in altro modo, sia perché il medico che non esegue l'intervento non è obbligato a fornire una informazione dettagliata, sia soprattutto perché il rilascio dell'informazione attiene allo specifico rapporto che si instaura tra il paziente ed il medico (o la struttura) da questi prescelto per eseguire l'intervento, cosicchè deve in definitiva escludersi che l'obbligo di informare il paziente dei possibili rischi dell'intervento possa essere assolto da altri medici da cui in definitiva il paziente ha scelto di non farsi operare.
D.LGS. 81/01: Obbligatoria la valutazione dello stress da Lavoro-correlato
Dal 1 gennaio 2011 è diventata obbligatoria per tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, la valutazione dei rischi da stress negli ambienti di lavoro, così come disposto dal D.Lgs. 81/08. Tale valutazione deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress da lavoro-correlato” (art. 17). Una volta individuate le fonti di rischio di stress, devono essere indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Manovra: tra le novità c'è anche la mediazione tributaria
Tra le pieghe dell’ultima manovra finanziaria, l’articolo 39 introduce una nuova procedura per il reclamo relativo agli accertamenti tributari che non superano i 20.000 euro di importo, oltre all’obbligo di tentare la mediazione prima di arrivare di front
Non luogo a procedere per il sanitario incaricato di guardia medica che chiama il 118 col consenso del paziente
Il giudice dell’udienza preliminare aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di un sanitario incaricato di guardia medica che si asseriva avesse omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso consistenti nella disinfettazione e sutura di una ferita in sede frontale, esito di una caduta.
Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura.
Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura.
Insieme per il Rilancio
Alleanza delle Cooperative, Confindustria, Abi, Rete Imprese, Cisl, Cgil, Ugl, Confapi e associazioni agricole preoccupate, chiedono un'immediata mobilitazione per il rilancio del Paese
Responsabilità penale dei medici per carente controllo e terapia post operatoria
Due medici venivano sottoposti a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali colpose in relazione alla amputazione di parte della falange distale del quinto dito della mano destra subita da un paziente il quale, mentre era intento a riparare il cavo metallico dell'acceleratore di una vespa, riportava una grave ferita da taglio; recatosi presso l'ospedale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di sutura e cucitura del tendine, ricevendo, all'atto delle dimissioni la prescrizione di presentarsi a distanza di 10 giorni per un controllo. Al primo controllo veniva invitato a ritornare dopo altri 10 giorni; a questo secondo controllo veniva informato che avrebbe dovuto presentarsi tutti i giorni per effettuare delle medicazioni.
Così fece per un mese, fino a quando, su consiglio di un altro medico dello stesso ospedale, si recava al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale dove purtroppo apprendeva che il dito era andato in necrosi e doveva essere praticata l'amputazione della falange.
Si contestava ai due medici di aver reso necessaria tale amputazione per non aver posto in essere una condotta diligente specie nel decorso postoperatorio, omettendo di prescrivere la terapia antibiotica e di effettuare gli opportuni controlli e medicazioni sulla ferita, comportando così il ritardato accertamento della infezione insorta e l'impossibilità di contrastare efficacemente il processo necrotico.
Così fece per un mese, fino a quando, su consiglio di un altro medico dello stesso ospedale, si recava al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale dove purtroppo apprendeva che il dito era andato in necrosi e doveva essere praticata l'amputazione della falange.
Si contestava ai due medici di aver reso necessaria tale amputazione per non aver posto in essere una condotta diligente specie nel decorso postoperatorio, omettendo di prescrivere la terapia antibiotica e di effettuare gli opportuni controlli e medicazioni sulla ferita, comportando così il ritardato accertamento della infezione insorta e l'impossibilità di contrastare efficacemente il processo necrotico.
Iperprescrizione di farmaci: inosservanza note AIFA e condanna del MMG al risarcimento
la Procura regionale presso la Corte dei Conti chiamava in giudizio un medico di medicina generale in regime di convenzione per chiederne la condanna al risarcimento del danno il favore della ASL.
Il fatto traeva origine dalla apparizione sulla stampa di presunti episodi di inappropriatezza prescrittiva di farmaci ad opera di taluni medici di base e dalle collegate e conseguenti indagini di polizia.
Qualora il medico di base - che ha scelto, del tutto liberamente, di esercitare l’attività professionale in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale – prescriva, utilizzando il ricettario pubblico, una terapia farmacologica che, per dosi, tempi, modalità di somministrazione non possa essere, secondo le note CUF (oggi AIFA), addebitata al servizio sanitario nazionale, pone in essere un comportamento connotato da inescusabile negligenza, tenuto conto anche della circostanza che il danno che ne deriva è agevolmente prevedibile e prevenibile.
Il fatto traeva origine dalla apparizione sulla stampa di presunti episodi di inappropriatezza prescrittiva di farmaci ad opera di taluni medici di base e dalle collegate e conseguenti indagini di polizia.
Qualora il medico di base - che ha scelto, del tutto liberamente, di esercitare l’attività professionale in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale – prescriva, utilizzando il ricettario pubblico, una terapia farmacologica che, per dosi, tempi, modalità di somministrazione non possa essere, secondo le note CUF (oggi AIFA), addebitata al servizio sanitario nazionale, pone in essere un comportamento connotato da inescusabile negligenza, tenuto conto anche della circostanza che il danno che ne deriva è agevolmente prevedibile e prevenibile.
Destinazione dell'appartamento di proprietà a studio professione e limitazioni condominiali
In un giudizio tra un medico specialista in dermatologia e il condominio nel quale svolgeva l’attività, la Corte d'appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittima la destinazione dell'appartamento di proprietà a suo studio professionale.Il giudice d'appello, premessa la necessità d'interpretare restrittivamente le norme del regolamento condominiale che stabilivano divieti e imponevano limitazioni all'uso delle unità immobiliari di proprietà individuale, riteneva corretta l'interpretazione fornita dal Tribunale relativamente alla disposizione del regolamento che vietava di destinare gli appartamenti condominiali a gabinetti di diagnosi e cura di malattie infettive o contagiose, includendovi anche l'attività svolta dal sanitario quale medico specializzato in dermatologia. Osservava, al riguardo, che la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie, provocate da insetti, da funghi microscopici e da microbi, distinguendo, dal punto di vista epidemiologico, tra malattie infettive contagiose e malattie infettive non contagiose, e all'interno di quest'ultima categoria tra malattie altamente o scarsamente diffusive. Veniva anche richiamato un precedente della Suprema Corte, che nel tenere distinte le malattie contagiose da quelle infettive, aveva individuato nelle prime quelle che notoriamente possono trasmettersi da un individuo all'altro mediante contatto diretto o indiretto ed aveva ritenuto che queste ultime rientrassero senz'altro fra quelle di competenza dello specialista dermatologo. La Corte d’Appello di Napoli perveniva così alla conclusione che dall'espresso richiamo alle "malattie infettive o contagiose" contenuto nel regolamento condominiale, conseguisse senz'altro l'illegittimità della destinazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'appellante a studio medico dermatologico.
Reperibilità passiva nei giorni festivi – risarcimento del danno e riposto compensativo
la Corte d'appello di Salerno confermava la decisione di rigetto delle domande svolte da una dipendente nei confronti della ASL per ottenere la condanna di quest'ultima a risarcirle il danno da usura psicofisica subita per il servizio di reperibilità passiva (vale a dire senza chiamata in servizio) svolto in giorni festivi nel periodo dal 1 maggio 2001 al 31 gennaio 2004, senza fruire del previsto riposo compensativo.La Dipendente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale attività lavorativa.Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.Quindi, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna attività effettiva, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
La Suprema Corte, ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le decisioni precedenti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale attività lavorativa.Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.Quindi, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna attività effettiva, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.
La Suprema Corte, ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le decisioni precedenti.
Responsabilità: gli infermieri svolgono compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente
Alcuni medici e infermieri di una struttura ospedaliera venivano chiamati a rispondere per il delitto di omicidio colposo di un paziente ricoverato a seguito di incidente stradale.
All'esito dell'udienza preliminare, il giudice dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste".
Le persone offese dal reato impugnavano il provvedimento favorevole agli imputati.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando nuovamente la questione al Tribunale. In particolare e tra gli altri aspetti, in ordine alla situazione del personale infermieristico si è affermata la improponibilità giuridica dell'assunto teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia.E' vero proprio il contrario, ha osservato la Suprema Corte, e cioè che rientra nei compiti dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.
Diversamente si finirebbero col mortificare le competenze professionali dell’infermiere, che, invece, svolge compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso del ricovero proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico.Seppure non vi può essere una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al medico, ben si può affermare la sussistenza di un'obbligo per l'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole, di sollecitare l'intervento del medico di turno, cui poi competono le decisioni ultime.
All'esito dell'udienza preliminare, il giudice dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste".
Le persone offese dal reato impugnavano il provvedimento favorevole agli imputati.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando nuovamente la questione al Tribunale. In particolare e tra gli altri aspetti, in ordine alla situazione del personale infermieristico si è affermata la improponibilità giuridica dell'assunto teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia.E' vero proprio il contrario, ha osservato la Suprema Corte, e cioè che rientra nei compiti dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.
Diversamente si finirebbero col mortificare le competenze professionali dell’infermiere, che, invece, svolge compiti cautelari essenziali nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso del ricovero proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico.Seppure non vi può essere una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al medico, ben si può affermare la sussistenza di un'obbligo per l'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole, di sollecitare l'intervento del medico di turno, cui poi competono le decisioni ultime.
Sicurezza il 2010 segna un passo avanti ma c'è ancora tanto da fare
I dati presentati dall’INAIL evidenziano che nel nostro Paese, nonostante l’obiettivo “zero infortuni” sia ancora lontano, il lavoro è sempre più sicuro, come conferma il netto calo di infortuni e incidenti mortali.
Attività libero professionale illecita del medico dipendente
La procura erariale a seguito di informazione ricevuta dal procuratore della repubblica, apprendeva che nei confronti di un professore universitario in servizio presso una U.O. di dermatologia e venereologia in regime di intramoenia, veniva esercitata l’azione penale in quanto si riteneva avesse eseguito visite presso lo studio privato, ancorchè non autorizzato e successivamente presso i locali del reparto riscuotendo personalmente o mediante segretaria gli onorari delle visite effettuate omettendo di rilasciare regolare fattura con i bollettari forniti dall’Azienda, impedendo il controllo sull’attività svolta ed omettendo di versare la percentuale del 30% sull’onorario incassato. Il procedimento penale si concludeva con la condanna del sanitario alla pena di un anno di reclusione ed € 345,00 di multa.
Secondo la ricostruzione dei fatti, il comportamento del medico, oltre a costituire una ipotesi delittuosa, era passibile di sanzioni disciplinari (poi applicate) ed aveva determinato anche un danno per l’Erario.
La Corte dei Conti ha condannato il sanitario al pagamento di circa 26.000,00 Euro in favore della Azienda Ospedaliera.
Secondo la ricostruzione dei fatti, il comportamento del medico, oltre a costituire una ipotesi delittuosa, era passibile di sanzioni disciplinari (poi applicate) ed aveva determinato anche un danno per l’Erario.
La Corte dei Conti ha condannato il sanitario al pagamento di circa 26.000,00 Euro in favore della Azienda Ospedaliera.
Irap non dovuta dal medico di famiglia anche se con segretaria part-time
Un medico di assistenza primaria, pur avvalendosi della collaborazione part-time di una segretaria, impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito del mancato versamento dell’IRAP, sostenendo di non dovere l’imposta .
Nell'attività del medico di famiglia non è presente quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall'ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria, dai beni strumentali, perché nonostante la loro presenza il reddito non subisce un incremento aggiuntivo, essendo lo stesso parametrato su valori diversi, che rappresentano situazioni oggettive non influenzabili dalla presenza del personale dipendente o di beni particolarmente sofisticati.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal medico.
Nell'attività del medico di famiglia non è presente quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall'ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria, dai beni strumentali, perché nonostante la loro presenza il reddito non subisce un incremento aggiuntivo, essendo lo stesso parametrato su valori diversi, che rappresentano situazioni oggettive non influenzabili dalla presenza del personale dipendente o di beni particolarmente sofisticati.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal medico.
Assicurazione sulla vita. Non sussiste reticenza dell'assicurato in presenza di sintomi ambigui e non specifici
Una compagnia assicuratrice rifiutava di effettuare il pagamento di un indennizzo assicurativo dovuto ai superstiti in forza di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dal loro congiunto, e ciò, sull’assunto che l’assicurato al momento della stipula avrebbe taciuto di essere portatore di una grave patologia che, in breve tempo ne avrebbe cagionato la morte.
Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico della società assicuratrice.
Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico della società assicuratrice.
Condominio, la riforma al rushfinale
È attesa prima di fine anno l’entrata in vigore della legge che riforma la normativa sulla gestione dei complessi condominiali. Una svolta che coinvolge sia i condomini, sia gli amministratori
Sanità e cooperazione
FederazioneSanità - Confcooerative e la rete cooperativa nella sanità. L'intervento al convegno «Associazionismo medico, integrazione Socio - Sanitaria e ruolo degli Enti Locali»
Risparmio Energetico
Presentata a Roma presso la sede della Commissione Europea la nuova Direttiva sul risparmio energetico. Presente all’incontro Federlavoro e Servizi – Confcooperative
Sanità, cooperazione
FederazioneSanità Confcooperative al SANIT 2011 «Assistenza primaria: cooperazione pronta a dare risposte di qualità e a tariffe socialmente sostenibili»
Responsabilità corale dell’equipe e danno erariale
Il fatto
la Procura regionale presso la Corte dei Conti Lombardia conveniva in giudizio il medico ginecologo chirurgo e il medico ginecologo specializzando, per sentirli condannare in ragione del 75% e 25% al pagamento in favore dell’Azienda della somma da quest’ultima pagata a titolo transattivo in cambio del ritiro della querela sporta dalla paziente cui era stato praticato un parto cesareo che aveva procurato lesioni colpose connesse a talune garze dimenticate nell’addome.
Il diritto
per l’attività di rimozione delle garze occorre individuare, oltre ad una responsabilità corale dell’equipe, una specifica responsabilità degli infermieri e strumentisti adibiti a tale compito nonché del chirurgo in quanto titolare della responsabilità della buona riuscita dell’intervento nel suo complesso.
Esito della controversia
La Corte dei Conti ha condannato il chirurgo al pagamento in favore dell’Azienda del 60% dell’importo per il risarcimento del danno erariale subito con esclusione di ogni responsabilità in capo al medico specializzando.
la Procura regionale presso la Corte dei Conti Lombardia conveniva in giudizio il medico ginecologo chirurgo e il medico ginecologo specializzando, per sentirli condannare in ragione del 75% e 25% al pagamento in favore dell’Azienda della somma da quest’ultima pagata a titolo transattivo in cambio del ritiro della querela sporta dalla paziente cui era stato praticato un parto cesareo che aveva procurato lesioni colpose connesse a talune garze dimenticate nell’addome.
Il diritto
per l’attività di rimozione delle garze occorre individuare, oltre ad una responsabilità corale dell’equipe, una specifica responsabilità degli infermieri e strumentisti adibiti a tale compito nonché del chirurgo in quanto titolare della responsabilità della buona riuscita dell’intervento nel suo complesso.
Esito della controversia
La Corte dei Conti ha condannato il chirurgo al pagamento in favore dell’Azienda del 60% dell’importo per il risarcimento del danno erariale subito con esclusione di ogni responsabilità in capo al medico specializzando.
Errore di diagnosi e perdita di lucidità: responsabilità penale della Guardia Medica
Il fatto
un medico di continuità assistenziale e altro medico intervenuto nell’immediatezza su richiesta dei familiari della paziente, sono stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno ed in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, in quanto dichiarati colpevoli per avere cagionato la morte di una bimba con difficoltà respiratorie conseguenti a shock anafilattico per assunzione orale di cefalosporina contenuta in un certo farmaco.
La colpa era consistita in imperizia e, segnatamente, nell’avere omesso di effettuare le dovute manovre di ossigenazione bocca-naso, omettendo di somministrare adrenalina per via intramuscolare e/o venosa, idrocortisone e antistaminico, limitandosi a praticare un inefficace trattamento descritto in sentenza, lasciando la paziente ai familiari per il trasporto in ospedale
Il diritto
Agli imputati è stata addebitata la mancanza di qualsiasi intervento utile, fondata presumibilmente su un errore di diagnosi e verosimilmente anche sul fatto di non avere mantenuto la necessaria lucidità e freddezza; ad uno di essi è stato anche addebitato il comportamento omissivo di non avere provveduto ad accompagnare personalmente la piccola in ospedale, come sarebbe stato specifico dovere fare.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dei sanitari e confermato la pronuncia di condanna.
un medico di continuità assistenziale e altro medico intervenuto nell’immediatezza su richiesta dei familiari della paziente, sono stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno ed in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, in quanto dichiarati colpevoli per avere cagionato la morte di una bimba con difficoltà respiratorie conseguenti a shock anafilattico per assunzione orale di cefalosporina contenuta in un certo farmaco.
La colpa era consistita in imperizia e, segnatamente, nell’avere omesso di effettuare le dovute manovre di ossigenazione bocca-naso, omettendo di somministrare adrenalina per via intramuscolare e/o venosa, idrocortisone e antistaminico, limitandosi a praticare un inefficace trattamento descritto in sentenza, lasciando la paziente ai familiari per il trasporto in ospedale
Il diritto
Agli imputati è stata addebitata la mancanza di qualsiasi intervento utile, fondata presumibilmente su un errore di diagnosi e verosimilmente anche sul fatto di non avere mantenuto la necessaria lucidità e freddezza; ad uno di essi è stato anche addebitato il comportamento omissivo di non avere provveduto ad accompagnare personalmente la piccola in ospedale, come sarebbe stato specifico dovere fare.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dei sanitari e confermato la pronuncia di condanna.
Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio
Il fatto:
con due note regionali veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il diritto:
l’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di “studio medico”, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.
Esito della lite:
il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.
con due note regionali veniva sostanzialmente configurato il divieto per i per i fisioterapisti, di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il diritto:
l’assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da ricomprendere sia il concetto di “struttura sanitaria” vera e propria che quello di “studio medico”, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
L’esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che aveva delegato il Governo all’istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.
Esito della lite:
il Tar ha accolto il ricorso affermando l’illegittimità delle note regionali.
Danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto
Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.
No al medico convenzionato in servizio fino a 72 anni
Nel sistema del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, recante il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi del D.Lgs. n. 502 de 1992, art. 8 non operava per questi ultimi la facoltà di prosecuzione del rapporto convenzionale per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti dagli accordi suddetti per la cessazione del rapporto convenzionale, facoltà prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16 in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed estesa al personale medico a rapporto convenzionale con disposizione la cui efficacia è stata successivamente sospesa .
