Corte dei Conti – Sez. Giur. Calabria, Sent. n. 241 del 26.05.2009
omissis
F A T T O
Con atto di citazione depositato il 24 maggio 2007, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i nominati in epigrafe per sentirli condannare in favore dell’ASL n. 6 di Lamezia Terme al risarcimento del danno di euro 393.330,68, così ripartito:
Evidenzia la Procura regionale che la vertenza ha tratto origine da una informativa inviata il 24 agosto 2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, con la quale si dava notizia che l’ASL n. 6 di quella città aveva in passato proceduto all’acquisto di una apparecchiatura diagnostica denominata ABBI risultata poi completamente inutilizzata.
Esperiti pertanto i necessari approfondimenti istruttori per il tramite della Guardia di Finanza, la Procura regionale accertava che:
Dal verbale degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in data 16 novembre 2005, emergeva che l’apparecchiatura era stata ubicata presso i locali adibiti ad ambulatorio di endoscopia ed urologia e precisamente in un locale la cui chiave era custodita dal primario del reparto di radiologia, dott. G. F., il quale, pur riconoscendo trattarsi di un bene con connotazioni prettamente chirurgiche, riferiva che la collocazione presso detto locale si era resa necessaria esclusivamente per conformarsi alle normative in materia di radioprotezione; nota a questo riguardo la Procura regionale che il dott. Mi., in sede di richiesta di acquisto, aveva invece messo in evidenza che il presidio tecnologico in questione non era soggetto alle norme sulla radioprotezione.
Secondo il requirente, il bene non sarebbe mai stato utilizzato per la mancanza di una valida casistica riconducibile a patologie mammarie adeguate al suo impiego (sul punto si fa riferimento alle dichiarazioni che lo stesso Mi. ha reso verbale della polizia tributaria), il che avrebbe comportato un danno erariale pari al costo del macchinario acquistato di cui sarebbero responsabili il Mi., per aver formulato la richiesta di fornitura senza prima vagliare la sua concreta utilizzabilità, il Ma., perché nella sua qualità di direttore generale ha assunto la deliberazione di acquisto senza aver accertare il carattere di unicità del bene medesimo e il S., che nella veste di direttore sanitario ha espresso parere tecnico favorevole alla fornitura senza avere anch’egli adeguatamente ponderato le reali condizioni di impiego dell’apparecchiatura.
I convenuti si sono tutti ritualmente costituiti.
Il dott. Mi. è presente in giudizio con il patrocinio dell’avv. Rosario C., che con due distinte memorie depositate il 29 maggio 2008 e il 25 febbraio 2009 ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria e nel merito ha contestato il fondamento della domanda attrice sostenendo che l’apparecchiatura, il cui acquisto è stato sì richiesto dal convenuto ma solo dopo un’attenta valutazione delle sua qualità tecnologiche documentate mediante depliants ed illustrazioni, una volta fornita è stata consegnata al primario di radiologia dott. F., il quale non ha mai manifestato disponibilità ad incontri per predisporre intese di programma sul suo utilizzo nè ha mai permesso al Mi. di avere libero accesso nei locali in cui era collocata; la conseguenza di ciò è che il convenuto sarebbe stato escluso da ogni possibilità di impiego del bene, tanto che con una nota del 14 maggio 2001 si vedeva costretto a richiedere al F. la sua fattiva collaborazione qualora l’impiego si fosse reso necessario per finalità diagnostiche.
Conseguentemente, nessuna responsabilità per mancanza di colpa grave può ascriversi al primario di chirurgia per l’inutilizzo dell’A.B.B.I.; di contro, secondo il deducente avrebbe dovuto a tal fine essere valutata la condotta del F., che però non è stato chiamato in giudizio.
Il convenuto Ma. M. si è costituito con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Pi., la cui memoria di costituzione è stata depositata il 29 maggio 2008.
Il legale ha innanzitutto definito assolutamente legittimo il metodo della trattativa diretta, sia perché trattavasi di uno strumento di negoziazione previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti approvato con la legge regionale 23 dicembre 1996, n. 43, sia perché la richiesta di acquisto, con l’indicazione che l’apparecchiatura era unica ed infungibile, proveniva da un primario ed aveva evidenti connotazioni tecnico specialistiche, per cui era tutt’altro che sindacabile da parte degli organi amministrativi.
Circa il danno da inutilizzo, nessun addebito può essere mosso al convenuto, in quanto ha assunto la carica di direttore generale il 15 ottobre 1999, è cessato dalla stessa il 5 settembre 2000, ma la consegna del macchinario è avvenuta solo il 20 luglio 2000.
Il legale ha inoltre eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria.
Il convenuto S. si è costituito con il patrocinio dell’avv. Vincenzo F. la cui memoria di costituzione è stata depositata il 29 maggio 2008.
Il legale sostiene che se l’addebito di parte attrice consiste nel non avere il convenuto adeguatamente valutato le potenzialità di impiego del bene, la sua responsabilità dovrebbe conseguentemente ricondursi alla data del 30 giugno 2000 in cui ha sottoscritto il parere favorevole sulla deliberazione di acquisto, per cui sarebbe senz’altro maturata la prescrizione dell’azione risarcitoria.
Se, invece, l’addebito fa riferimento alla inutilizzazione del bene, il convenuto dovrebbe essere prosciolto in quanto il suo ruolo non comprendeva il dovere di vigilare sul corretto impiego dell’apparecchiatura acquistata.
Nel corso dell’odierno dibattimento, il Pubblico Ministero ha preliminarmente evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione mentre nel merito si è riportato all’atto di citazione e, ribadita la sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa, ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di tutti gli interessati.
L’avv. Giuseppe Pi. si è soffermato sulla correttezza della condotta tenuta dal Ma., il quale ben poteva deliberare l’acquisto dell’apparecchiatura a trattativa privata in quanto espressamente consentita dal regolamento regionale per la disciplina delle forniture; ha inoltre ribadito che la richiesta proveniva dal primario Mi. con l’attestazione di infungibilità, per cui al direttore generale non era consentita alcuna valutazione di merito; quanto all’inutilizzo del bene, il difensore ha ribadito l’estraneità del proprio assistito a qualsivoglia condotta censurabile, in quanto lo stesso ha lasciato la carica di direttore generale circa un mese dopo la fornitura; a questo riguardo, ha richiamato l’attenzione del Collegio sulle ragioni che hanno indotto la Procura regionale ad archiviare la posizione della dott.ssa E., motivi che a suo dire avrebbe dovuto trovare applicazione anche nei confronti del M..
L’avv. Rosario C., dopo aver specificato che il convenuto Mi. è stato nominato primario del reparto chirurgia per concorso ed a coronamento di una specchiata carriera, ha evidenziato che l’acquisto dell’apparecchiatura è stato effettuato con il consenso dei vertici aziendali che, resisi conto della sua unicità, infungibilità e particolare valenza ai fini diagnostici in quanto avrebbe liberato le sale operatorie dai piccoli interventi chirurgici finalizzati alla prevenzione tumorale, hanno accelerato le procedure di aggiudicazione con un procedimento che la stessa Procura della Repubblica, che pure ha svolto indagini sulla vicenda, ha considerato esente da censure visto che nessuna informativa di reato è pervenuta al suo assistito; ha inoltre ribadito che l’apparecchiatura non è mai stata nella disponibilità del Mi., giacchè all’indomani del suo collaudo venne assegnata al F. e custodita in locali addirittura ubicati su un piano diverso da quello che ospita il reparto di chirurgia. In considerazione di ciò, nel 2001 il Mi. ha fatto presente al responsabile della radiologia e al direttore sanitario che l’apparecchiatura era inutilizzata e questa sua denuncia ha provocato la emarginazione del sanitario da ogni attività decisionale. Ad avviso del deducente si renderebbe pertanto necessaria l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del F., la cui posizione non può essere considerata esente da responsabilità in merito all’inutilizzo del bene in questione.
L’avv. Mario Tocci ha preliminarmente insistito per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e nel merito ha richiamato l’attenzione del Collegio sul fatto che il S., in quanto direttore sanitario, non aveva alcuna competenza a valutare la convenienza economica dell’acquisto, ma doveva limitarsi ad esprimere un parere di carattere tecnico su di un apparato che, date le sue caratteristiche, non poteva che risultare utile per l’azienda sanitaria lametina e per i suoi 300.000 utenti circa
Esaurito il dibattimento, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Considerato in
D I R I T T O
I. Come evidenziato in narrativa, rilevano nel presente giudizio due eccezioni preliminari, una di rito riguardante la richiesta di chiamata in causa di un terzo, l’altra di merito attinente alla prescrizione dell’azione risarcitoria.
I.1 Nel corso del dibattimento il difensore del convenuto R. Mi. ha formulato richiesta di integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio del dott. G. F., responsabile del reparto di radiologia dell’ASL n. X di Lamezia Terme evidentemente ritenuto responsabile del danno da mancato utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale denominata A.B.B.I.
A tal proposito occorre anzi tutto osservare che in base all’art. 167 del c.p.c., espressamente applicabile al giudizio contabile in forza del rinvio dinamico alla disciplina del codice di rito operata dall’art. 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, l’intendimento del convenuto di chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 del c.p.c. deve essere manifestato nella sua comparsa di costituzione.
Nel caso che ci occupa, il convenuto Mi. ha sì argomentato nell’atto costitutivo a carico del dott. G. F., ma senza avanzare alcuna richiesta per la sua chiamata in causa, per cui la domanda a tal fine formulata nel corso del dibattimento non può che considerarsi tardiva.
Altro è invece che la chiamata del F. possa essere disposta iussu iudicis ai sensi dell’art. 102 e 107 del c.p.c, ma ciò può avvenire solo all’esito di una delibazione dei fatti e delle condotte di causa che induca il giudice a ritenere sussistenti gli estremi del litisconsorzio necessario (art. 102 cpc) ovvero le condizioni che richiedono lo svolgimento del processo “in confronto di un terzo al quale la causa è comune” (art. 107 cpc).
Concludendo sul punto, va dichiarata inammissibile la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal convenuto, mentre va riservata al prosieguo ogni valutazione sulla vocatio in ius del F. per ordine del giudice.
I.2 I convenuti M. Ma. e S. E. hanno eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria.
Al riguardo va osservato come entrambi gli interessati, facendo riferimento alla posizione della dott.ssa Ma. E. non convenuta dalla Procura regionale in quanto “il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto dannoso…è ormai prescritto” (pag 13 dell’atto di citazione), hanno sostenuto che ad analoga conclusione il requirente sarebbe dovuto pervenire anche per ciò che concerne la loro posizione.
Tale deduzione non può essere condivisa, in quanto differente è la condotta di danno che il requirente prospetta nei confronti dei convenuti rispetto a quella delineata a carico della dott.ssa E. .
Ad avviso della Procura regionale detta funzionaria, avendo agito in qualità di direttore amministrativo e quindi senza alcuna competenza in ordine “alle omesse valutazioni circa l’effettiva utilità dell’apparecchiatura”, non avrebbe potuto avere alcuna parte nel danno da inutilizzazione del bene; viceversa, per quanto concerne i profili procedimentale della vicenda, secondo il requirente si sarebbero potuti senz’altro rilevare gli estremi della responsabilità erariale per via del parere favorevole che la E. ha espresso sulla deliberazione di acquisto ”in violazione delle ordinarie procedure di legge………..e senza alcuna valutazione riguardo le condizioni previste dalla norma per procedere alla trattativa privata” (pag. 12 dell’atto di citazione), solo che tale danno sarebbe ormai incorso nella prescrizione; osserva al riguardo la Procura regionale che in tal caso il dies a quo del diritto al risarcimento deve ricondursi al momento in cui il bene è stato pagato e cioè al 31 luglio 2000, per cui l’azione risarcitoria che avrebbe altrimenti sarebbe stata esperibile nei confronti della E. risulta irrimediabilmente prescritta.
Nei confronti dei convenuti Ma. e S. la prospettazione di parte attrice fornisce, come si diceva, una posizione solo in parte coincidente con quella della dott.ssa E. .
Secondo la Procura regionale detti convenuti sarebbero infatti responsabili sia per il danno cagionato all’ASL n. 6 di Lamezia Terme per aver agito in violazione delle “procedure di gara imposte dalle norme comunitarie, atteso che non può essere considerata una valida ed efficace dichiarazione di unicità una mera affermazione del primario proponente assolutamente generica e non supportata da alcuna giustificazione”, che per omessa valutazione circa dell’effettiva utilità di un’apparecchiatura risultata nei fatti mai impiegata (cfr. pag 24 dell’atto di citazione).
Ma se per il primo profilo di contestazione e per il danno ad esso riconducibile l’azione risarcitoria deve considerarsi ormai prescritta per entrambi i deducenti ove si consideri che al Ma. l’invito a dedurre e l’atto di citazione sono stati rispettivamente notificati il 24 febbraio 2007 e il 18 settembre 2007, mentre al S. il 23 febbraio 2007 e il 21 settembre 2007, ad una diversa conclusione si deve invece pervenire per ciò che concerne l’asserito danno da inutilizzazione del sistema ABBI.
Sul punto, osserva il Collegio che il 5 gennaio 2005, con nota n. 30/DG, il direttore generale aziendale chiedeva al direttore sanitario di esperire i necessari accertamenti al fine di valutare il grado di utilizzo del “sistema di apparecchiature per la biopsia mininvasiva” acquistato con la deliberazione n. 966 del 30 giugno 2000; a sua volta il direttore sanitario investiva del problema il direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale, ossia il dott. R. Mi., al quale in particolare chiedeva di fornire dati riguardo le prestazioni rese; con note n. 468 del 13 gennaio 2005 e n. 471 del 3 febbraio 2005, quest’ultimo comunicava che sin dalla fornitura avvenuta nel luglio 2000, l’apparecchiatura era stata consegnata al responsabile dell’U.O. di radiologia affinché la “gestisse e la rendesse redditizia”, facendo così intendere che nessun utilizzo vi era nel frattempo stato per quanto di sua competenza.
Orbene, alla luce di tali notazioni il Collegio non può che ricondurre la conoscibilità dell’inutilizzo del bene (evento dannoso) al 3 febbraio 2005 e conseguentemente nessuna prescrizione può ritenersi maturata nei confronti di entrambi i convenuti che l’hanno eccepita ove si tenga conto delle predette date di notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione.
II. Nel merito, seguendo l’ordine cronologico dei fatti di causa, va dapprima presa in considerazione la posizione del dott. R. Mi. non senza aver ribadito che, per quanto lo riguarda, il giudizio non attiene alla illegittimità della procedura di acquisto culminata nella deliberazione n. 966 del 30 giugno 2000 assunta dal direttore generale dott. M. Ma., ma esclusivamente all’asserito danno da mancato impiego dovuto alla omessa valutazione delle effettive condizioni di utilità del bene, che di fatto non venne mai sfruttato nel servizio sanitario regionale per prestazioni di profilassi e prevenzione delle patologie tumorali.
La sua posizione deve quindi essere esaminata alla luce di tale contestazione, in relazione alla quale la Procura regionale ha prospettato un danno all’ASL n. X di Lamezia Terme di euro 196.665,34 (la metà dell’importo di euro 393.330,68 calcolato a pag. 28 dell’atto di citazione).
Dalla documentazione in atti rileva che l’interessato, nella sua qualità di Primario della Divisione di Chirurgia Generale e Vascolare, ha in effetti proposto al direttore generale aziendale l’acquisto della tecnologia elettromedicale denominata A.B.B.I. per la biopsia mininvasiva delle lesioni della mammella.
Ciò è avvenuto con la nota n. 202 del 13 giugno 2000 nella quale, dopo aver premesso che in base ai dati resi noti dalla Lega tumori il numero dei decessi per il cancro al seno era aumentato nel decennio 1984/1994 del 15,3 per cento su tutto il territorio nazionale, con una incidenza del più 40 per cento riguardo alla sola regione Calabria, il dott. Mi. ha illustrato le caratteristiche tecniche, i vantaggi ottenibili in termini di diagnostica precoce delle lesioni mammarie e gli obiettivi che sarebbe stato possibile raggiungere grazie alla maggiore efficienza ed economicità conseguibile in un settore particolarmente delicato come quello della prevenzione tumorale; con detta nota, il sanitario evidenziava altresì che l’apparecchiatura, unica ed infungibile, non era soggetta alle disposizioni sulla radioprotezione.
E’ dunque innegabile che vi sia stato un attivo interessamento del convenuto per l'acquisto del sistema e ciò non può essere ragionevolmente spiegato se non con l’esigenza di dotare il reparto con un'attrezzatura in grado di rispondere ad una domanda di prestazioni medico-specialistiche che, nella sua qualità, lo stesso medico avrebbe prevedibilmente dovuto riscontrare nella pratica sanitaria del reparto di Chirurgia Generale e Vascolare di cui era primario.
Ciò nonostante, una volta acquistato e regolarmente collaudato il 27 luglio 2000, il sistema A.B.B.I. non veniva praticamente mai impiegato.
Il dott. Mi. si è difeso sul punto evidenziando che l’apparecchiatura è stata assegnata al primario dell’U.O. di radiologia, che l’ha custodita in un locale di sua pertinenza ma senza mai prestare la necessaria collaborazione affinché ne fosse garantito il concreto utilizzo.
Dagli atti di causa emerge che, in effetti, il sistema venne custodito dal dott. F. (cfr. in particolare verbale in data 16 novembre 2005 della Guardia di Finanza), ma ritiene il Collegio che la materiale detenzione del bene da parte del radiologo non avrebbe potuto costituire un reale impedimento all’impiego dello stesso per le esigenze diagnostiche del reparto diretto dal Mi., salvo un inopinato quanto inspiegabile e grave rifiuto del F. alle eventuali richieste di utilizzo provenienti dal chirurgo, richieste che certo non rilevano in atti, né diversamente si può ritenere alla luce della nota n. 277 del 28 maggio 2001 con la quale il convenuto portava a conoscenza del direttore sanitario l’indisponibilità dell’unità operativa di radiologia alla domanda di impiego comune dell’ABBI, una nota che per la sua evidente genericità non è certo in grado di dar conto di rifiuti opposti dal F. ad eventuali richieste del Mi. dettate da effettive necessità di impiego dell’apparecchiatura; del resto, qualora il radiologo avesse realmente impedito l’utilizzo, è plausibile ritenere che il primario chirurgo ne avrebbe senz’altro dato conto ai vertici aziendali, nient’altro che per porsi legittimamente al riparo da eventuali responsabilità giuridiche e disciplinari conseguenti al grave disservizio che ne sarebbe derivato.
Di contro è verosimile che il Mi. - una volta constatato il coinvolgimento del reparto di radiologia nella materiale custodia dell’ABBI e riconosciuto che la sua “specificità radiologica” lo rendeva suscettibile di un uso da parte del radiologo almeno per la fase ecografica (cfr. note n. 228 del 24 luglio 2000 e n. 275 del 14 maggio 2001) - abbia informalmente contattato il responsabile radiologo per definire un programma di impiego dell’apparecchiatura in vista del progetto obiettivo di “screening dei soggetti a rischio di patologia mamMa.”, progetto che lo stesso convenuto aveva proposto al direttore sanitario aziendale con nota n. 274 del 2 febbraio 2001 (allegata alla memoria di costituzione) e il cui “prevedibile avvio”, mai di fatto concretizzatosi, figurava tra i motivi che rendevano opportuno l’acquisto dell’apparecchiatura (cfr. nota n.202 del 13 giugno 2000). Da qui il conseguente inutilizzo del sistema elettromedicale, che quindi non trovò impiego né per attività diagnostiche di secondo livello da svolgersi nell’ambito di un progetto di screening, né per prestazioni che si fossero rese necessarie nel quadro dell’ordinaria pratica di reparto, ed è proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto che va valutata la condotta del Mi., giacché delle due l’una: o il motivo dell’inutilizzazione del sistema ABBI “è stato determinato dalla mancanza di casistica derivante dal non aver osservato patologie mammarie all’utilizzo di tale apparecchiatura” (come dallo steso Mi. dichiarato nel verbale del 16 novembre 2005 della polizia tributaria), ovvero i casi si sono pure posti alla osservazione del reparto di chirurgia, ma anziché attivare l’ABBI richiedendo la collaborazione del servizio radiologico ed eventualmente denunziando un rifiuto del suo responsabile, si è preferito trattarli secondo la tradizionale metodica diagnostica, senz’altro più invasiva e sotto molteplici profili, peraltro a suo tempo illustrati dallo stesso convenuto, tutt’altro che da preferire all’ABBI, tanto più ove si consideri, ed è senz’altro questo l’aspetto più grave, che tale apparecchiatura era orami a disposizione dell’azienda sanitaria (si veda al riguardo la nota n. 202 del 13 giugno 2000).
Sia nell’uno che nell’altro caso la condotta del Mi. non è esente da censure.
Riguardo al progetto di screening, non risulta, infatti, che alla sua iniziale proposta il sanitario abbia fatto seguire iniziative per sollecitarne l’avvio e/o per denunciare il conseguente inutilizzo del macchinario ABBI facendo presente ai vertici aziendali che l’attrezzatura non sarebbe stato altrimenti possibile impiegarla al meglio delle sue potenzialità per mancanza di un’adeguata casistica nella quotidiana pratica di reparto; di contro, se la proposta di acquisto fosse stata esclusivamente dettata dall’ordinario fabbisogno diagnostico (come pure è lecito desumere dal contenuto della nota n. 202 in data 13 giugno 2002, in cui, infatti, il riferimento all’avvio della campagna di screening regionale è stato effettuato solo in limine ad una lunga esposizione volta per lo più ad illustrare i vantaggi che il servizio avrebbe tratto dall’acquisto di un bene per l’ordinaria attività di reparto), risulta altresì inconfutabile il disinteresse del Mi., che certo non può trovare giustificazione nel fatto che l’apparecchiatura fosse stata assegnata alla custodia del F. visto che trattavasi di un bene altamente valido nelle patologie mammarie e prioritariamente adeguato nelle lesioni mammellari di ridotte dimensioni, un’attrezzatura che quindi presentava potenzialità di impiego prettamente chirurgiche, come peraltro dimostrato e sottolineato dallo stesso Mi. con la nota n. 228 del 24 luglio 2000.
In concreto e per quanto sin qui osservato, questo giudice non ritiene di poter ravvisare nel fatto della custodia un effettivo impedimento all’utilizzo del bene così come, allo stesso modo, ritiene di dover ragionevolmente affermare che se anche fosse stato custodito in un locale di esclusiva pertinenza del reparto di chirurgia, il bene medesimo sarebbe rimasto comunque inutilizzato visto che proprio il convenuto chirurgo ha esplicitamente ammesso di non avere mai riscontrato la sopravvenienza di casi che ne richiedevano l’impiego, per cui si deve riconoscere che Mi. ha agito senza la diligenza e la prudenza che i doveri di servizio gli imponevano di osservare in considerazione della funzione svolta, del ruolo ricoperto e delle rilevanti conseguenze che la sua condotta avrebbe avuto sulle finanze aziendali.
Non vi è infatti dubbio che proponendo ai vertici amministrativi l’acquisto del macchinario ABBI il convenuto si è reso partecipe di una vicenda gestionale che ha comportato l’impiego di ingenti somme stanziate nel bilancio dell’azienda sanitaria, ma lo ha fatto omettendo di compiere una preventiva quanto attenta valutazione sulle reali condizioni di impiego del bene e successivamente disinteressandosi delle sorti dello stesso, giacchè proprio al Mi. spettava quantomeno di denunciare ai vertici aziendali la situazione di completo inutilizzo dell’attrezzatura, né si può dire che tale interessamento vi sia stato con la nota n. 228 del 24 luglio 2000.
Con tale comunicazione l’interessato ha rivendicato al proprio reparto la gestione dell’ABBI e l’organizzazione del servizio, ma si è trattato di una missiva indirizzata al direttore generale prima del collaudo e quindi prima che si fosse delineato il grave inutilizzo del bene, ma soprattutto ad essa non è seguita alcun’altra iniziativa del primario volta a rendere noto che la mancanza di casistica (ove realmente riscontrata) non avrebbe consentito l’impiego dell’apparecchiatura, sì da consentire all’amministrazione di adottare ogni più idonea iniziativa organizzativa e funzionale diretta a scongiurare il rischio di un inopinato disservizio, oltre che quello di una perdita patrimoniale dovuta al non uso del bene.
A questo punto, tenuto conto di quanto sin qui osservato e stante la qualifica professionale del Mi., il Collegio non può che ravvisare, per un verso, gli estremi della colpa grave desumibile dalla evidente quanto inescusabile negligenza con la quale ha gestito le sorti dell’ABBI che, nonostante l’altissimo costo di acquisto, non ha potuto rendere alla comunità locale alcuna delle prestazioni consentite dalla sua particolare tecnologia; conseguentemente e sotto altro profilo, escludere che vi siano le condizioni per una chiamata in giudizio iussu iudicis del dott. G. F..
II.1 L’elemento soggettivo della colpa grave rileva anche nella condotta del convenuto S. E..
Come detto in narrativa, quest’ultimo è stato citato in giudizio perché nella sua qualità di direttore sanitario ha espresso parere favorevole alla proposta deliberativa n. 966 del 30 giugno 2000 di acquisto dell’apparecchiatura elettromedicale e secondo la Procura regionale, detto parere non è stato preceduto da un’adeguata valutazione circa le condizioni di impiego, da qui il suo concorso nel danno subito dall’amministrazione sanitaria.
La domanda di parte attrice è da accogliere nei termini di seguito esposti.
L’art. 3, comma 7, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229, prevede che le funzioni di direttore sanitario siano svolte da un medico a cui spetta la direzione dei servizi ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e la formulazione di pareri obbligatori al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Ne consegue che senz’altro spetta al direttore sanitario l’espressione di parere su una proposta di deliberazione del direttore generale avente ad oggetto l’acquisto di un’apparecchiatura elettromedicale, avendo tale parere un’esclusiva connotazione tecnica, mentre è di competenza del direttore amministrativo l’istruttoria che attiene alla legalità della deliberazione stessa.
Orbene, posto che nessuna responsabilità gli si può ascrivere per ciò che concerne il mancato utilizzo dell’ABBI visto che l’interessato è cessato dalle sue funzioni di direttore sanitario poche settimane dopo il collaudo (ai primi del mese di settembre 2000), osserva il Collegio che a fronte di una richiesta di acquisto avente ad oggetto un’apparecchiatura tanto sofisticata quanto costosa, il parere del direttore sanitario avrebbe dovuto essere supportato da una istruttoria tecnica prioritariamente volta ad accertare, in relazione alle sue caratteristiche tecnologiche, quelle che sarebbero state le concrete modalità di impiego del bene in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria, anche in considerazione del fatto che, come sopra osservato, era di sua esclusiva competenza la direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari che dall’acquisto dell’apparecchiatura avrebbero dovuto trarre gli auspicati vantaggi.
Non pare che il S. abbia fatto ciò, né si vede come avrebbe potuto considerati i tempi oggettivamente brevissimi in cui ha espresso il proprio parere favorevole (solo pochi giorni separano la proposta del Mi. dalla data della deliberazione n. 966 del 30 giugno 2000), pertanto si deve ragionevolmente ritenere che l’atto procedimentale da lui assunto non sia stato preceduto da un’adeguata valutazione tecnica volta a fargli accertare se vi fossero o meno i requisiti di convenienza tecnica all’acquisto del bene.
Il S. si è dunque semplicemente uniformato alle valutazioni espresse dal Mi., ma così agendo ha inevitabilmente omesso di adempiere ad un puntuale obbligo di servizio che invece gli competeva di osservare in conformità ai doveri del direttore sanitario, un’omissione, quella testè descritta, assolutamente inescusabile per via dell’evidente quanto grave negligenza che la caratterizza.
III.3 A diverse conclusioni si deve invece pervenire per ciò che concerne la posizione del convenuto M. Ma..
Come più volte evidenziato, anche a suo carico la Procura regionale muove la contestazione di aver cagionato un danno erariale all’ASL n. X di Lamezia Terme con una condotta omissiva gravemente colposa posta in essere nella qualità di direttore generale.
In sostanza, secondo il libello introduttivo, il convenuto avrebbe assunto la deliberazione n. 966 del 30 maggio 2000 di acquisto del sistema ABBI senza averne previamente valutato le effettive possibilità di impiego, da qui la sua responsabilità per l’inutilizzo del bene che nei fatti si è poi verificato.
Il Collegio è di contrario avviso, in quanto pur tenendo nella debita considerazione le vaste quanto complesse competenze gestionali attribuite al direttore generale dal citato art. 3 del D.Lgs n. 502/1992, nel caso di specie non si intravvedono gli estremi della colpa grave nella condotta osservata dal convenuto Ma..
Ed invero, venuta meno per dichiarata prescrizione ogni pretesa di addebito erariale riguardo alla prospettata illegittimità della procedura negoziale culminata nel predetto atto deliberativo, ritiene questo giudice che nessuna valutazione sarebbe spettata in via preventiva sotto il profilo tecnico al direttore generale in ordine alle modalità organizzative ed alle concrete possibilità di impiego del bene che si andava ad acquistare, in quanto la proposta proveniente da un primario di reparto e soprattutto il parere favorevole del direttore sanitario, rendevano del tutto ultroneo, oltre che estraneo alle sue attribuzioni, ogni ulteriore approfondimento al riguardo.
Vero è, invece, che al direttore generale spettava di vigilare sull’efficienza di tutti i servizi aziendali e di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse ad essi attribuite e quindi, a questa stregua, il convenuto avrebbe dovuto senz’altro svolgere un puntuale controllo circa il corretto utilizzo del sistema ABBI, un’attività che però non ha potuto di fatto svolgere visto che a distanza di poco più di un mese dal collaudo, avvenuto il 27 luglio 2000, è cessato nella carica di direttore generale (cfr. certificato allegato alla sua memoria di costituzione e non contestato da parte attrice, da cui si evince che la nomina è stata disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 414 del 13 ottobre 1999 e le relative funzioni sono state svolte dal 15 ottobre 1999 al 5 settembre 2000).
Il Ma. va in conclusione tenuto esente dalla responsabilità per danni da inutilizzo del sistema ABBI.
III. Occorre a questo punto determinare il danno da addebitare ai sigg.ri Mi. e S.
Al riguardo si osserva anzi tutto che parte attrice ha quantificato il danno risarcibile in misura pari al costo di acquisto del bene e cioè euro 393.330,68.
Il Collegio non condivide tale impostazione, in quanto il sistema ABBI è entrato a far parte del patrimonio aziendale ed ancorché non sia stato utilizzato, rappresenta pur sempre un bene utilizzabile per prestazioni diagnostiche nella prevenzione dei tumori alla mammella, per cui risulta evidente che la dove si dovesse accogliere la quantificazione operata dalla Procura regionale, non si terrebbe conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla spesa effettuata con il suo acquisto – art. 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 con l’evidente rischio di locupletazione a vantaggio dell’amministrazione sanitaria.
Il danno da inutilizzo del bene va invece determinato in via equitativa con l’ausilio del parametro costituito da quanto pagato e pertanto determinato in misura pari alla metà del predetto importo di euro 393.330,68, per cui l’obbligazione risarcitoria va complessivamente quantificata in euro 196.665,34 da ripartirsi nei confronti dei sigg.ri Mi. e S. in accoglimento alla domanda che in parte qua è stata formulata dalla Procura regionale e cioè il settanta per cento a carico del primo e il trenta per cento a carico del secondo.
IV. Dovendo invece emettere una pronuncia di proscioglimento a favore del dott. M. Ma., il Collegio stabilisce di liquidargli per spese legali la complessiva somma di euro 1.1672,10 di cui euro 1.195,00 per onorari, euro 404,00 per diritti, euro 73,10 per spese.
P . Q. M
La Sezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA prescritto a favore dei convenuti Ma. M. e S. E. il diritto al risarcimento dell’asserito danno erariale per violazione delle norme disciplinanti la procedura di acquisto del sistema ABBI.
RESPINGE l'atto di citazione nei confronti del dott. Ma. M. riguardo al danno erariale connesso al mancato utilizzo del sistema ABBI e per l'effetto liquida in suo favore le spese legali nell'importo di euro 1.1672,10
ACCOGLIE l'atto di citazione nei confronti del dott. Mi. R. e S. E. e per l'effetto li condanna a risarcire il danno subito dall'A.S.L. n. X di Lamezia Terme che si liquida in euro 196.65,34 così ripartito
Tale importo dovrà inoltre essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua e secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data del pagamento del bene e fino a quella della pubblicazione della presente sentenza, oltre ancora agli interessi legali da quest'ultima data e fino al soddisfo del credito esecutivamente vantato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro *1387,30 * * milletrecentoottantasette/30*.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 21 aprile 2009