Medici: denaro in nero al primario per aggirare le liste di attesa: pesante condanna penale e contabile

Contributed by Admin on 26 Giu 2009 - 11:33

La vicenda sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, atteneva all’ipotizzato danno all’immagine patito dalla ASL per la condotta dolosa di un direttore di unità operativa nonché professore ordinario presso una Università, derivante dalla pluriennale percezione di denaro “in nero” e non dovuto - da 1.000 a 4.000 euro per ciascun episodio - dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi rispetto alla programmata calendarizzazione, interventi chirurgici in regime di convenzione con il SSN.
Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.
Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali.
La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale,  erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
La vicenda sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, atteneva all’ipotizzato danno all’immagine patito dalla ASL per la condotta dolosa di un direttore di unità operativa nonché professore ordinario presso una Università, derivante dalla pluriennale percezione di denaro “in nero” e non dovuto - da 1.000 a 4.000 euro per ciascun episodio - dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi rispetto alla programmata calendarizzazione, interventi chirurgici in regime di convenzione con il SSN.

Lo stesso medico riconosceva in sede penale la percezione delle somme di denaro, definendole, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale”.

Nella ricostruzione operata dal Giudice contabile, Le condotte illecite vedevano, oltre ai pazienti concussi, un altro distinto soggetto leso, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, danneggiata nella sua immagine, mentre irrilevante appariva la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali

La Corte dei Conti, pronunciando sentenza di condanna evidenziava, altresì, che la notorietà nazionale ed internazionale del medico, a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale,  erano idonee a rendere ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che ne risultava enormemente discreditata. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Corte dei Conti – Sez. Lombardia, Sent. 298 del 27.04.2009

 

omissis

FATTO

 Con atto di citazione depositato il 6.10.2008, la Procura Regionale Lombardia evocava innanzi a questa Sezione, nella sua qualità di direttore dell’unità operativa di urologia dell’ospedale San G.   K   di Milano, il prof.X.  X. , ordinario di urologia presso l’Università di Milano, esponendo quanto segue: a) che, a seguito di indagini penali occasionate dal tentativo di omicidio perpetrato il 20.11.2006 nei confronti del prof.X. , raggiunto da vari colpi di pistola nella sua auto nei pressi di una casa di cura privata, erano stati escussi dagli organi inquirenti, a sommarie informazioni, numerosi pazienti del convenuto, affetti da problemi di natura andrologica, quali malformazioni o patologie agli apparati genitali; b) che dalle dichiarazioni di detti pazienti era emerso che il prof. X. , quale primario dell’unità operativa di urologia presso l’ospedale San G.   di Milano, aveva instaurato una consolidata prassi consistente nella indebita richiesta di somme “in nero”, da 1.000 a 4.000 euro, dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi interventi chirurgici in regime di convenzione con il SSN presso detto ospedale e totalmente a carico del SSN; c) che, per detti fatti, il prof.X.  era stato posto agli arresti domiciliari in data 15.3.2007, poi interdetto per mesi due dalla professione e poi rinviato a giudizio in data 3.10.2007 unitamente alla propria segretaria Y.  Y. L.; d) che dall’escussione di molti pazienti, le cui risultanze venivano analizzate e testualmente riportate dalla attrice Procura contabile alle pp. 5-33 e 37-38 della citazione (oltre che nella relazione 18.4.2008  n.17055 depositata dal nucleo di polizia tributaria di Milano della GdF, agli atti), era emersa la metodologia seguita dal prof.X.  per percepire dette somme, e consistente nel prospettare ai propri pazienti, a fronte di una acclarata patologia urologica o andrologica in occasione di visita privata presso la casa di cura  privata di via D. a Milano, tre soluzioni: la prima, consistente nel ricovero privato presso l’ospedale San G.   o la clinica privata di via Dezza con oneroso costo dell’intervento interamente a carico del paziente; la seconda, comportante il ricovero presso l’ospedale San G.   con costo interamente a carico del SSN, ma con tempi di attesa non brevi; la terza, sistematicamente prescelta dai pazienti in tal senso incanalati dall’X. , consistente nel ricovero presso l’ospedale San G.   con costo interamente a carico del SSN, ma con erogazione di somme di denaro “in nero” a proprio favore per abbreviare i tempi di attesa ed essere operati dall’X.  di persona; e) che le somme illecitamente percepite in nero dai pazienti, negli anni 2003-2006 in almeno 39 episodi analiticamente indicati alle pp.34-35 della citazione attorea, ammontavano ad euro 84.050,00, mentre le somme oggetto di mero tentativo di percezione non andato a buon fine, in almeno 13 episodi analiticamente indicati alla p.36 della citazione attorea, ammontavano ad euro 21.400,00; f) che detta illecita condotta, avente valenza anche penale, aveva arrecato un danno all’immagine dell’amministrazione sanitaria di appartenenza (ASL di Milano, Regione Lombardia), parametrato in via equitativa al triplo delle predette somme “in nero” oggetto di percezione o di tentativo di percezione, e pari a complessivi euro 316.350,00 (pari a euro 84.050+ euro 21.400 x 3); g) che la difesa dei convenuti aveva depositato in sede penale, in data 22.11.2007, gli elenchi di numerosi pazienti-parti lese beneficiarie di restituzione di somme versate al prof X.  a titolo di integrale risarcimento; h) che le osservazioni inviate dal convenuto in riscontro all’inoltrato invito a dedurre non avevano escluso l’ipotizzato danno erariale.

                Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna del prof.X.  al pagamento a favore della Asl Città di Milano e della Regione Lombardia della somma suddetta di euro 316.350,00 oltre accessori.

                Si costituiva il prof. X. , difeso dagli avv.V.  e P. , producendo un corposo allegato sulle molteplici attività didattiche, formative e di ricerca svolte e sui riconoscimenti scientifici conseguiti. Nel merito delle accuse, eccepiva la assenza di prove certe, fondandosi gli addebiti mossi su “sommarie informazioni” non ancora verificate in sede dibattimentale penale e, dunque, la mancanza di un comprovato danno all’immagine in assenza di un previo accertamento penale dei fatti. In ogni caso, la difesa del convenuto evidenziava la assenza di automatica consequenzialità tra reato penale e danno all’immagine della p.a. Eccepiva inoltre, sia la mancata valutazione dei vantaggi conseguiti per anni dagli enti asseritamente danneggiati dall’attività medico-scientifica del prof.X. , sia la mancanza dell’elemento psicologico nella condotta oggetto di causa. Conclusivamente evidenziava la eccessiva ed immotivata determinazione del quantum del danno ipotizzato. Chiedeva pertanto il rigetto della pretesa attorea o, in via gradata, la riduzione dell’addebito.

                Prima dell’udienza dibattimentale, la Procura contabile depositava il dispositivo della sentenza del Tribunale penale di Milano, sez.IV, 12.3.2009, che condannava l’X.  X.  e la segretaria Y.  Y. L. per i reati loro ascritti. In particolare la sentenza condannava  l’X.  a sei anni e sei mesi di reclusione senza sospensione condizionale, per concorso in concussione  continuata (art.81, 110 e 317 c.p.) e per tentato concorso in concussione continuata (56, 81, 317 c.p.), per aver percepito (e tentato di percepire) denaro non dovuto per prestazioni professionali in occasione di ricoveri interamente a carico del SSN di pazienti, procedendo a modifica della calendarizzazione programmata degli interventi e per abuso d’ufficio continuato (art.81 e 323 c.p.) per aver indirizzato numerosi pazienti, in occasione di interventi in regime di SSN, presso la ditta Giant Medical di Cremona, per l’acquisto di protesi peniche necessarie per l’intervento, ma che in realtà sarebbero state comprese nella prestazione fornita dal SSN, percependo una percentuale del 10% poi innalzato al 20%  sul prezzo “in nero” da detta ditta.

                All’udienza del 2.4.2009, udita la relazione del Magistrato designato, prof. Vito Tenore, la Procura attrice e la difesa dei convenuti sviluppavano gli argomenti oggetto dei rispettivi atti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

                La vicenda sottoposta al vaglio della Sezione, tanto lineare quanto grave, attiene all’ipotizzato danno all’immagine patito dalla p.a. (Asl Città di Milano e Regione Lombardia) per la condotta dolosa del pubblico dipendente X.  X. , direttore dell’unità operativa di urologia dell’ospedale San G.   K   di Milano nonché professore ordinario di urologia presso l’Università di Milano, derivante dalla pluriennale (perlomeno dal 2003 al 2006) percezione di denaro “in nero” e non dovuto, da 1.000 a 4.000 euro per ciascun episodio, dai suoi pazienti per effettuare in tempi più rapidi rispetto alla programmata calendarizzazione, interventi chirurgici urologici o andrologici in regime di convenzione con il SSN presso detto ospedale San G.   e totalmente a carico del SSN.

                La sussistenza di tali reiterate e gravissime condotte illecite, che assumono valenza penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare (sia quale pubblico dipendente sia quale appartenente all’ordine professionale dei medici), ad avviso del Collegio è ampiamente provata dalle risultanze istruttorie agli atti confluite nella recentissima sentenza del Tribunale penale di Milano, sez.IV, 12.3.2009, che ha condannato l’X.  X.  e la segretaria Y.  Y. L. per i reati loro ascritti. In particolare la sentenza ha condannato  l’X.  a sei anni e sei mesi di reclusione senza sospensione condizionale, per concorso in concussione  continuata (art.81, 110 e 317 c.p.) e per tentato concorso in concussione continuata (56, 81, 317 c.p.), per aver percepito (o tentato di percepire) denaro non dovuto per prestazioni professionali in occasione di ricoveri interamente a carico del SSN di pazienti, procedendo a modifica della calendarizzazione programmata degli interventi e per abuso d’ufficio continuato (art.81 e 323 c.p.) per aver indirizzato numerosi pazienti, in occasione di interventi in regime di SSN, presso la ditta Giant Medical di Cremona, per l’acquisto di protesi peniche necessarie per l’intervento, ma che in realtà sarebbero state comprese nella prestazione fornita dal SSN, percependo una percentuale del 10% e poi del 20%  sul prezzo “in nero” da detta ditta.

                Lo stesso X.  ha in sede penale riconosciuto la percezione di somme di denaro dai propri pazienti, definendole, con terminologia inappropriatamente ecumenica, meri “oboli” spontanei per lo “sforzo orario professionale” (v. verbali interrogatorio 21.3.2007 gip Turri; interr.15.6.07 PM Pradella; interr.22.6.2007 Gip Turri, tutti agli atti), della cui illiceità, almeno fiscale era pienamente cosciente (v. dich.cit.).

Tali conclusioni in ordine alla sussistenza dei fatti e alla loro giuridica qualificazione intervenute in sede penale e fondate su univoche, reiterate e concordanti dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda illecita (v. pp. 5-33 e 37-38 della citazione attorea e relazione 18.4.2008  n.17055 depositata dal nucleo di polizia tributaria di Milano della GdF, agli atti), appaiono inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede giuscontabile, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione per la loro plastica evidenza.  Tale approdo non rappresenta un automatismo derivante da sentenza o da giudicato penale ex art.651 c.p.p. (allo stato non esistente), ma una ragionata presa d’atto innanzi a questa Corte della pacifica sussistenza dei fatti, ovvero della avvenuta percezione indebita da parte del prof. X.  di somme in nero in non meno di 39 episodi perfezionatisi con dazione pecuniaria, analiticamente indicati alle pp.34-35 della citazione attorea, e del tentativo di percezione di somme in nero non andato a buon fine in almeno altri 13 episodi analiticamente indicati alla p.36 della citazione attorea.

Tali precise, concordanti e reiterate dichiarazioni dei pazienti del prof. X.  hanno senza alcun ragionevole dubbio comprovato, per la loro sistematica univocità e per il loro cospicuo numero, la censurabile metodologia seguita dal prof.X.  per percepire dette  indebite somme “in nero” dai propri pazienti, e consistente nel prospettare, a fronte di una acclarata patologia urologica o andrologica in occasione di visita privata presso la casa di cura  privata di via D. a Milano, tre soluzioni: la prima, consistente nel ricovero privato presso l’ospedale San G.   o la clinica privata di via Dezza con oneroso costo dell’intervento interamente a carico del paziente; la seconda, comportante il ricovero presso l’ospedale San G.   con costo interamente a carico del SSN, ma con tempi di attesa non brevi; la terza, sistematicamente prescelta dai pazienti in tal senso abilmente incanalati dall’X. , consistente nel ricovero presso l’ospedale San G.   con costo interamente a carico del SSN, ma con erogazione di somme di denaro “in nero” a proprio favore per abbreviare i tempi di attesa ed essere operati dall’X.  di persona.

 Ne consegue che, pur in presenza del noto principio di autonomia tra illecito penale, disciplinare ed amministrativo-contabile richiamato dalla difesa del convenuto,  pur non essendo precluso al giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata dall’a.g.o., nella specie i riscontri probatori, confessori e testimoniali, sono di tale univocità e concordanza da escludere ogni diversa valutazione degli stessi rispetto a quella prospettata dalla attrice Procura. Dunque, le prove formatesi nel giudizio penale possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di valutazione del giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale. Ma parte attrice in questa sede giuscontabile non ha contestato, in comparsa di costituzione, il contenuto intrinseco di ciascuna delle numerose e concordanti dichiarazioni dei pazienti agli atti, limitandosi ad una generica, immotivata e aprioristica affermazione circa la loro non ancora avvenuta conferma in sede penale, affermazione poi smentita dalla sopravvenuta sentenza del Tribunale penale di Milano, sez.IV, 12.3.2009.

Del resto lo stesso convenuto, in sede penale, oltre ad aver reso dichiarazione confessoria circa la percezione di “oboli” da propri assistiti, ha depositato, in data 22.11.2007 tramite i suoi legali, gli elenchi di numerosi pazienti-parti lese beneficiarie di restituzione di somme in passato versate al prof X. , a titolo di integrale risarcimento (v. doc.ne agli atti): tale condotta evidenzia un chiaro riconoscimento di responsabilità del convenuto verso le parti offese.

Tuttavia le suddette condotte illecite vedono, oltre ai pazienti concussi, un altro e distinto soggetto leso, il cui ristoro origina il presente giudizio, ovvero la pubblica amministrazione sanitaria, gravemente danneggiata nella sua immagine secondo la prospettazione della istante Procura, in situazione evidentemente legata da occasionalità necessaria con compiti istituzionali (interventi in regime di SSN da parte di un medico pubblico e professore universitario).

Irrilevante appare, in questa sede, la natura del reato posto in essere (corruzione o concussione) o la qualifica giuridica dell’X.  all’atto della percezione di denaro in nero (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): ciò che in questa sede giuscontabile rileva è la qualifica di pubblico dipendente (e non necessariamente di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del convenuto e della occasionalità necessaria della percezione di somme con l’espletamento di compiti istituzionali. Né rilevanza alcuna assume l’eventuale asserita (ma smentita dalle dichiarazioni testimoniali agli atti) spontaneità del versamento dell’”obolo” da parte dei pazienti: è notorio che ad un pubblico dipendente è fatto divieto (già dal codice di comportamento di cui all’art.54, d.lgs. n.165/2001, allegato al CCNL e già oggetto di d.p.c.m. 28.11.2000: v art.3 “Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio”) di percezione di donativi, non certo simbolici (da 1.000 a 4.000 euro a prestazione individuale), in correlazione con compiti istituzionali, in quanto tale condotta assume valenza di reato, di illecito disciplinare e di danno erariale (non solo all’immagine in altre evenienze vagliate da questa Corte).

Acclarata pertanto la sussistenza della condotta illecita e dell’evidente elemento psicologico doloso, va vagliato l’elemento strutturale “danno”, ipotizzato dalla istante Procura in euro 316.350,00 per lesione dell’immagine della PA.

Sul punto, come di recente affermato dalla sentenza n.284 del 2008 di questa Sezione, giova ribadire, in via generale, che la risarcibilità del danno all’immagine della p.a. innanzi alla Corte dei Conti rappresenta ormai un approdo univoco sia per la magistratura contabile, che per la stessa Corte di Cassazione (ex pluribus,  C.conti, sez.I, 7.3.1994 n.55; id., sez.II, 27.4.1994 n.114; id., sez.giur.Lombardia, 24.3.1994 n.31; id., sez.giur.Umbria, 23.5.1995 n.211; id., sez.giur.Umbria, 10.2.1995 n.20; id., sez.giur.Lombardia, 12.1.1996 n.133; id., sez.giur.Sardegna, 14.4.1997 n.372; id., sez.giur.Campania, 23.4.1998 n.29; id., sez.I, 28 aprile 1998 n.10; id., sez.giur.Sicilia, 4 maggio 1998 n.179; id., sez.giur.Umbria, 28.5.1998 n.628; id., sez.giur.Piemonte, 7.6.1999 n.1041; id., sez.riun., 28.5.1999 n.16/99/QM; id., sez.giur.Lombardia, 15.12.1999 n.1551; id., sez.giur.Lombardia, 18.5.2000 n.672; id., sez.I centr.app., 25.3.2002 n.96; id., sez.Lazio, 25 febbraio 2003 n.439; id., sez.I centr., 6 giugno 2003 n.187; id., sez.I centr., 14 novembre 2003 n.392; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478;  id., sez.I centrale, 28 gennaio 2004 n.28; id., sez.Sicilia, 17 marzo 2004 n.795; Cass., sez.un., 25.6.1997 n.5668; id., sez.un., 25.10.1999 n.744; id., sez.un., 4.4.1998 n.98; id, 28.12.2001 n.16215; id., n.3600 del 2003).

Trattasi di danno ex art.2043 c.c. (ergo non sottoposto ai limiti previsti dall’art.2059 c.c. di recente comunque superati ad opera di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma: cfr. Cass. Sez.III, 31 maggio 2003 n.8828; C.cost., 11 luglio 2003 n.233) e, in particolare, di danno-evento e non già di danno-conseguenza, per cui non è necessario che si sia verificata una demenutio patrimoni, ma è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto configgente con interessi primari protetti in modo immediato dall’ordinamento giuridico: in altre parole, il danno non va ravvisato solo secondo il noto criterio della Differenztheorie, ma, più modernamente, nella lesione di un interesse, inteso come rapporto tra il soggetto e un bene. E l’immagine esterna della p.a., e di quella sanitaria in particolare, rientra senza dubbio tra tali valori primari.

Tale danno all’immagine ben può configurarsi anche in caso di percezione di somme da parte di un pubblico dipendente non necessariamente in correlazione con fenomeni tangentizi (corruzione o concussione), essendo comunque socialmente disdicevole e giuridicamente illecito che un pubblico dipendente percepisca denaro o donativi da privati nell’esercizio di compiti istituzionali.

In ordine alla prova di tale danno arrecato al peculiare bene immateriale, a fronte di un indirizzo più restrittivo - che ha come substrato una concezione prevalentemente riparatoria del giudizio contabile - tendente ad ammetterne la sussistenza solo ove si dimostri l’erogazione di spese (es.promozionali), da parte della p.a., per il ripristino dei beni immateriali della stima e reputazione dell’Amministrazione (C.conti, sez.giur.Lombardia n.1458 del 1998; id., sez.giur.Umbria, n.255 del 1998; id., sez.riun., 28.5.1999 n.16/99/QM; id., sez.centr.app., 5.3.2002 n.63; id., sez.centr.app., 6.3.2002 n.69; Cass., sez.un., 25.10.1999 n.744; id., sez.un., 4.4.1998 n.98), si contrappone un altro e prevalente indirizzo, che affonda le sue radici nell’approccio prevalentemente sanzionatorio al giudizio contabile, e che richiede un mero accertamento della lesione dell’immagine dell’ente inteso come valore in sé, il quale può subire un offuscamento nella collettività, nazionale o internazionale, a seguito di condotte illecite di suoi dipendenti e, come tale, richiede un ripristino e non una riparazione. Tale secondo approccio non dà dunque rilevanza agli eventuali costi di ripristino dell’immagine sopportati dalla p.a. (sul punto C.conti, sez.giur.Umbria, 10.2.1995 n.20; id., sez.giur.Piemonte, 14.2.2000 n.935; id., sez.giur.Piemonte, 19.4.2000 n.1196; id., sez.I centrale, 22.1.2002 n.16/A; id., sez.I centrale, 11.2.2002 n.45/A; id., sez.I centrale, 18.2.2002 n.48/A;  id., sez I centrale, 25.3.2002 n.96; id., sez.I centrale, 9.4.2002 n.109/A; id., sez.giur.Lombardia, 6.12.2002 n.1954; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478), né ad eventuali lesioni da perdita di chance (sviamento di clientela, allontanamento di investitori dalla p.a. etc.).

Tale secondo orientamento appare preferibile, secondo questo giudicante, sia perché le pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono ormai un costo fisiologico per la p.a. dopo l’entrata in vigore della l.7.6.2000 n.150 (in materia di comunicazione pubblica) e, comunque, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto solo dopo l’introito del risarcimento del danno patito (e non certo prima), sia in quanto il danno all’immagine della p.a. si sostanzia esclusivamente in una menomazione della funzionalità dell’amministrazione stessa che, in base agli art.97 e 98 cost., deve agire in modo efficace, efficiente, economico e imparziale. In altre parole, il danno all’immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della p.a., che perde, per la condotta illecita di suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’esterno, ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione dell’ente.

Quest’ultima evenienza assai bene si attaglia alla fattispecie sub iudice, che vede coinvolto un professore ordinario di urologia nonché direttore dell’unità operativa di urologia dell’ospedale San G.   K   di Milano, ergo un autorevole dipendente dell’amministrazione sanitaria, ovvero di una struttura pubblica la cui immagine esterna dovrebbe apparire particolarmente cristallina in considerazione degli alti compiti istituzionali assolti verso una utenza sofferente e psicologicamente soggiogata, e che viene gravemente offuscata da un reiterato e diffuso episodio di plurilliceità (penale, disciplinare, amministrativo-contabile).

Tale approdo interpretativo ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Riunite di questa Corte che, con l’approfondita e condivisibile sentenza 23.4.2003 n.10/SR/QM, hanno confermato che il danno all’immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 del codice civile, ma è una delle fattispecie rientranti nella più generale figura del danno esistenziale. Tale danno esistenziale consiste in un pregiudizio areddituale che prescinde dal reddito del danneggiato, di natura non patrimoniale (ma ben distinto dal danno morale soggettivo di cui al cennato art.2059 c.c.), tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento sulla base di quanto disposto dall’art. 2043 c.c. 

Nel contempo la Corte ha chiarito che, nell’ambito del rispetto dell’immagine della p.a. e nell’interesse costituzionalmente garantito dall’art. 97, comma 2°, è necessario che le competenze siano individuate e rispettate; le funzioni assegnate vengano esercitate e le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate: ne consegue che ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. La violazione di questo diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa, infatti, secondo le cennate SS.RR., si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che, sull’organizzazione della pubblica amministrazione, si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa.

Le Sezioni Riunite hanno dunque ribadito che il danno all’immagine deve essere individuato nell’ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno–conseguenza, e per la sua quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese già sostenute per il ripristino del prestigio leso, anche a quelle ancora da sostenere.

Questa sezione,  condividendo le argomentazione delle sezioni riunite, ritiene di confermare l’opzione per la tesi della natura non patrimoniale di detto danno, in dissenso con l’autorevole intervento della Cassazione a sezioni unite (da ultimo Cass., sez.un., 27.9.2006 n.20886) non seguito però di recente da Cass., sez. III, 4 giugno 2007 n.12929 (confermata da Cass., 26 giugno 2007 n.14776; id., sez.I, 10 gennaio 2008 n.337 e da questa sezione con sentenza 16 novembre 2007 n.545), secondo cui “Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”.

                Venendo alla quantificazione di tale conclusiva voce di danno, sono noti gli approdi della prevalente giurisprudenza dell’organo giuscontabile (ex pluribus, da ultimo, C.conti, sez.Lombardia, n.284 del 2008; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478; id., sez.Marche, 18.1.2002 n.104; id., sez.Lazio, 25.2.2003 n.439) che, nel fare doverosamente ricorso al parametro equitativo ex art.1226 c.c., assume quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la diffusività dell’episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto (desunta dalle modalità di perpetrazione del fatto, dalla eventuale reiterazione dello stesso, dall’entità dell’arricchimento e, dunque, dall’entità della somma illecitamente percepita), la qualifica dei soggetti agenti e il loro ruolo nell’organizzazione amministrativa.

                Orbene, nel caso di specie, l’attrice Procura Regionale, per giungere ad una pretesa risarcitoria di  euro 316.350,00,  indica un puntuale parametro (il triplo delle somme imposte in nero o oggetto di tentativo di imposizione in nero ai pazienti da parte dell’X. ) e fornisce numerosi riscontri documentali (afferenti lo specifico caso sub iudice) circa la diffusività dell’episodio a mezzo di media (v. estratti di numerosi quotidiani agli atti).

        Questa Sezione Giurisdizionale ritiene tuttavia rilevante, ai fini del decidere: a) la intrinseca gravità e la notevole reiterazione nel tempo (non meno di 39 episodi perfezionati + 13 tentativi) dei fatti concussivi (che per il convenuto assumono anche una valenza penale e disciplinare); b) la rilevante entità (da 1.000 a 4.000 euro per intervento) delle somme in nero imposte dall’X.  ai numerosi pazienti; c) la qualifica  non minimale rivestita dall’ interessato, ordinario universitario e direttore dell’unità operativa di urologia di ospedale; d) il delicato ruolo istituzionale dallo stesso assolto; e) il grave contesto in cui gli spregevoli fatti si sono verificati (approfittamento da parte dell’X.  dello stato di bisogno vitale dei suoi pazienti e della loro prostrazione psicologica); f) la piena coscienza da parte del convenuto della valenza di illecito, anche fiscale, della indebita percezione (v. verbali interrogatorio 21.3.2007 gip Turri; interr.15.6.07 PM Pradella; interr.22.6.2007 Gip Turri, tutti agli atti); g) la notevole rilevanza mediatica dell’episodio comprovata da plurimi  ritagli di giornale di valenza locale e nazionale agli atti.

                Né in tale valutazione equitativa del danno può trascurarsi, per finalità diametralmente opposte a quelle cui tendeva la difesa del convenuto, la notorietà nazionale ed internazionale del prof. X. , comprovata dalla “monografica” produzione documentale fatta in questo giudizio dai suoi patroni e tesa a comprovare le molteplici attività didattiche, formative e di ricerca svolte dal convenuto e i riconoscimenti scientifici conseguiti: la notorietà e visibilità del prof X. , a differenza di analoghe situazioni illecite aventi come protagonisti oscuri funzionari di modesta qualifica professionale,  rendono ancor più devastante il ritorno negativo di immagine dell’amministrazione sanitaria, che risulta enormemente discreditata da tali gravissime condotte poste in essere da soggetto di chiara fama nazionale e internazionale.

                A ciò aggiungasi la assoluta assenza di motivazioni extralavorative o personali (stato di bisogno, problemi economici, imposizione da parte di sovraordinati, etc.) che avrebbero potuto occasionare (ma non giustificare) tali reiterati comportamenti concussivi, posti in essere da soggetto ben remunerato, sia quale autorevole pubblico dipendente, sia quale affermato professionista, pubblicista e convegnista.

              Né può trascurarsi che la suddetta sentenza penale 12.3.2009 della IV sez del Tribunale di Milano ha altresì condannato l’X.  anche per abuso d’ufficio continuato (art.81 e 323 c.p.) per aver indirizzato numerosi pazienti, in occasione di interventi in regime di SSN, presso la ditta Giant Medical di Cremona, per l’acquisto di protesi peniche necessarie per l’intervento, ma che in realtà sarebbero state comprese nella prestazione fornita dal SSN, percependo, dal 2001 al 2006, una percentuale prima del 10% poi del 20%  sul prezzo “in nero” da detta ditta (per un importo di circa 69.590,71 euro), come confermato dal legale rapp.te Sambussetti  Antonio nel verbale di sommarie informazioni 8.6.2007 trascritte nella suddetta relazione 18.4.2008  n.17055 depositata dal nucleo di polizia tributaria di Milano della GdF, agli atti e da almeno 14 pazienti le cui testuali, inequivoche e concordanti dichiarazioni accusatorie rese in sede penale risultano nella cennata relazione della GdF alle pp.22-24 agli atti. Tali  ulteriori e concorrenti gravissimi episodi, pur non essendo oggetto in questa sede di espressa contestazione per danno erariale da parte della Procura (cui non sarà preclusa una eventuale ulteriore iniziativa in tal senso), assumono rilevanza per completare il quadro del contesto “lavorativo” in cui ha “operato” il convenuto.

                Ne consegue, sulla scorta dei sovraesposti argomenti, che ben superiore all’importo reclamato dalla istante Procura appare il danno all’immagine arrecato alla p.a. dal convenuto. Tuttavia, a fronte dell’importo indicato in citazione, che questa Sezione non può modificare in eccesso, equa e corretta appare la quantificazione  in euro 316.350,00 dell’importo del danno all’immagine cagionato dal  convenuto all’amministrazione sanitaria. Tale somma andrà sottoposta a rivalutazione dalla data di prima divulgazione giornalistica agli atti ovvero dal 18 marzo 2007 (articolo La Provincia 18 marzo 2007 agli atti) sino al deposito della presente sentenza. Da detto deposito saranno dovuti interessi legali  sino al saldo effettivo.

La palese natura dolosa della condotta è ostativa all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, già ritenuto insufficiente da questa Sezione,  invocato dai patroni del convenuto. Inconfigurabile giuridicamente è inoltre la pretesa valutazione (quale compensazione o a fini riduttivi dell’addebito) degli asseriti vantaggi, anche in termini di immagine,  conseguiti dagli enti danneggiati, per anni, dalla prestigiosa attività medico-scientifica del prof.X. : è agevole replicare che l’espletamento dei propri compiti istituzionali con impegno e dedizione da parte di un pubblico dipendente è un obbligo per il personale “privatizzato” e un dovere per il personale non depubblicizzato, come il prof.X. , la cui attività didattica, scientifica e di ricerca rientra nelle mansioni di qualsiasi professore universitario doverosamente interessato al proprio aggiornamento, alla crescita della comunità scientifica di appartenenza ed al miglioramento delle proprie innegabili capacità professionali, che ben possono avere un doveroso ritorno economico anche attraverso l’esercizio della libera professione, che la vigente normativa consente solo a talune categorie di pubblici dipendenti (quale quella del prof.X. ), purchè nel rispetto delle leggi e purchè non si traduca in censurabili illecite percezioni di denaro “in nero” per espletamento di compiti istituzionali.

Le condotte in questa sede vagliate dovranno altresì essere doverosamente valutate, per la loro plastica evidenza e per gli evidentissimi riflessi punitivi interni, nella competente sede disciplinare sia pubblica (Università di Milano), essendo l’X.  professore universitario, sia professionale (ordine dei medici di Milano), essendo il convenuto medico iscritto all’ordine: la sentenza va dunque trasmessa, per il seguito di competenza, da parte della Cancelleria, a tali due organi pubblici (Rettore dell’Università di Milano,  Preside Facoltà di Medicina e Presidente degli ordini dei medici di Milano) per la attivazione dei rispettivi procedimenti.

In applicazione della regola della soccombenza, il convenuto va condannato comunque al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando, condanna il  convenuto al pagamento della somma di euro 316.350,00 oltre rivalutazione dal 18 marzo 2007  sino al deposito della presente sentenza e su tale somma rivalutata interessi legali da detto deposito  sino al saldo effettivo. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro                  

Dispone che la Cancelleria trasmetta la sentenza, per la valutazione dei profili disciplinari, al Rettore dell’Università di Milano (VIA FESTA DEL PERDONO 7, 20122 Milano), al Preside della facoltà di medicina e chirurgia (VIA FESTA DEL PERDONO 7, 20122 Milano) ed al Presidente degli ordini dei medici di Milano (Via Lanzone 31, Milano).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2009.

Links