Medici: Assunzioni di falsi invalidi: l'epilogo

Contributed by Admin on 13 Lug 2009 - 09:49

A consuntivo degli illeciti consumati in favore dei “falsi invalidi”, non si constata solo la sistematica violazione di norme di legge a tutela di chi è risultato penalizzato dalla vita: viene in evidenza la sottrazione, o il ritardo, della fruizione del vantaggio riconosciuto dalla legge (assunzione presso gli uffici pubblici e possibilità di una vita professionale) da parte dei veri invalidi.
Nella vicenda giudicata dalla Corte dei Conti, inoltre, i pubblici dipendenti coinvolti hanno operato in diretta lesione dei principi costituzionali (nella fattiscpecie di immediata applicazione) recati dalla Carta Costituzionale della Repubblica agli artt. 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 97 (buon andamento della pubblica Amministrazione).
Da ciò l’esigenza di riparazione del pregiudizio “diffuso” alla finanza pubblica.
L’accertato danno erariale trova due indici in relazione ai quali operare una quantificazione:
1. oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di questi ultimi, posto che l'illecita occupazione di un posto di invalido determina, in sostanza, l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista  meramente finanziario, un pregiudizio va già rinvenuto nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante all'invalido non chiamato all'impiego (che continua ad essere corrisposto in luogo del trattamento di attività, stante il complesso di assunzioni impiegatizie in frode alla legge);
2. riflessi della voluta distorsione dell’apparato amministrativo per finalità ripugnanti alla pubblica coscienza, sul piano diffuso dell’economia nazionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
a consuntivo degli illeciti consumati in favore dei “falsi invalidi”, non si constata solo la sistematica violazione di norme di legge a tutela di chi è risultato penalizzato dalla vita: viene in evidenza la sottrazione, o il ritardo, della fruizione del vantaggio riconosciuto dalla legge (assunzione presso gli uffici pubblici e possibilità di una vita professionale) da parte dei veri invalidi.

Nella vicenda giudicata dalla Corte dei Conti, inoltre, i pubblici dipendenti coinvolti hanno operato in diretta lesione dei principi costituzionali (nella fattiscpecie di immediata applicazione) recati dalla Carta Costituzionale della Repubblica agli artt. 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 97 (buon andamento della pubblica Amministrazione).

Da ciò l’esigenza di riparazione del pregiudizio “diffuso” alla finanza pubblica.

L’accertato danno erariale trova due indici in relazione ai quali operare una quantificazione:

1. oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di questi ultimi, posto che l'illecita occupazione di un posto di invalido determina, in sostanza, l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista  meramente finanziario, un pregiudizio va già rinvenuto nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante all'invalido non chiamato all'impiego (che continua ad essere corrisposto in luogo del trattamento di attività, stante il complesso di assunzioni impiegatizie in frode alla legge);

2. riflessi della voluta distorsione dell’apparato amministrativo per finalità ripugnanti alla pubblica coscienza, sul piano diffuso dell’economia nazionale. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

CORTE dei CONTI – Sez. Giur. Lazio, Sent. n. 972 del 26.05.2009

omissis

FATTO                                                    

Con atto di citazione in data 20.10.1997 (integrato da atto del 24.4.1998) la Procura per la Regione Lazio della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio I. X. , Ce. Caio, Bu.  Y., Ma. Xa., Mo.  Xb. , Me.  Ya., N.  Yb., Mr.  Yc. , Mn.  K. e  De H. W.  in quanto coinvolti, a vario titolo, nell'assunzione di cd. “falsi invalidi”  presso l'Amministrazione delle Poste.

La pretesa attorea trova fondamento nell'imputazione, in sede penale, per “diffuse ed enormi irregolarità nelle assunzioni avvenute fra il 1991 e 1992 presso le Poste di persone prive dei requisiti posti dalla legge 482/68”;

gli ipotizzati profili di responsabilità amministrativo-contabile erano stati ravvisati nei confronti dei medici componenti la 3° Commissione di 1° istanza dell'ex USL RM/4 dott. Y. Bu.  e Xa. Ma., nonché al segretario di detta Commissione, sig. Xb.  Mo. .

In relazione ai medesimi fatti erano stati formulati addebiti, nell’originaria editio actionis, nei confronti dei dipendenti postali Me.  Ya., Yb. N.  e Mr.  Yc. .

 Con atto di citazione integrativo in data 24/4/1998 erano stati ulteriormente evocati in giudizio due medici della medesima Commissione (K. Mn.  e  W.  De H.).

L’atto di introduzione del giudizio poggia le proprie fondamenta nei seguenti procedimenti penali:

-n. 16821/95/R.R.G  (nei confronti dei signori Bu. , Mo. , Ce. , I. e Ma.) con riferimento all'indebita assunzione, presso il Ministero delle Poste, di 71 persone; 

-n. 4410/96 P.R.G. (nei confronti di Bu. , Mo. , Me. , Mr.  e N. ), con riferimento all'indebita assunzione presso il Ministero delle Poste, di 31 impiegati assunti dal 1992;

-n. 6854/94/P.R.G  (nei confronti di Bu. , Mo. , Ce. e I.) con riferimento all'indebita assunzione di un falso invalido;

-n. 18325/96/R.R.G  (nei confronti dei sig.ri. Bu. , Mo. , e I., nonché con successivo atto anche nei confronti di Mn.  e De H.) per l’assunzione di altro soggetto (in ipotesi, falso invalido).

La procedente Procura aveva quindi individuato, già dall’avvio dei procedimenti penali sopradescritti, un pregiudizio alla pubblica finanza, posto che la mera lettura dei atti di rinvio a giudizio (relativi ai sopradescritti procedimenti penali) consentiva già di determinare con chiarezza un evidente pregiudizio erariale: risultava già infatti provato, secondo l’originario atto di introduzione del giudizio dell’ottobre 1997, che la negata assunzione a soggetti realmente invalidi (legittimati a fruire della speciale forma di instaurazione del rapporto d'impiego) aveva cagionato un rilevante riflusso di oneri a carico  dello Stato per  spese di carattere assistenziale, previdenziale e sanitario (discendenti dal mancato collocamento di persone invalide).

Rileva l’organo requirente che, ancorché i requisiti necessari per acquisire il diritto all'assunzione debbano sussistere al momento in cui si costituisce il rapporto di lavoro, è tuttavia da ritenere che la condizione di invalido civile debba comunque sussistere all'atto dell'avvio delle procedure, stante la natura derogatoria del presupposto ed il carattere di condicio juris che esso presenta ai fini dell'esercizio della potestà dell'Amministrazione.

Nel contesto degli avviati procedimenti penali era quindi manifesta  la consapevole violazione, da parte delle persone convenute, delle norme, giuridiche e tecniche, che regolano l’accertamento dell'effettivo e prescritto grado di invalidità.

Da tali fatti discende, del pari, la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, configurabili anche a carico di chi - come i  convenuti - sia inserito in strutture istituzionalmente incardinate nella pubblica Amministrazione o, in ogni caso, abbia concorso con la propria attività professionale o di servizio  presso la pubblica Amministrazione a vanificare i fini legittimamente stabiliti a tutela della collettività.

Nella effettiva determinazione del danno l’ufficio del P.M. opina  che la legislazione a tutela degli invalidi reca attuazione a un pubblico interesse (di protezione dell’invalido) del tutto in linea con gli interessi ad un efficace andamento dell'Amministrazione pubblica: trovano nella fattispecie combinazione i principi  costituzionali espressi dalla Carta Costituzionale negli artt. 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 97 (buon andamento della pubblica Amministrazione).

Di conseguenza, il consapevole spregio della normativa di protezione di categorie svantaggiate di cittadini può essere tenuto in considerazione, in questa sede giurisdizionale amministrativo-contabile, per la riparazione del danno “diffuso” alla finanza pubblica.

Secondo la prospettiva attorea il pregiudizio erariale consegue ai riflessi – sul piano diffuso dell’economia nazionale, previa delibazione degli oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di soggetti, in possesso dei richiesti requisiti di penalizzazione fisica e psichica.

La quantificazione del pregiudizio derivante al sistema della pubblica finanza per effetto delle omesse assunzioni (degli invalidi civili con percentuale di invalidità non superiore al 74%  dei ciechi assoluti e parziali nei limiti di impieghi per essi previsti e dei sordomuti, qualora non titolari di redditi personali superiori a limiti predeterminati) deve quindi essere svolta tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Ministero del Tesoro.

L'illecita occupazione di un posto di invalido determina, in sostanza, l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista  meramente finanziario, un pregiudizio va già rinvenuto nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante all'invalido non chiamato all'impiego (che continua ad essere corrisposto in luogo del trattamento di attività, stante il complesso di assunzioni impiegatizie in frode alla legge).

Il danno erariale è quindi da calcolarsi secondo il criterio dell'onere assistenziale pro-capite annuale per ciascun invalido non assunto, pari a L. 4.770.000, moltiplicato per il numero di persone indebitamente assunte per effetto dell'attività illegittima o colpevolmente negligente (con ulteriore moltiplicazione per gli anni di presunta prestazione di servizio da parte delle stesse persone sino alla data dell’editio actionis).

Ravvisati in ordine ai fatti descritti elementi di responsabilità amministrativo-contabile, la procedente Procura ha formulato l’invito a dedurre, di cui all’art. 5 del D.L. 15.11.1993 n. 453 (convertito in L. 14.1.1994 n. 19), nei confronti di I. X. , Ce. Caio, Bu.  Y., Ma. Xa., Mo.  Xb. , Me.  Ya., N.  Yb., Mr.  Yc. , Mn.  K. e  De H. W.  per le eventuali deduzioni e produzioni documentali ritenute opportune.

Esaminate le deduzioni prodotte dai destinatari dell’’invito a dedurre e ascoltati i soggetti che ne avevano fatto richiesta, l’ufficio inquirente ha emesso, in data 20.10.1997, atto di citazione in giudizio nei confronti dei sopradescritti incolpati, in relazione al pregiudizio derivato al pubblico erario dall’illegittima assunzione, da parte dell’Amministrazione postale, di soggetti non invalidi.

La predetta citazione ha quindi individuato il predetto danno erariale da porre a carico dei convenuti come segue (in relazione ai differenti sopradescritti procedimenti penali):

-Bu. , Mo. , Ce., I. e Ma. per L. 2.032.020.000;

-Bu. , Mo. , Me.  Mr.  e N. , per L. 739.350.000.

-Bu. , Mo. , Ce. e I. per L. 42.930.000;

-Bu. , Mo. ,  I., De H. e Mn.  per L.               28.620.000.

L'ufficio del P.M. ha inoltre ravvisato, nei fatti descritti, il prodursi di un danno morale (rappresentato dal grave nocumento ricevuto dall'Amministrazione sul piano dell'immagine e del prestigio, una volta che davanti all'opinione pubblica sia stato ampiamente diffuso il regime di favoritismo) da determinare, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nel 10% delle somme addebitate, oltre alla rivalutazione e agli interessi a partire dalla data dell'atto di citazione, nonché alle spese del presente giudizio.

Si sono quindi costituiti in giudizio i convenuti Mr. , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella T.  e Paolo G. ; Ce. e I., rappresentati e difesi dall’avv. R. F. ; Bu. , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Mar.   e G. P.; De H., dall’avv. S. G.o; Mn.  dall’avv. F. F.; Mo.  dall’avv. Xa. M.; Ma. dall’avv. A. Vi.; N.  dall’avv. Ya. Re.  e, infine, personalmente, Me. .

Tutti i convenuti hanno presentato comparse difensive; con tali atti defensionali, nel chiedere il rigetto della domanda attrice, erano state preliminarmente dedotte censure relative all’inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di citazione.

Con sentenza parziale n. 118/99/R (confermata in appello dalla sentenza n. 227/00, della Sez. III Centr.) di questa medesima Sezione giurisdizionale sono state respinte le eccezioni  preliminari dei convenuti con riferimento a:

-ritualità della proroga concessa dalla stessa Sezione per l’emissione dell’atto di citazione;

-regolarità dell’invito a dedurre;

-il difetto di giurisdizione sia sotto l’aspetto del prospettato “danno ad ente diverso da quello di appartenenza” sia sotto quello di danno arrecato da dipendenti dell’Amministrazione delle Poste antecedentemente alla trasformazione in Ente Poste.

Con ordinanza n. 87/99/R questo medesimo giudice, riservandosi l'esame delle questioni non definite con la sentenza parziale, ha disposto, a cura della Procura, l'acquisizione di documentazione in sede penale.

In ottemperanza al disposto supplemento istruttorio sono state quindi depositate le sentenze relative ai procedimenti penali, conclusisi con il rito di cui all’art. 444 c.p.p., nei confronti di Ce., I., Bu.  e Mo. , nonché ex art. 425 c.p.p. nei confronti di Ce., I. e Ma.; assolutorie per non aver commesso il fatto nei confronti di I. e Ce..

Con sentenza parziale–ordinanza n. 2054 in data 21.6 – 14.7.2004 questa medesima Sezione giurisdizionale ha mandato assolti (per assenza di prova circa la loro partecipazione, come dipendenti dell'amministrazione postale, alla procedura di assunzione di falsi invalidi) i convenuti I. X. , Ce. Caio, Ma. Xa., Me.  Ya., N.  Yb., Mr.  Yc. , Mn.  K. e  De H. W. , disponendo nel contempo che, a cura della Procura regionale procedente, fossero acquisiti al fascicolo di causa gli atti processuali inerenti alle sentenze (già in atti) pronunciate in sede penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di Y. Bu.  e Xb.  Mo.  (riguardo ai quali si configurava la prosecuzione del giudizio).

La Procura procedente ha quindi spiegato impugnazione avverso tale sentenza parziale -premettendo di non avere doglianze in ordine all'assoluzione degli membri della commissione medica diversi dal presidente della medesima commissione (Bu. ) e dal suo segretario (Mo. ), poiché gli esiti dei procedimenti penale non confermavano il loro coinvolgimento nell'attività illecita dolosa finalizzata all'assunzione dei falsi invalidi- con riferimento alla pronunzia assolutoria dei convenuti Ya. Me. , Yc.  Mr.  e Yb. N. .

All’uopo si è dedotto che la pronuncia assolutoria dei convenuti  Me.  e Mr.  risulta assolutamente carente di motivazione; essi, alla stregua della sentenza n. 584/1998 del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, sono da ritenersi concorrenti  di quegli stessi comportamenti contestati, in sede penale, a Y. Bu.  e Xb.  Mo. .

In tale contesto, non risultano essere stati considerati i documenti prodotti, risultando l’assoluzione logicamente incoerente con la contestuale decisione di proseguire il giudizio nei confronti di Bu.  e Mo. : sia perché gli elementi di prova a carico di Ya. Me.  e Yc.  Mr.  sono infatti analoghi a quelli riguardanti Bu.  e Mo. , sia in quanto le posizioni dei quattro convenuti sono strettamente connesse tra loro.

Me.  e Mr.  sono stati infatti convenuti in giudizio  per rispondere, in solido con Bu.  e Mo. , del danno erariale scaturente dall'assunzione di 31 “falsi invalidi” e, secondo le imputazioni elevate in sede penale, essi provvedevano allo svolgimento delle pratiche d'assunzione presso l'Amministrazione delle poste, sulla base della certificazione medica sottoscritta da Bu. , dietro compenso, e recante le sottoscrizioni degli altri componenti della commissione raccolte con artifici da Mo. , dietro compenso.

uesto contesto, gli elementi a carico di Bu.  e a Mo.  non potrebbero essere apprezzati, ai fini della responsabilità amministrativa, senza tener conto dello stretto rapporto delle loro azioni illecite con il comportamento degli infedeli dipendenti del Ministero delle poste (Me.  e Mr. ) i quali, secondo l'imputazione formulata in sede penale, prestavano la loro opera per la realizzazione dello scopo dell'esito finale di tutto il complesso sistema illecito: scopo o esito rappresentati proprio dalle illegittime assunzioni costituenti l'essenza del fatto dannoso contestato.

Con sentenza n. 323/2007/A in data 11.10.2007 la Sez. I app. di questa Corte ha annullato la sentenza (n. 2054/2004 di questa Sezione) per quanto concerne l'assoluzione di Yc.  Mr.   e Ya. Me. , rinviando al primo Giudice; la medesima sentenza ha altresì respinto l'appello per quanto concerne Yb. N. , nei cui confronti è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte.

Con atto di citazione in data 6.11.2007 la Procura regionale per il Lazio ha riassunto il giudizio nei confronti dei convenuti Mr.  e Me. , chiedendo nel contempo che venisse fissata l’udienza di trattazione del giudizio nei confronti dei convenuti Bu.  e Mo. , essendo stati acquisiti al fascicolo di causa gli atti e i documenti relativi ai procedimenti penali nei confronti dei soggetti sopramenzionati.

Si è costituito (23.12.2008) il sig. Mr.  a mezzo dell’avv. Andrea Mo., a mezzo di comparsa defensionale.

Sono state richiamate, all’uopo, le precedenti difese svolte sia in sede di controdeduzione che nei procedimenti in primo e secondo grado innanzi a questa Corte.

Nel merito, è stata preliminarmente dedotta l’eccezione di prescrizione, allegando altresì che nessun comportamento illecito risulta provato dalla condanna per intervenuto patteggiamento; anzi, la valutazione degli atti processuali penali manifesterebbe la completa estraneità del convenuto ai fatti illeciti e pregiudizievoli per il pubblico erario.

Viene altresì rilevato che non risulterebbe in atti alcuna deduzione sul dolo o la colpa grave imputati al Mr.  o alcuna prova sul nesso eziologico tra un preteso comportamento o atto posto in essere da quest’ultimo e il danno paventato; a carico del convenuto, infatti, si fa riferimento all’assunzione di 31 falsi invalidi, dei quali non si forniscono le generalità, né viene specificato in cosa consiste l’accusa generica di falso contestata e quali e quante le pretese somme chieste e ottenute.

Da ultimo, nel  contrastare la pretesa attorea, si eccepisce che il Procuratore regionale non ha distinto, fra i convenuti, le singole responsabilità in riferimento al presunto danno: da tale incompletezza deriva inevitabilmente la nullità dell’atto di citazione in riassunzione.

Per il convenuto Bu.  gli avvocati P. e Mar.   hanno depositato (3.3.2009) memoria defensionale, richiamando le precedenti difese diffusamente svolte innanzi a questa Corte.

In via pregiudiziale, è stata dedotta l’estinzione del processo, non essendo stata chiesta dalla parte, nei termini di legge, l’integrazione del provvedimento in cui era stata omessa la fissazione di un termine per il compimento di atti processuali; all’uopo viene ritenuta irrilevante la tempestività della riassunzione dopo la sentenza d’appello pronunciata nel processo.

E’ stata quindi preliminarmente dedotta, quanto al merito, l’eccezione di prescrizione.

Avendo rammentato che parte attrice non può allegare il danno erariale facendo esclusivo riferimento alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., si rileva altresì che la documentazione acquisita (con riferimento al procedimento penale) non ha offerto ulteriori elementi a sostegno della domanda.

Sotto altro profilo, la sentenza del 29.4.1998 non reca neanche un cenno alla possibilità di un interesse personale del Bu.  alla creazione di “falsi invalidi”: non risulterebbe in altre parole dimostrato che il sanitario abbia dolosamente (ovvero con colpa grave) alterato le conclusioni dell’esame in modo da rendere un giudizio diverso da quello che la generalità dei suoi colleghi avrebbe compiuto.

Del resto, manca ogni elemento di prova sia in ordine alla circostanza che i posti di lavoro abusivamente assegnati ai cd. “falsi invalidi” sarebbero stati ricoperti da altri soggetti effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia in ordine alla percentuale di invalidità posseduta dai soggetti incardinati nell’Amministrazione postale.

Da ultimo, viene dedotta l’incertezza e, comunque, la dubbia quantificabilità del danno erariale dedotto.

Per il convenuto Mo.  gli avvocati Mariani e Beccia hanno depositato (3.3.2009) memoria defensionale, corredata da documenti relativi alla definizione di procedimenti penali.

In via pregiudiziale, è stata dedotta l’estinzione del processo, non essendo stata chiesta dalla parte, nei termini di legge, l’integrazione del provvedimento in cui era stata omessa la fissazione di un termine per il compimento di atti processuali; all’uopo viene ritenuta irrilevante la tempestività della riassunzione dopo la sentenza d’appello pronunciata nel processo.

E’ stata inoltre eccepita la maturata prescrizione, sia quinquennale che decennale.

Viene anzitutto contestato l’impianto giuridico attoreo, esclusivamente imperniato sulla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., senza che siano offerti ulteriori elementi a sostegno della domanda.

Sono state quindi ribadite tutte le ragioni difensive illustrate nella memoria di costituzione in data 18.1.1999 e nelle ulteriori difese, sostenendo che non risulta puntualizzata l’asserita attività illecita del Mo. , in particolare quali atti sarebbero stati posti in essere in diretta correlazione alla causazione degli eventi antigiuridici.

All’odierna udienza il P.M., nella persona del VPG dott. Massimo Di Stefano, si riporta ai propri atti scritti, concludendo per l’accoglimento integrale della propria pretesa.

Ha controdedotto alle preliminari eccY.ni avanzate dai difensori:

-circa l’estinzione del giudizio, ha rilevato che non sussistono le condizioni previste dalla legge, posto che all’ordinanza istruttoria di questa Sezione è stato dato tempestivo adempimento (produzione documentale) e che, quanto all’istanza di fissazione di udienza, è stato ritenuto opportuno attendere la decisione dell’appello circa la sentenza parziale del 1994; da ultimo, è stata rilevata la non compatibilità della eccepita estinzione con l’azione indisponibile avanzata dalla procedente Procura, non essendo previsto l’abbandono processuale;

-circa la prescrizione, premessa la tempestività dell’originario atto di citazione (1997) rispetto ai fatti dannosi (premesso che gli inviti a dedurre del 1996 aveva interrotto il computo dei termini prescrizionali), ha posto in evidenza che tutti gli atti processuali (e il processo innanzi a questa Corte nel suo insieme) interrompono detti termini.

Circa il merito, il P.M. ha rilevato che gli atti processuali penali dimostrano tanto l’avvenuto danno erariale, che l’ascrivibilità, a vario titolo, di quest’ultimo ai comportamenti dei convenuti.

L’avv. Mariani, per il sig. Mo. , si riporta alle proprie difese scritte e alle eccezioni ivi dedotte, con particolare riferimento all’avvenuta estinzione del giudizio, posto che l’indisponibilità dell’azione non giustifica l’inerzia; rileva, altresì, che la sentenza di patteggiamento non dimostra alcun elemento di responsabilità amministrativa a carico del proprio assistito.

L’avv. Mo., per il sig. Mr. , si riporta alle proprie difese scritte e evidenzia che quest’ultimo non era medico, né doveva svolgere alcun accertamento tecnico-sanitario, stante il suo status impiegatizio presso il Ministero delle Poste; osserva, inoltre, che la sentenza di patteggiamento non costituisce prova in ordine alla responsabilità amministrativa a carico del proprio assistito, mancando ulteriori elementi dimostrativi all’uopo.

L’avv. P., per il dott. Bu. , rileva preliminarmente che la sentenza di patteggiamento non dimostra alcun elemento di responsabilità amministrativa: in questo contesto, i verbali di interrogatorio acquisiti agli atti non costituirebbero prove, né ammissioni di responsabilità. Nella fattispecie manca, in radice, la prova che vi fossero i falsi invalidi, e, di conseguenza, che sussista un effettivo danno erariale.

Osserva che le assunzioni dell’Amministrazione postale non erano state effettuate solo per il collocamento di cittadini invalidi, ma anche, e soprattutto, per sopperire a carenze degli uffici.

Il processo innanzi a questa Corte trae origine, in realtà, dallo strepitus fori, non essendovi stato alcun esauriente accertamento in ordine sia all’invalidità dei soggetti assunti, sia all’ipotetico pubblico danno finanziario.

In via subordinata, viene chiesta l’applicazione del potere riduttivo da parte di questo giudice, al fine di controbilanciare la natura “congetturale” della pretesa attorea, sottolineando nuovamente, per quanto concerne il dott. Bu. , che non sarebbe dimostrato a suo carico alcun interesse venale nelle vicende. 

DIRITTO

Sottoposti allo scrutinio di questo giudice sono i profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico del Presidente e del Segretario della Commissione Medica di 1° Istanza dell'USL-RM14, nonché a carico di alcuni dipendenti dell’Amministrazione delle Poste, per avere illecitamente favorito taluni soggetti, cooperando per la loro falsa qualificazione di “invalidi” al fine di determinare la loro  assunzione, per chiamata diretta, da parte dell’Amministrazione Postale.

Secondo la Procura procedente il consapevole spregio della normativa di protezione di categorie svantaggiate di cittadini deve essere tenuto in considerazione, in questa sede giurisdizionale amministrativo-contabile, per la riparazione del danno “diffuso” cagionato alla finanza pubblica.

E’ in particolare dedotto il pregiudizio erariale conseguente ai riflessi – sul piano diffuso dell’economia nazionale, previa delibazione degli oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di soggetti, in possesso dei richiesti requisiti di diversa abilità fisica.

La quantificazione del pregiudizio diretto derivante al sistema della pubblica finanza per effetto delle omesse assunzioni (degli invalidi civili con percentuale di invalidità non superiore al 74%,  dei ciechi assoluti e parziali nei limiti di impieghi per essi previsti e dei sordomuti, qualora non titolari di redditi personali superiori a limiti predeterminati) è stata effettuata sulla base di appositi calcoli svolti dal Ministero del Tesoro.

L'usurpazione di un posto lavorativo destinato a un invalido cagiona, infatti, il mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista  meramente monetario, un profilo di danno consiste nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante al “diversamente abile” non chiamato all'impiego (beneficio  corrisposto in luogo del trattamento di attività).

Il danno erariale è quindi da calcolarsi secondo il criterio dell'onere assistenziale pro-capite annuale per ciascun invalido non assunto, moltiplicato per il numero di persone indebitamente assunte (31) per effetto dell'attività illecita dei convenuti (con ulteriore moltiplicazione per gli anni di prestazione di servizio da parte dei soggetti abusivamente avvantaggiati, sino alla data dell’editio actionis).

I convenuti replicano alla pretesa attorea ritenendola infondata per differenti motivi.

In via pregiudiziale, deducono (Bu.  e Mo. ) l’avvenuta estinzione del processo, nonché la maturata prescrizione.

ConT. no, inoltre, l’impianto giuridico attoreo nel suo complesso, fondato su sentenze (di patteggiamento) rese sensi dell’art. 444 c.p.p., senza che siano offerti ulteriori elementi a sostegno della domanda.

In tale contesto non risultano  puntualizzate le dedotte attività illecite, in particolare quali atti sarebbero stati posti in essere in diretta correlazione agli eventi antigiuridici.

Non risulta dimostrato il danno (in tal senso, in particolare, l’avv. P. per Bu. ), alcunché è inoltre provato in ordine alla invalidità (o meno) dei soggetti assunti dall’Amministrazione postale.

Così riassunte le contrapposte posizioni processuali, in via assolutamente pregiudiziale questo giudice è chiamato a pronunziarsi sull’eccepita estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., da parte delle difese dei convenuti Bu.  e Mo. .

Giova all’uopo rammentare che l'estinzione del processo è preordinata alla salvaguardia dell’economia processuale, ovvero ad evitare la prosecuzione del processo qualora ne sia rivelata l’inutlità per effetto dell'accordo delle parti, o della loro inerzia, o del loro comportamento concludente.

In questo contesto l'estinzione per inattività delle parti, di cui al richiamato art. 307 c.p.c., opera in applicazione del principio dell'impulso di parte attraverso la tecnica di termini acceleratori perentori; ove nessuna delle parti si sia costituita (non essendo mai stata iscritta la causa a ruolo), oppure se il giudice abbia ordinato la cancellazione dal ruolo, l'estinzione si verifica se la causa non è riassunta nel termine perentorio di un anno, durante il quale la causa resta in quiescenza.

La riassunzione avviene con la comparsa di cui all'art. 125 disp.att. c.p.c., che ha le caratteristiche della citazione, da notificarsi al procuratore costituito o altrimenti alla parte personalmente. L'estinzione opera, per altro verso, immediatamente nei casi di cui all'art. 181, c. 2 (assenza alla prima udienza dell'attore costituito in mancanza di richiesta del convenuto di procedere e previa fissazione di altra udienza) e all'art. 290 (contumacia dell'attore senza richiesta del convenuto di procedere), nonché nei casi richiamati dall'articolo 307, c. 3 (mancata osservanza dei termini perentori specificamente previsti).

Nella fattispecie, le vicende processuali si sono snodate attraverso una decisione parziale (appellata) e un supplemento istruttorio (tempestivamente adempiuto dalla parte attrice onerata).

Va soggiunto che, nella fattispecie, a prescindere dal fatto che le regole procedimentali innanzi a questa Corte trovano rinvio dinamico nel codice di procedura civile, in quanto applicabili (facendo quindi salva la peculiarità di questa giurisdizione amministrativo-contabile), non si versa in alcuno dei casi (specifici) previsti dall’art. 307, c. 3, c.p.c., a tenore del quale “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio dalla legge (50, 54, 297, 305, 367, 393), o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (34, 39, 40, 50, 102, 291, 355)”.

Osserva questo giudice che, nella fattispecie, non ricorrono le circostanze (soprariferite, per relationem) cui il riferito art. 307 c.p.c. (in combinazione con gli artt. 289 e 290 c.p.c.) riconnette l’inerzia delle parti o il loro comportamento concludente, ovvero di indici rivelatori dell'inutilità della prosecuzione del processo.

Al contrario – posta ben in evidenza la particolare natura del  procedimento innanzi a questa Corte, fondato sulla necessarietà e indisponibilità dell’azione da parte dell’ufficio del P.M.- risulta che parte attrice ha diuturnamente coltivato la propria pretesa:

-appellando la sentenza parziale del 2004 di questa Sezione;

-provvedendo tempestivamente a depositare la documentazione richiesta da questo giudice,

-sollecitamente chiedendo la fissazione dell’udienza di trattazione innanzi a questo giudice all’esito del giudizio di appello.

La pregiudiziale eccezione viene quindi respinta in quanto manifestamente priva di giuridico fondamento.

Sempre preliminarmente esamina il Collegio l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dai difensori dei convenuti in tutte le precedenti fasi del giudizio innanzi a questa Corte.

I fatti dannosi vanno ricondotti alle dedotte assunzioni abusive di personale (falsamente dichiarato invalido)  da parte dell'Amministrazione P.T., nel periodo 1990-1991-1992.

L'art. 1, c. 7, del D.L. 27.8.1993, n. 324 (convertito con modificazioni, nella L. 27.10.1993, n. 423), ha disposto l'estensione, nei confronti di responsabili delle Unità sanitarie locali, della disposizione dell'art. 58, c. 4, della L. 8.6.1990, n. 142, in materia di autonomie locali, che aveva già previsto il termine quinquennale dalla commissione del fatto per la prescrizione dell'azione nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province.

L'art. 1, c. 2 bis della L. 14.1.1994, n. 20, ha per altro verso stabilito che per i fatti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, c. 7, della ricordata L. n. 423/1993, la prescrizione si compia entro cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, e comunque, non prima del 31.12.1996.

Essendo il termine differito al 31.12.1996 applicabile solo ai casi in cui, come nella fattispecie, la prescrizione non era ancora compiuta alla data di entrata in vigore della riferita L. n.  20/1994, ne consegue che l'azione della procedente Procura risulta tempestiva in quanto l'invito dell’organo requirente (idoneo a interrompere il decorso dei termini prescrizionali) nei confronti dei vari convenuti (ex dell’art. 5 della L. n. 19/1994) risulta emesso in date antecedenti (agosto 1996) al suddetto termine ultimo fissato dalla legge.

Qualora poi l’eccezione di prescrizione si riferisca al decorso del tempo nelle more del presente giudizio, essa si palesa manifestamente infondata, in virtù del notorio principio che il procedimento giudiziario (a maggior ragione rispetto agli atti di messa in mora stragiudiziali) interrompe il decorso dei tempi prescrizionali.

Con riferimento alle eccezioni poste con riferimento alla mera deduzione, da parte attorea, delle sentenze di c.d. “patteggiamento”, osserva questo giudice che, nel processo innanzi alla Corte dei conti, trovano applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa non è sufficiente allegare sentenze emanate in altre sedi, da cui pure risultino elementi di colpevolezza rilevanti ad altri fini, ma è necessario fornire mezzi di prova che vengano autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez. Abruzzo, sent. n. 663 del 6.9.2004).

Per altro verso (cfr., Cass. Sez V civ., sent. n. 19251  del 30.9.2005)  costituisce ius receptum il principio secondo cui la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile indizio di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità.

Dal punto di vista dell’efficacia, in stretta aderenza alle disposizioni del vigente codice di procedura penale, opina questo giudicante che, pur non avendo nel presente giudizio autorità di cosa giudicata la sentenza penale di condanna, intervenuta a seguito di c.d. “patteggiamento”, purtuttavia gli atti acquisiti al processo penale possono costituire oggetto di autonoma valutazione da parte di questo giudice ai fini dell’accertamento della colpevolezza dei convenuti (SS.RR., sent. n. 68 del 2.10.97; Sez. I centr., sent. n. 244/A del 2.8.99).

Questo giudice ha dunque partitamente valutato gli atti a disposizione (provenienti dai fascicoli penali, a seguito di ripetuti supplementi istruttori), pervenendo a conclusioni di colpevolezza dei convenuti esclusivamente basate sul proprio libero convincimento.

I numerosi verbali di interrogatorio (anche nei confronti dei soggetti beneficiati, assunti dall’Amministrazione, non portatori di invalidità) dimostrano in maniera cristallina che nella fattispecie si versa in ipotesi di illecita (procurata) attribuzione di posti di lavoro a “chiamata diretta” -in concorso con soggetti appartenenti agli enti deputati agli accertamenti sanitari e all’Amministrazione postale- in favore di soggetti sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge (in un caso risulta, addirittura, che il beneficiato, tale Massimo Z., era istruttore di body building in una palestra).

Risulta manifesta, nei termini che verranno successivamente chiariti, la riprovevolezza dei contegni dei convenuti e la conseguente negativa ricaduta sull’intera compagine sociale.

Oggetto del giudizio, infatti, è la valutazione economica della vanificazione – consciamente gestita dall’iniquo sodalizio instauratosi fra Me. , Bu. , Mo.  e Mr. - degli interventi preordinati alla tutela dei più deboli.

Vale la pena di notare, a consuntivo degli illeciti consumati in favore dei “falsi invalidi”, che nei fatti di causa non si constata solo la sistematica violazione di norme di legge a tutela di chi è risultato penalizzato dalla vita: viene in evidenza la sottrazione, o il ritardo, della fruizione del vantaggio riconosciuto dalla legge (assunzione presso gli uffici pubblici e possibilità di una vita professionale) da parte dei veri invalidi.

Si è cioè in presenza di assunzioni, procurate con frodi e raggiri, in danno di altri soggetti (indefiniti) che ne erano potenzialmente titolari.

A tale scopo, si era sostanzialmente costituita un’organizzazione  che trovava i suoi perni:

- nei cd “faccendieri” (estranei all’odierno giudizio, in quanto non in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione), che, nel territorio, incanalavano illecite richieste di assunzione per “chiamata diretta” in uffici pubblici da parte di soggetti non invalidi;

-in altri individui (Me.  e Mr. ), incardinati nell’Amministrazione postale, che erano sostanzialmente in grado (a prescindere dalla qualifica funzionale rivestita) di influenzare il regolare andamento dei procedimenti per “chiamata diretta” a posti impiegatizi;

-infine, in soggetti (Bu.  e Mo. ) che, nell’àmbito del servizio sanitario nazionale, apprestavano, mediante artifizi di vario genere, la documentazione atta a dimostrare una invalidità in realtà insussistente a carico degli interessati.

Alla ricostruzione descritta contribuiscono, in maniera assolutamente convergente, numerosi elementi di prova:

-le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria;

-i (numerosi) movimenti (in particolare, versamenti assegni su e fuori piazza, risultanti dai conti bancari (in particolare, nei confronti di Me.  Ya., con riferimento al conto corrente presso la Cariplo, ag. ex Ministero delle Poste).

Volano dell’organizzazione era Ya. Me.  (impiegato di settimo livello dell’Amministrazione postale), faccendiere, collettore di denaro, millantante la (improbabile) titolarità di cattedra universitaria (cfr. dichiarazioni del dott. Bu. , 13.2.96), condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione con sentenza n. 584/1998 del G.U.P. presso il Tribunale di Roma.

Secondo tutti i numerosissimi soggetti ascoltati nel procedimento (in particolare, sig. Ya. Bove) penale il Me.  (cfr. informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Sez. di Polizia giudiziaria – Carabinieri, in data 5.12.1995; cfr. pag. 2) “era colui che, presso il Ministero delle PP.TT. si adoperava a contattare le persone che potevano fare ottenere l’invalidità civile”.

Risulta dal medesimo atto soprariferito (pag. 3) che tale Cristina WW. riferiva spontaneamente che alla consegna dell’attestato con il quale era stata dichiarata invalida civile (senza che fosse stata visitata dalla commissione sanitaria presieduta dal dott. Bu. , coadiuvato dal segretario sig. Mo. ) aveva fatto seguito la corresponsione della somma contante di L. 7.000.000 nelle mani di Ya. Me. .

In data 6.2.96 il sig. Massimo Z. dichiarava (cfr. verbale agli atti) “ho parlato ..con Me.  Ya....il quale.. mi disse che poteva aiutarmi ma occorrevano dei soldi, poiché doveva farmi ottenere prima l’invalidità per poter essere assunto a chiamata diretta e poi per poter fare dei regali a chi mi doveva assumere. Al ME.  Ya. ho versato la somma di lire 40 MILIONI”; il medesimo sig. Z. (insegnante di body building) dichiarava “non sono invalido nè tanto meno ho mai fatto domanda per essere riconosciuto tale, anche se sono in possesso di un certificato di invalidità....che mi venne dato dal ME. ”.

Del medesimo tenore altre (numerose) dichiarazioni, assolutamente convergenti nel dimostrare la determinante influenza del Me.  nel conseguire la falsa certificazione sanitaria e nell’agevolare, in forza di questa, l’assunzione di soggetti non invalidi presso l’Amministrazione postale.

Fu il Me.  che, nel 1988 – 1989 (cfr. interrogatorio del dott. Bu. , in data 13.2.1996) si presentò al Bu. , chiedendo a quest’ultimo se potesse fornire “in tempi brevi dei certificati di invalidità per persone che comunque non stavano bene e per le quali mi avrebbe esibito della documentazione medica. Il Me. , presentandosi, mi disse di essere giornalista, sociologo, di insegnare all’Università e di prestare la sua opera pressa la segreteria...del Ministro Mammì”.

Il Bu.  (ripetutamente condannato -a seguito di patteggiamento- con sentenze n. 2210/97, 2496/98 e 1091/98 del Tribunale di Roma)  si prestò a “essere disponibile”; il medesimo ha dichiarato che “così iniziò un rapporto con questo signore....che sfociò, nel tempo, con il rilascio di una ventina di certificazioni di invalidità civile da lui richieste” e che “per due volte, Il Me. , mi fece dei regali consistenti in due assegni che se ben ricordo ammontavano a due-tre milioni cadauno”, nonché che “quando il Me.  mi chiedeva un certificato e mi forniva le generalità del o della beneficiaria io mi recavo da MO.  che era segretario della commissione e gli chiedevo di darmi un numero di protocollo. All’uopo gli consegnavo i dati che mi erano stati forniti ed il Mo.  tornava da me con un fascicolo o con un modello A/SAN recante o il numero di protocollo o la parte delle generalità già compilata. Il resto provvedevo personalmente a compilarlo”.

Il convenuto Mo.  (cui sono state applicate pene detentive -a seguito di patteggiamento- con sentenze n. 2211/97 e 1091/98 del Tribunale di Roma), in data 16.2.1996, ha dichiarato (cfr. verbale di interrogatorio agli atti, 16.2.1996) di aver “contribuito, regolarizzandone l’iter burocratico, a coadiuvare il dott. Bu.  nella redazione di modelli A/SAN irregolari ovvero riguardanti soggetti che non si sono mai presentati a visita medica. Io stesso, per quattro-cinque volte, ho chiesto al dott. Bu.  di apporre la firma su modelli A/SAN di persone che mi erano state raccomandate”; “il rilascio” (di falsi modelli relativi all’invalidità) “avveniva nel seguente modo: il dott. BU.  mi forniva i dati anagrafici delle persone che a lui interessavano, scritti su fogli di carta unitamente, qualche volta, a documentazione medica che attestava le malattie di cui soffrivano gli interessati. Una volta in possesso del nominativo io provvedevo a registrare il nominativo sul registro di protocollo generale dell’Ufficio invalidi civili. Fatto ciò consegnavo al BU.  una cartellina (fascicolo) con apposto il numero di protocollo, e contenente i documenti medici e il Mod. A/SAN. Dopo qualche tempo il BU.  mi restituiva il fascicolo con il Mod. A/SAN compilato e io provvedevo a eseguire la registrazione sul registro della commissione. IO non ho mai assistito ad alcuna visita medica” (di tali soggetti); “prendo atto che mi viene contestato che alcuni numeri di protocollo di invalidi corrispondono a fascicoli di altre persone. Potrebbero essere dei numeri bis che io aprivo sul registro di protocollo generale per favorire persone raccomandate”. 

La riferita informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Sez. di Polizia giudiziaria – Carabinieri, in data 5.12.1995 evidenzia che, dopo il contatto con “i procacciatori di affari locali”, entravano in scena (cfr. pag. 11) Me.  e Mr. , che procuravano le documentazioni mediche (false) e, nella loro qualità di impiegati in servizio presso la segreteria del Ministro delle Poste, favorivano le illecite assunzioni.

Va peraltro osservato che, nel quadro descritto, la figura del Mr.  (condannato a un anno e 10 mesi di reclusione con sentenza n. 584/1998 del G.U.P. presso il Tribunale di Roma) appare essenzialmente caratterizzata dai contorni tipici del collaboratore: complice minore, a lui erano demandati dal verosimile coordinatore dell’organizzazione (Me. ) compiti materiali, come quello (cfr. pag. 2 dell’informativa) di accompagnare gli interessati a fare le visite e le radiografie (cfr. verbale di interrogatorio di Egidio N. ).

Gli atti di causa concordano nell’evidenziare che il dott. Bu. , avendo aderito alle scellerate proposte del Me. , risultava, soprattutto in ragione delle sue funzioni di presidente della commissione sanitaria, l’elemento propulsore nei falsi accertamenti sanitari demandati a quest’ultima.

Il Bu.  demandava al sig. Mo.  (segretario della commissione) l’approntamento dei falsi materiali (come, a puro titolo esplicativo, falsi numeri di protocollo, false attestazioni), che diligentemente il predetto impiegato disponeva (si noti che il Bu. , nel tentativo di alleggerire la propria posizione, aveva dichiarato che “il responsabile dei fascicoli era il Segretario Mo.  Xb.  che li consegnava poi, dopo la visita, all’ufficio amministrativo” (pag. 4, dichiarazioni rese il 3.6.1995).

Da quanto esposto risulta che i convenuti, con più attività convergenti al medesimo risultato illecito, hanno volutamente concorso a costituire una situazione iniqua, ripugnante alla coscienza comune, vòlta ad avvantaggiare taluni in danno di soggetti permanentemente penalizzati dal punto di vista dell’integrità fisica.

Tutti gli incolpati hanno agito in pertinace e continuata violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio,  consapevolmente cospirando al fine di aggirare rilevanti finalità di tutela sociale.

In tal modo chiariti i ruoli svolti dai convenuti, nonché i contorni del loro sodalizio, questo Collegio è chiamato a delimitare l’area relativa all’impatto dannoso, tenendo conto che la procedente Procura ha indicato elementi per la quantificazione del danno finanziario, che appare, peraltro, insuscettibile di esatta quantificazione.

Questo giudice è pertanto chiamato a definire i contorni economici del danno in base alla valutazione equitativa dettata dall’art. 1226 c.c., in primo luogo considerando che la negata assunzione di soggetti realmente invalidi ha direttamente provocato un rilevante aggravio di oneri assistenziali a carico  dello Stato, che non sarebbero stati erogati (ovvero sarebbero stati versati in parte) in costanza di un rapporto impiegatizio.

Nella fattispecie, inoltre, i convenuti hanno operato in diretta lesione dei principi costituzionali (in questo caso di immediata applicazione) recati dalla Carta Costituzionale della Repubblica agli artt. 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 97 (buon andamento della pubblica Amministrazione).

Da ciò consegue l’esigenza di riparazione del pregiudizio “diffuso” alla finanza pubblica.

L’accertato danno erariale trova pertanto due indici in relazione ai quali operare una quantificazione:

1. oneri finanziari ricadenti sulla collettività per l'assistenza degli invalidi civili - derivanti dalla mancata assunzione di questi ultimi (in numero di 31), posto che l'illecita occupazione di un posto di invalido determina, in sostanza, l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido “vero”, sicché, dal punto di vista  meramente finanziario, un pregiudizio va già rinvenuto nell'erogazione del trattamento assistenziale spettante all'invalido non chiamato all'impiego (che continua ad essere corrisposto in luogo del trattamento di attività, stante il complesso di assunzioni impiegatizie in frode alla legge);

2. riflessi della voluta distorsione dell’apparato amministrativo per finalità ripugnanti alla pubblica coscienza, sul piano diffuso dell’economia nazionale.

Quanto al primo dei profili descritti, il danno erariale trova un indice (ma non una esatta quantificazione) nell'onere assistenziale pro-capite annuale per ciascun invalido non assunto, pari a L. 4.770.000, moltiplicato per il numero di persone indebitamente assunte per effetto dei dedotti illeciti (con ulteriore moltiplicazione per gli anni di presunta prestazione di servizio da parte dei soggetti abusivamente avvantaggiati).

Circa il secondo profilo, il mancato conseguimento del risultato prefissato all’azione dei pubblici poteri costituisce danno risarcibile, costituendo l’avviamento al lavoro pubblico -in favore di soggetti invalidi- interesse meritevole di specifica tutela.

La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, in questo senso, il principio generale che fissa l’obbligo di risarcire l’interesse (qualificato) della P.A. ingiustamente leso da parte del pubblico funzionario.

Giova ancora una volta rammentare che la quantificazione del danno finanziario all’attività dei pubblici uffici (da riferire, in particolare, al Ministero dell’Economia, all’Amministrazione delle Poste e della Sanità) riposa in una valutazione assolutamente equitativa.

E’ infine allegato dalla procedente Procura il pregiudizio derivante dal danno all’immagine sofferto dalla Pubblica Amministrazione.              

In tale contesto è da constatare la evanescenza dei contorni tra il danno all’immagine, che questo Collegio intende considerare, e la lesione di interessi collettivi riguardanti beni immateriali affidati alla cura di strutture pubbliche.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è saldamente attestata nel precisare che la Pubblica Amministrazione è titolare di diritti non patrimoniali, la cui vulnerazione esige una riparazione che può trovare concreta realizzazione anche mediante l’attribuzione di una somma di denaro.

In questa particolare prospettiva, il danno all’immagine si sostanzia nella perdita di prestigio della personalità pubblica dell’Amministrazione che, seppur priva di definiti connotati finanziari, è, tuttavia, suscettibile di valutazione patrimoniale.

Tale pregiudizio è la diretta conseguenza degli ingannevoli comportamenti dei convenuti e dei raggiri da questi ultimi effettuati, con influenza significativa sul decoro dei pubblici uffici.

Nel quantificare il danno erariale, conclusivamente, nella sua sommatoria di pregiudizio “finanziario”, di pregiudizio “diffuso” alla P.A. e di vulnerazione all’immagine di quest’ultima, questo giudice  ritiene congrua la valutazione di ¤ 550.000,00, da ripartirsi, in ragione dei differenti apporti causali dei convenuti, come segue:

La misura di tale risarcimento appare a questo giudicante equa anche tenendo conto del mantenimento dei posti di lavoro conservati dai “falsi invalidi”, circostanza che rafforza l’antidoverosità delle condotte dei convenuti nel determinare l’ingiustizia permanente e la correlata distorsione dei fini preordinati dal legislatore, mediante l’attribuzione di vantaggi ingiusti in favore di chi continua a rivestire qualifiche e prerogative in abusiva sostituzione di altri soggetti aventi titolo.

In tale contesto, non vi è alcuno spazio per ipotizzare, come richiesto in via subordinata dall’avv. P. nel corso dell’odierna udienza, una riduzione dell’addebito.

                                                P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

CONDANNA

somme comprensive di rivalutazione monetaria, più interessi dalla data di pubblicazione della sentenza  fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì gli stessi, in parti uguali, al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in,  ¤ 5.515,29 (cinquemilacinquecentoquindici/29).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23.3.2009

Links