Principio di rilievo
Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, ha chiarito come il diritto di accesso sia prevalente rispetto alla esigenza di riservatezza ogni volta che esso sia necessario per la difesa di interessi del richiedente giuridicamente rilevanti, come in presenza dell’interesse a verificare l’effettiva equivalenza tra le proprie specialità medicinali brevettate e quelle generiche fatte oggetto di richiesta di a.i.c..
Epilogo
Alla società richiedente, veniva riconosciuto il diritto di accedere alle domande delle imprese controinteressate, corredate dagli studi sulla bioequivalenza o dalle prove alternative finalizzate comprovanti l’identità della composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze attive inserite nel medicinale equivalente, rispetto a quelle del medicinale del cui brevetto era titolare l’azienda che aveva richiesto l’accesso.
Vanno invece esclusi dall’accesso le descrizioni sommarie del processo di produzione dei preparati equivalenti, sussistendo il prevalente interesse alla riservatezza circa i metodi di produzione.