Medici: Illecita prescrizione di farmaci in favore di pazienti esenti da ticket.

Contributed by Admin on 29 Ago 2011 - 11:00

A seguito di indagini era emerso che un medico di assistenza primaria aveva prescritto un gran numero di farmaci a favore di pazienti esentati dal pagamento del ticket. Il sanitario era giunto a prescrivere fino a 273 confezioni di medicinali in un trimestre ad un solo paziente e, addirittura, 14 confezioni in una sola giornata. La maggior parte delle ricette erano state presentate da una certa farmacia alla ASL per ottenere il relativo rimborso.
Il medico di famiglia, interrogato dai militari della Guardia di Finanza, aveva dichiarato che i fatti inerenti all’anomala prescrizione di farmaci non potevano essergli addebitati in quanto imputabili alla sua infermiera con funzioni di segretaria, la quale aveva ammesso di aver contraffatto le ricette, in parte compilando arbitrariamente quelle già firmate in bianco e conservate in ambulatorio, in parte sottraendo altre ricette e falsificando la sottoscrizione

Corte dei Conti – Sez. Giur. Piemonte – Sent. n. 57 del 15.03.2011

FATTO

La Guardia di Finanza con nota del 16.05.2003 segnalava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che a carico, tra gli altri, del Dr. A. G. erano stati accertati i reati di cui agli articoli 640, comma 2, e 648 del Codice Penale; in particolare, è emerso che il nominato, in qualità di medico di famiglia in servizio nella città di Torino, aveva prescritto un gran numero di farmaci a favore di pazienti esentati dal pagamento del ticket, giungendo a prescrivere fino a 273 confezioni di medicinali in un trimestre ad un solo paziente e, addirittura, 14 confezioni in una sola giornata. E’ stato appurato all’esito delle indagini, inoltre, che la stragrande maggioranza di quelle ricette erano state presentate dalla farmacia di G. S. alla ASL nr. OMISSIS per ottenere il relativo rimborso.

In data 07.11.2003 il predetto A., interrogato dai militari del Corpo della Guardia di Finanza, dichiarava che i fatti inerenti all’anomala prescrizione di farmaci non potevano essere a lui addebitati in quanto imputabili alla sua infermiera con funzioni di segretaria, tale M. R., la quale aveva ammesso di aver contraffatto le ricette in questione, in parte compilando arbitrariamente quelle già firmate in bianco dal suddetto medico e conservate in ambulatorio, in parte sottraendo altre ricette e falsificando la sottoscrizione del sanitario in parola.

Dalle successive dichiarazioni rese dal citato A., sarebbe risultato, nell’ottica della contestazione formulata dall’Ufficio Requirente, che la sua segretaria compilava autonomamente le ricette destinate ai pazienti cronici, che egli stesso le consegnava già firmate; sarebbe stato accertato, inoltre, che il prefato medico non svolgeva alcun tipo di controllo sulle modalità di utilizzo dei ricettari in bianco affidati alla segretaria R., che non verificava come la suddetta compilava le ricette già firmate dal medesimo e che non aveva provveduto a predisporre, per ciascun paziente, una scheda riepilogativa circa il tipo ed il numero delle confezioni di medicinali prescritti.

Nell’ambito delle indagini in parola veniva coinvolto anche il Dr. G. S., titolare dell’omonima farmacia, atteso che dagli accertamenti era emerso che la menzionata segretaria del Dr. A., anche avvalendosi di tale A. M., si rivolgeva con assiduità alla richiamata farmacia S. per ottenere grandi quantitativi di farmaci presentando le ricette dalla stessa contraffatte. Al riguardo, i dipendenti della citata farmacia ammettevano che la predetta R., in prima persona o tramite il nominato M., ritirava grandi quantitativi di farmaci, fino a dieci ricette per volta. Le ricette contraffatte, apparentemente riconducibili alle prescrizioni del Dr. A., venivano presentate dal titolare della farmacia, odierno convenuto, ad avviso di parte pubblica pienamente consapevole degli illeciti commessi dalla R. ed in concorso con la stessa, alla ASL nr. OMISSIS ai fini del rimborso, inducendo in tal modo in errore i funzionari del Servizio farmaceutico e dell’Ufficio economico finanziario, sul rilievo che i medicinali prescritti nelle citate ricette contraffatte non erano destinati ai pazienti ma rimanevano nella disponibilità della menzionata infermiera.

In funzione delle testimonianze rese da alcuni assistiti del nominato A., in ordine al tipo ed al quantitativo di farmaci ordinariamente e effettivamente utilizzati per la cura delle proprie patologie, è emerso, secondo la tesi della Procura Regionale attrice prospettata nell’atto di citazione, che il totale della spesa indebitamente sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo dal 2000 al 2003, ammonta complessivamente ad Euro 78.613,21, al netto del ticket, somma risultante dall’importo rimborsato alla farmacia S., pari ad Euro 50.326,43, e da quello incassato dalle altre farmacie i cui titolari erano assolutamente ignari degli illeciti in precedenza tratteggiati, pari ad Euro 28.286,78, a fronte della vendita di farmaci in realtà non assunti dagli assistiti, tenendo conto, tra l’altro, che un quantitativo ingente di confezioni di medicinali, del valore di circa 7.000 Euro, è stato rinvenuto a seguito di perquisizione nell’abitazione dove dimorava la menzionata R..

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in data 20.01.2006, formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, dei predetti R., S. ed A.; l’ASL nr. OMISSIS si costituiva parte civile nel procedimento penale, accettando successivamente dalla suddetta segretaria un risarcimento dei danni completamente satisfattivo di Euro 20.000,00.

Il procedimento penale in parola si concludeva con la condanna dei primi due imputati; in particolare, mentre la citata R., la cui Sentenza è divenuta irrevocabile, ha scelto il rito speciale del patteggiamento, il nominato S. è stato condannato, a seguito del rito ordinario, con la Sentenza del Tribunale di Torino, I Sezione Penale, del 16.06.2008, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, nonché al pagamento alla parte civile ASL nr. 3 di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 28.000,00; avverso tale pronuncia il medesimo ha interposto tempestivamente appello. Relativamente alla posizione del menzionato A., il Tribunale di Torino, in data 06.05.2006, disponeva l’archiviazione.

Ravvisata, in relazione ai fatti in trattazione, l’esistenza di profili di responsabilità a carico dei due sanitari A. e S., odierni convenuti, a titolo di danno patrimoniale e di danno all’immagine cagionati alle competenti A.S.L., e quindi, alla Regione Piemonte, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte ha emesso nei confronti degli stessi l’invito a dedurre previsto dall’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. Alla contestazione di danno sono pervenute controdeduzioni, ed è stata altresì disposta, previa richiesta personale, l’audizione diretta; le giustificazioni addotte, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi di addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 30.09.2008, con cui veniva contestato l’importo di Euro 50.326,43, quale danno patrimoniale in senso stretto, addebitato al nominato S., a titolo di dolo, in via principale per l’intero, ed al citato A., a titolo di colpa grave, in via sussidiaria per l’intero, l’importo di Euro 28.286,78, quale ulteriore danno patrimoniale in senso stretto, addebitato al solo A., a titolo di colpa grave, in via esclusiva per l’intero, l’importo di Euro 10.000,00, quale danno all’immagine, addebitato al prefato S., a titolo di dolo, in via principale per l’intero, ed al suddetto A., a titolo di colpa grave, in via sussidiaria per l’intero e l’importo di Euro 5.000,00, quale danno all’immagine, addebitato al solo A., a titolo di colpa grave, in via esclusiva per l’intero, per un totale complessivo di Euro 93.613,21 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell’Udienza di discussione del giudizio il convenuto A. si è costituito con il patrocinio dell’Avvocato Roberto LONGHIN, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 14.04.2009, mentre il convenuto S. si è costituito con l’assistenza tecnica degli Avvocati Carlo MERANI e Roberto SERVENTI, depositando il relativo atto in data 23.04.2009.

Nel libello difensivo il legale del convenuto A., nel contestare in radice la fondatezza della domanda attrice, da una parte, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 47 del R.D. nr. 1038 del 1933, con la chiamata in giudizio della predetta R., ritenuta la principale e diretta responsabile degli illeciti, e, comunque, la necessità di scomputare la quota di responsabilità alla stessa riconducibile, oggetto di possibile richiesta dinanzi al Giudice ordinario, nonché l’esigenza di dedurre dall’importo complessivo del danno contestato da parte pubblica la somma di Euro 20.000,00, corrisposta a titolo risarcitorio dalla prefata segretaria a favore della A.S.L. nr. OMISSIS. di Torino, come risulta dalla relativa bolletta di versamento all’Istituto tesoriere dell’Ente danneggiato in data 05.03 2006, dall’altra, ha eccepito la prescrizione dell’azione, il difetto del nesso causale, la carenza della colpa grave e l’insussistenza del danno all’immagine, deducendo in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo, il carattere sussidiario dell’eventuale responsabilità del proprio assistito, la necessità di individuare in modo preciso la quota del danno imputabile al medesimo ed il diritto di regresso interno nei confronti del nominato S. in forza del titolo riveniente dalla Sentenza penale di condanna.

La difesa del convenuto S. ha formulato nella memoria di costituzione, in via pregiudiziale, istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, mentre nel merito ha eccepito la carenza del nesso causale, il difetto del dolo e della colpa grave, la mancanza di elementi probatori a carico del proprio assistito, contestando la quantificazione del danno patrimoniale in senso stretto e la sussistenza del danno all’immagine; in via subordinata ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo.

Nel corso dell’articolata discussione sviluppatasi nell’ambito della precedente Udienza del 14.05.2009, l’Avvocato LONGHIN, dopo aver richiamato integralmente l’atto scritto, ha ribadito la richiesta di integrazione del contraddittorio ed ha prospettato una serie di argomentazioni per affermare la giurisdizione di questa Corte nei confronti della nominata R., evidenziando che la quasi totalità delle ricette utilizzate per procurarsi le confezioni di medicinali sono state sottratte dalla citata segretaria che ha falsificato la firma del proprio assistito; il difensore, inoltre, ha insistito in ordine al diritto di regresso interno.

L’Avvocato MERANI, nel confermare tutte le censure sollevate nella memoria di costituzione, ha sottolineato l’opportunità di sospendere il giudizio sino alla definizione del procedimento penale, sul rilievo che il proprio assistito, il quale non ha mai riconosciuto la propria responsabilità nella vicenda in questione, potrebbe essere assolto in appello con formula piena, essendo la pronuncia di condanna di primo grado basata esclusivamente su elementi indiziari che si prestano a diverse letture; nel merito ha evidenziato che le testimonianze rese nel procedimento penale dai collaboratori del nominato S. non forniscono alcun elemento oggettivo a carico del medesimo, che non sussiste a carico del farmacista l’obbligo di farmaco vigilanza, che non vi è stato alcun accordo con la suddetta infermiera del convenuto A., che manca del tutto il movente in quanto il guadagno connesso ai medicinali acquistati attraverso le ricette presentate dalla R. è minimo e che, infine, quest’ultima aveva un interesse concreto ed effettivo a procurarsi le confezioni di medicinali, atteso che presso la sua abitazione sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di farmaci ed attrezzature sanitarie.

La rappresentante della Procura Regionale si è opposta alla domanda di sospensione del giudizio ed alla richiesta di integrazione del contraddittorio, mettendo in risalto il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti della R., considerato, tra l’altro, che la stessa non poteva esercitare alcun potere di rilevanza pubblicistica ma soltanto mansioni esecutive e burocratiche e che l’incarico di collaboratrice del citato A. le è stato conferito dal medico in parola e non certamente dall’Ente pubblico danneggiato; il Sostituto Procuratore Generale ha precisato, infine, che il danno complessivo contestato nell’atto di citazione è stato generato all’origine dalla condotta assolutamente negligente ed imprudente del menzionato A. e che l’istanza di regresso interno avanzata dall’Avvocato LONGHIN deve ritenersi inammissibile.

All’esito della suddetta Udienza del 14.05.2009 la Sezione ha adottato l’Ordinanza nr. 31/2009 del 12.06.2009, con la quale, in accoglimento dell’istanza formulata dalla difesa del nominato S., ha disposto la sospensione del giudizio fino alla pubblicazione della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino nel procedimento penale a carico del convenuto in parola.

La Corte di Appello di Torino, con Sentenza nr. 1424/10 del 27.05.2010, ha confermato nelle sue linee essenziali l’affermazione di responsabilità operata dal Tribunale di primo grado per i reati ascritti al prefato S., rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, in funzione della declaratoria di prescrizione in ordine ai reati di ricettazione commessi sino al 15.04.2000 e dei reati di truffa perpetrati sino al 30.06.2002; in relazione alla pubblicazione della predetta pronuncia la Procura Regionale, con istanza depositata in data 17.06.2010, ha chiesto nei termini previsti dall’articolo 297 del C.P.C. la riassunzione del giudizio e la fissazione di nuova Udienza, individuata dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale in data odierna.

I legali del convenuto S., gli Avvocati Carlo MERANI e Roberto SERVENTI, in previsione della nuova Udienza hanno depositato, in data 22.12.2010, una seconda comparsa conclusionale, con cui, nel ribadire tutte le argomentazioni dedotte nella precedente memoria, hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio fino alla completa definizione con Sentenza passata in giudicato del procedimento penale R.G. 03.4133.3/2010 a carico del proprio assistito, attualmente pendente presso la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, mentre nel merito si sono sostanzialmente rimessi alle eccezioni sollevate nel primo libello difensivo, insistendo, tra l’altro, nell’ottica della quantificazione del danno patrimoniale, sulla richiesta di deduzione dall’eventuale risarcimento riconosciuto nel presente giudizio dell’importo di Euro 28.000,00, liquidato a favore della A.S.L. nr. OMISSIS. di Torino, in sede di provvisionale, nel relativo procedimento penale.

Nel corso dell’articolata discussione svoltasi nell’ambito della presente Udienza l’Avvocato LONGHIN, dopo aver richiamato integralmente la memoria di costituzione, ha insistito sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della citata R., evidenziando, al riguardo, che la stessa deve considerarsi legata dal rapporto di servizio con l’Amministrazione danneggiata, sul rilievo, tra l’altro, che la Sentenza penale di condanna le ha attribuito la qualifica di pubblico ufficiale e che l’infermiera in parola, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. nr. 270 del 2000, recante Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di famiglia sottoscritto in data 09.03.2000, era abilitata nella veste di collaboratrice dello studio medico alla compilazione delle ricette per i malati con patologie croniche. Il legale, inoltre, ha precisato che l’azione promossa dalla Procura Regionale, con riferimento all’atto di costituzione in mora ed all’invito a dedurre, entrambi notificati nel maggio 2008, è incorsa nella prescrizione quinquennale, considerato che il proprio assistito aveva inviato alla A.S.L. competente, già nel marzo dell’anno 2003, una lettera in cui aveva chiarito che il danno non poteva essere a lui imputato, contestando gli importi di spesa da prescrizione farmaceutica; in tale ottica, il difensore ha formulato specifica istanza di acquisizione della predetta missiva, ai sensi dell’articolo 210 del Codice di Procedura Civile. Il patrono del convenuto A., infine, ha sottolineato che il prefato sanitario ha lasciato alla propria collaboratrice soltanto 4 o 5 ricette firmate in bianco per ogni semestre, mentre tutte le altre sono state disconosciute e, quindi, falsificate dalla R., con l’effetto che la particolare callidità nel comportamento di quest’ultima esclude la possibilità di ravvisare una negligenza nell’attività del proprio assistito, che difetta il nesso causale sia per il danno patrimoniale che per il pregiudizio all’immagine, tenuto conto che la condotta dolosa della R. assorbe l’eventuale colpa del medico e che, in relazione alla quantificazione del danno patrimoniale, occorre dedurre la somma di Euro 20.000,00 versata dalla menzionata infermiera.

L’Avvocato MERANI, dopo essersi richiamato integralmente alle deduzioni prospettate nelle due comparse conclusionali, ha ribadito l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della Sentenza penale definitiva, mettendo in luce la circostanza secondo cui la pronuncia della Corte di Cassazione verte proprio sulla qualificazione dell’elemento soggettivo nell’ambito delle fattispecie di reato contestate, mentre nel merito ha affermato che non vi è stato, da parte del proprio rappresentato, alcun accordo con la suddetta R., né, tanto meno, può ravvisarsi nel suo comportamento il requisito della colpa grave.

La rappresentante dell’Ufficio Requirente si è opposta, in via preliminare, alla richiesta di integrazione del contraddittorio, atteso che non è sostenibile il rapporto di servizio della R. con l’Amministrazione danneggiata, e, di conseguenza, la giurisdizione di questa Corte, in quanto la convenzione è stata stipulata dalla A.S.L. con il convenuto A. e l’infermiera in parola ha svolto esclusivamente mansioni esecutive, all’istanza di sospensione del giudizio, considerato che tutte le deduzioni difensive formulate nella presente controversia sono state disattese dalle Sentenze del Tribunale e della Corte di Appello, nonché all’istanza di acquisizione della lettera sopra indicata, reputando la documentazione irrilevante ai fini dello scrutinio inerente alla prescrizione dell’azione avviata da parte pubblica. Il Sostituto Procuratore Generale, inoltre, ha precisato che il dolo nel giudizio contabile, relativamente alla posizione del predetto S., non equivale al dolo di matrice penale, che il convenuto A., quale titolare dello studio medico e datore di lavoro, risponde per l’operato dei propri ausiliari, che il menzionato sanitario ha tenuto un comportamento estremamente disinvolto, tanto che ha firmato alcune ricette in bianco consegnandole alla R., e che, infine, gli unici conteggi rilevanti ai fini della liquidazione del danno patrimoniale sono quelli esperiti nel presente giudizio.

Seguivano brevi repliche dei difensori dei due convenuti, durante le quali, da una parte, l’Avvocato LONGHIN, al fine di suffragare ulteriormente la tesi della giurisdizione di questa Corte nei confronti della nominata R., ha citato l’articolo 45 del suddetto accordo collettivo nazionale, il cui punto B4 prevedeva l’indennità di collaboratore di studio medico, dall’altra, l’Avvocato MERANI ha ribadito che nella condotta del proprio assistito non è ravvisabile il dolo, e, comunque, la Procura Regionale non ha addotto sufficienti elementi di prova per avvalorare il descritto assunto, avendo richiamato esclusivamente le risultanze del processo penale.

Considerato in DIRITTO

Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, la controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, le fattispecie di danno patrimoniale e di danno all’immagine che sarebbero scaturite dalla condotta, rispettivamente a titolo di dolo e di colpa grave, dei convenuti S. ed A., in relazione agli illeciti sistematici posti in essere dalla suddetta R. per procurarsi ingenti quantitativi di medicinali mediante ricette contraffatte, ormai definitivamente acclarati in sede penale.

Prima di passare al merito della controversia, il Collegio deve farsi carico di affrontare le diverse questioni pregiudiziali che sono state sollevate dalle difese dei due convenuti.

In merito alla richiesta di integrazione del contraddittorio, finalizzata ad evocare in giudizio la prefata R., la Sezione è dell’avviso che la stessa non possa trovare accoglimento per difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti della collaboratrice in questione.

Nonostante le recenti e ripetute aperture manifestatesi in seno alla giurisprudenza di questa Corte, avallate anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, relativamente all’individuazione dei criteri volti ad accertare, in concreto, la sussistenza del rapporto di servizio tra il soggetto privato e l’Amministrazione danneggiata, fattore idoneo a radicare la cognizione del Giudice contabile, occorre sottolineare come sia rimasto sempre fermo e granitico il principio cardine in materia, secondo cui il rapporto di servizio si configura soltanto quando una persona fisica, o anche giuridica, venga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da prescrizioni di rilievo pubblicistico, così da divenire, sebbene a tempo determinato, vero e proprio compartecipe fattivo dell’azione amministrativa. In altre parole, per la verifica della sussistenza del rapporto di servizio, non è sufficiente addurre l’effettuazione da parte del soggetto privato di attività a vantaggio o a beneficio dell’Ente pubblico, ma è necessario dimostrare l’inserimento di tale soggetto, quanto meno funzionale, nell’apparato amministrativo, con affidamento di compiti specifici da esercitare per conto dell’Amministrazione e con l’osservanza delle regole proprie di tale struttura; in tale contesto, l’esistenza del rapporto di servizio, presupposto per il sorgere della giurisdizione contabile, deve essere apprezzata e valutata tenendo conto dei principi che inducono la Pubblica Amministrazione a svolgere i propri compiti tramite soggetti privati non inseriti organicamente nella struttura amministrativa (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza nr. 23599 del 2010, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 623 del 2010).

Con tali premesse, nella presente fattispecie devoluta alla cognizione del Collegio difetta qualsiasi riscontro di inserimento della predetta R. in un procedimento amministrativo; con maggiore ampiezza esplicativa, preme sottolineare che la segretaria in parola non solo non era inserita nell’apparato organizzativo pubblico, ma non ha svolto attività rette da regole proprie della funzione amministrativa. Il rapporto di servizio sussiste certamente in ordine alla figura del convenuto A., per quanto concerne l’attività di certificazione medica e di prescrizione di medicinali, in virtù della convenzione sottoscritta dal medesimo con il Servizio Sanitario nazionale, ma, al contrario, nessuna relazione funzionale, diretta o indiretta, può essere teorizzata, nemmeno in senso lato, tra l’Amministrazione danneggiata e la nominata R., considerato, tra l’altro, che la suddetta infermiera non poteva esercitare alcun potere di rilevanza pubblicistica ma soltanto mansioni esecutive e burocratiche e che l’incarico di collaboratrice di studio le è stato conferito dal medico in parola e non dall’Ente che ha subito il pregiudizio. Anche gli elementi messi in risalto dalla difesa del convenuto A., tra cui la qualificazione nella Sentenza penale della predetta infermiera come pubblico ufficiale, la previsione di una specifica indennità per il collaboratore di studio medico, fissata dall’articolo 45 del menzionato D.P.R. nr. 270 del 2000, nonché la possibilità, da parte della stessa, di compilare le ricette per i malati affetti da infermità croniche, rappresentano, a parere di questi Giudici, fattori di carattere formale non sufficienti a scalfire la circostanza oggettiva e sostanziale, dall’elevato valore ermeneutico, legata alla posizione subordinata di semplice ausiliaria nell’ambito dello studio medico intestato al convenuto A., con compiti meramente esecutivi e marginali, della citata R.. In conclusione, reputa il Collegio che il descritto comportamento illecito della segretaria, ormai definitivamente acclarato in sede penale, non appare idoneo, alla luce dei canoni interpretativi che si sono consolidati in giurisprudenza, ad integrare gli estremi di un rapporto di servizio di fatto con l’Amministrazione danneggiata, sul rilievo che nel caso specifico, per un verso, manca qualsiasi riscontro di inserimento funzionale, capace di calarla all’interno dei meccanismi gestionali dell’Ente, della richiamata R. nell’ambito della struttura pubblica che ha sopportato il nocumento patrimoniale, per altro verso, l’avere agito in qualità di semplice collaboratrice dello studio medico, stante la sua estraneità al procedimento amministrativo di spesa, esclude la possibilità di postulare il sorgere a suo carico di una responsabilità erariale, atteso che l’attività demandata alla suddetta infermiera non si configura quale compartecipazione al menzionato processo deliberativo della spesa.

Indipendentemente dalla suddetta asserzione, e rimanendo assolutamente integra l’affermazione in merito al difetto di giurisdizione nei confronti della collaboratrice in questione, il Collegio intende evidenziare sin d’ora, anticipando alcune delle argomentazioni che saranno esplicitate nei passaggi della motivazione afferente al merito della controversia, che occorre tuttavia dedurre dagli importi contestati dalla Procura Regionale a titolo di pregiudizio patrimoniale, come correttamente dedotto dall’Avvocato LONGHIN, la somma di Euro 20.000,00 che dagli atti risulta effettivamente versata dalla R. a beneficio della A.S.L. nr. OMISSIS.; la suddetta riduzione si rende necessaria sia per evitare una duplicazione di risarcimento a favore dell’Ente danneggiato, sia per tenere conto, in astratto, del contributo causale comunque riconducibile alla condotta della citata infermiera, essendo evidentemente unica la fattispecie esiziale da cui è derivato il pregiudizio, pur in presenza di una scissione in punto di giurisdizione relativamente ai diversi soggetti coinvolti.

La richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla difesa del convenuto S. non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere rigettata.

Al riguardo, giova rammentare la circostanza secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, deve ritenersi che, nella disciplina dei rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, trovi applicazione il canone di separatezza ed autonomia di ciascun giudizio rispetto all’altro, essendo ormai venuto meno il principio di pregiudizialità necessaria già previsto dal non riproposto articolo 3, ultimo comma, del vecchio Codice di rito in ambito penale, il quale espressamente estendeva ai giudizi davanti alla giurisdizione amministrativa l’obbligo di sospensione ogni qualvolta la cognizione del reato influisse sulla definizione della controversia. In tale contesto, non sfugge alla Sezione, peraltro, che l’articolo 295 del Codice di Procedura Civile, in materia di sospensione, già invocato dal Collegio nel corpo della citata Ordinanza nr. 31/2009 del 12.06.2009, risponde all’esigenza di scongiurare il prodursi di giudicati contrastanti; nondimeno la norma, specialmente all’indomani del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, deve essere interpretata in modo restrittivo e circoscritta nell’applicazione ai soli casi in cui sia effettivamente impossibile addivenire ad una pronuncia sul merito del giudizio in mancanza della preventiva definizione di una “res iudicanda” rimessa ad un Giudice differente; prima di sospendere il processo ogni Giudicante è quindi tenuto a verificare, con attento rigore, se in concreto non sussistano i presupposti per una rapida conclusione del giudizio attraverso l’immediata decisione della controversia.

Ciò chiarito, il Collegio non ravvisa l’opportunità di sospendere nuovamente il giudizio sino alla definizione del procedimento penale dinanzi alla Suprema Corte, in quanto, a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha sostanzialmente confermato, con dovizia di argomentazioni, la pronuncia del Tribunale in primo grado, ritiene di disporre di validi e sufficienti elementi, rivenienti dal processo penale in questione nell’ambito del quale sono state, peraltro, vagliate e disattese la maggior parte delle censure sollevate dalla difesa nella presente controversia, ai fini del proprio libero convincimento in merito alla dinamica dei fatti demandati all’esame della Sezione.

Anche la richiesta di acquisizione di documentazione, ai sensi dell’articolo 210 del Codice di Procedura Civile, avanzata dalla difesa del convenuto A., non merita accoglimento, atteso che, in ogni caso, pur volendo considerare come effettivamente pervenuta alla A.S.L. nr. 2 la missiva del 06.03.2003 inviata dal prefato sanitario, la stessa non si appalesa decisiva ai fini della delibazione inerente all’eccezione di prescrizione.

Proprio la deduzione di prescrizione di cui sopra, alla quale si collega la citata istanza, deve essere respinta per un duplice, coesistente motivo.

La difesa del predetto A. ha precisato che sia l’atto di costituzione in mora emesso dalla Procura Regionale, sia l’invito a dedurre, entrambi notificati al proprio assistito nel maggio dell’anno 2008, sarebbero stati adottati dopo il perfezionamento della prescrizione quinquennale dell’azione, tenuto conto che la stessa decorre dal momento in cui l’Amministrazione danneggiata ha ricevuto la lettera del 06.03.2003.

In primo luogo, anche volendo ammettere, a tutto concedere alla tesi dell’Avvocato LONGHIN, che la A.S.L. nr. 2 avesse preso cognizione della lettera del 06.0OMISSIS..200OMISSIS. trasmessa dal convenuto A., il contenuto della missiva, di per sé, non poteva determinare, ad avviso del Collegio, l’esordio della prescrizione quinquennale, trattandosi di fattispecie relativa ad occultamento doloso del danno, correlata alla commissione di illeciti penalmente rilevanti, con il corollario che in siffatta evenienza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, la prescrizione decorre solo dalla scoperta del nocumento, quindi non dalla conoscibilità obiettiva bensì dalla conoscenza effettiva dei fatti che hanno cagionato il pregiudizio. Il termine scoperta utilizzato dal legislatore presuppone necessariamente il previo accertamento dell’Amministrazione danneggiata circa la sussistenza di un nocumento certo, concreto ed attuale, mentre i dati e le informazioni rappresentati dal sanitario in parola con la richiamata lettera non erano in grado di suffragare le descritte caratteristiche del pregiudizio, ma erano al più sufficienti, come notizia di eventuale danno, per avviare, o, comunque, integrare la conseguente attività di controllo e riscontro in sede amministrativa; eloquenti, in tale direzione, appaiono alcune affermazioni espresse dal nominato A. nei punti OMISSIS. e 4 della missiva sopra indicata: “ritengo operazione particolarmente difficile quella di una verifica della legittimità utilizzativa dei farmaci ottenuti dai pazienti”, o anche “confidando aver esaustivamente chiarito la situazione e ferma rimanendo la possibilità di approfondimento delle ricette”. Del resto, con riferimento al decorso della prescrizione nelle ipotesi di fattispecie penalmente rilevanti, la giurisprudenza prevalente ritiene che l’esordio della stessa debba essere ancorato, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, al momento in cui interviene la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero penale (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 28 del 2002, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 10 del 2002, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 45 e nr. 57 del 2007, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 199 del 2009 e nr. OMISSIS.05 del 2010, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 772 del 200 OMISSIS., Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 100 del 2005 e nr. 96 del 2010); nel procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti dei nominati S., A. e R., la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata in data 20.01.2006, per cui l’atto di citazione deve considerarsi assolutamente tempestivo.

In secondo luogo, in merito all’interruzione della prescrizione dell’azione di responsabilità, giova sottolineare che, secondo la pacifica giurisprudenza, la costituzione parte civile dell’Amministrazione danneggiata nel procedimento penale, instaurato per gli stessi fatti da cui origina il nocumento erariale, produce tale effetto sino alla definizione del giudizio penale (ex multis Sezioni Riunite, Sentenze nr. 5 del 1997 e nr. 8/QM/2004, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. OMISSIS. del 2006, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 25OMISSIS. del 200OMISSIS., III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 18OMISSIS. del 1997, nr. 21OMISSIS. del 2006 e nr. 305 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 96 del 2010); la costituzione di parte civile della A.S.L. nr. OMISSIS nel relativo procedimento penale ha, quindi, interrotto il decorso della prescrizione certamente prima dello spirare del quinquennio a partire dalla scoperta del fatto dannoso.

Passando al merito della controversia, una volta completata la disamina delle questioni pregiudiziali, la Sezione procederà al vaglio delle motivate argomentazioni di merito poste a fondamento dell’azione di responsabilità da parte dell’Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dai legali dei convenuti, distinguendo la posizione di ciascuno di essi.

Relativamente alla condotta serbata dal nominato S., i numerosi elementi connessi, sistematici e convergenti rivenienti dalle motivazioni, assolutamente univoche, delle due Sentenze di condanna intervenute nel processo penale, in primo e secondo grado, depongono con ragionevole certezza a favore della tesi propugnata dall’Ufficio Requirente, che sostiene la colpevolezza del predetto farmacista, nell’ottica della piena consapevolezza di quest’ultimo circa gli illeciti posti in essere dalla segretaria del citato A.. Preme sottolineare, in via preliminare, che in questa sede, deputata all’accertamento dell’illecito amministrativo, fonte di danno risarcibile, non è necessario comprovare la sussistenza di un vero e proprio accordo fraudolento tra il farmacista e la menzionata R., finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto, ma è sufficiente dimostrare che il sanitario fosse in grado di percepire, con l’ordinaria diligenza, la falsità delle prescrizioni indicate nelle ricette presentate, direttamente o indirettamente, dall’infermiera del convenuto A. presso la propria farmacia, ed abbia coscientemente ed intenzionalmente deciso di non intervenire per neutralizzare la condotta produttiva del pregiudizio erariale; su tale versante, non è superfluo rammentare, tra l’altro, che la pacifica giurisprudenza di questa Corte ha espresso più volte il principio, mutuato dall’articolo 40, comma 2, del Codice Penale, secondo il quale, per il soggetto privato, da qualificarsi agente pubblico, intestatario di una specifica posizione di garanzia derivante dal rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico, al pari del dipendente stabilmente inquadrato nella struttura, non impedire l’evento dannoso, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Al riguardo, appare opportuno richiamare, tenendo conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, non sono necessari ulteriori riscontri “aliunde”, alcuni passaggi significativi ed eloquenti delle suddette pronunce del Giudice penale, sulle quali si fonda il libero convincimento del Collegio in ordine alla conclusione sopra delineata, in cui vengono messi correttamente in risalto due fattori certamente determinanti al fine di escludere con razionale evidenza la buona fede del citato farmacista: da una parte, gli stretti rapporti personali esistenti con la R., dall’altra, la circostanza che al sanitario in parola spettava in via esclusiva il controllo contabile delle ricette presentate dalla stessa e dagli altri soggetti che ruotavano intorno alla figura dell’infermiera.

Il primo elemento risulta suffragato, come chiaramente sottolineato nella Sentenza della Corte di Appello, dal tenore e dal contenuto della telefonata intercettata in data 24.09.2003, trascritta integralmente nella prefata pronuncia, da cui si evince che il rapporto tra S. e R. era molto confidenziale e collaudato, nonché dalle modalità per l’ordinazione ed il ritiro dei medicinali da parte della suddetta segretaria presso la farmacia dell’odierno convenuto. Il magazziniere, infatti, aveva riferito che la R. telefonava ed ordinava i medicinali, i quali venivano da lui preparati e messi in buste lasciate al banco alle dottoresse che lavoravano presso la farmacia, buste che venivano poi ritirate da uno che si faceva chiamare Sergio; la predetta R. era l’unica infermiera che telefonava per ordinare i farmaci; era la cliente che telefonava di più e poteva portare le ricette anche in seguito. Lo stesso magazziniere aveva confermato di aver manifestato al convenuto S. le sue perplessità sulla frequenza e sulla quantità dei medicinali ritirati dalla R., lasciandosi sfuggire, peraltro, una frase significativa: “non mi ricordo se prescriveva più antibiotici o altre cose o pillole per la pressione”, con ciò lasciando intendere sostanzialmente di aver capito che le ricette venivano scritte liberamente dalla segretaria del convenuto A.. In tale contesto, appare del tutto inverosimile ritenere che siffatte palesi anomalie, dal carattere oggettivo e ricorrente, colte agevolmente dal magazziniere della struttura sanitaria, potessero sfuggire al titolare della farmacia, dotato per definizione di elevata esperienza e qualificazione nel settore, il quale, peraltro, era disposto a tollerare in modo continuativo siffatta procedura impropria per il ritiro dei medicinali, garantendo alla R. anche una sorta di apertura di credito ai fini dei periodici pagamenti dei farmaci.

Il secondo elemento risulta avvalorato dalla puntuale ricostruzione effettuata nel procedimento penale in relazione al controllo contabile svolto sulle ricette; in base a quanto riferito dal teste LEGGIERI, direttore del Servizio farmaceutico territoriale della A.S.L. nr. OMISSIS., è stato appurato che: il farmacista deve apporre il timbro della farmacia, la data di spedizione (non oltre il giorno successivo), la numerazione progressiva delle ricette, e deve poi raccogliere le ricette in mazzette da cento e consegnarle entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo, con la nota contabile sottoscritta dal legale rappresentante della farmacia stessa (nella specie l’odierno convenuto), quale responsabile della fatturazione delle ricette; che la ricetta per farmaci in esenzione totale, in quanto non solo atto medico, ma anche fattura, può essere rimborsata solo se contiene tutte le formalità indicate nell’articolo 4 del D.P.R. nr. 371 del 1998, vale a dire, oltre naturalmente alla prescrizione, il cognome e nome dell’assistito, il numero di tessera sanitaria o codice fiscale del paziente, la data, la firma ed il timbro del medico, il codice di esenzione che identifica il tipo di patologia o l’invalidità del paziente; che, nel marzo 2002, era stato reintrodotto il ticket, il cui importo pertanto andava trascritto sulla ricetta e contabilizzato (trascrizione che non avveniva evidentemente per i farmaci esenti); che, nel periodo in questione, l’unico dato rilevabile attraverso la penna ottica era la fustella ovvero il tipo di farmaco, non la tipologia di paziente, né la tipologia di esenzione e quindi non il codice di esenzione; che, nella nota contabile, doveva essere indicato l’importo lordo di tutte le ricette, al netto del ticket, lo sconto praticato al Servizio Sanitario, gli oneri contributivi, e poi fare seguire altra nota in cui vi era la descrizione contabile delle mazzette, l’importo lordo e la quantificazione del ticket; che il farmacista deve fare un controllo sulle ricette che ha spedito, per verificare che tutti gli aspetti formali della ricetta siano presenti, in quanto, se mancanti, le ricette possono essere contestate dal Servizio farmaceutico e non rimborsate.

Con tali premesse, attesi gli analitici adempimenti contabili ed amministrativi devoluti al farmacista, non è credibile la tesi sostenuta dalla difesa del convenuto S., secondo la quale il sanitario non era nella condizione di avvedersi delle iperprescrizioni a nome dello stesso paziente, anche alla luce di quanto dichiarato dalla teste FABRIZI che lavorava al banco della farmacia. Il titolare della farmacia, in effetti, era l’unico soggetto addetto a compiere la descritta verifica, che riguardava le ricette a rimborso totale e, dal marzo 2002, anche quelle con esenzione parziale, che comportavano l’annotazione del ticket corrisposto sulle ricette stesse, con l’effetto che il nominato S. non poteva materialmente esimersi dal fare comunque un controllo ricetta per ricetta allo scopo di quantificare l’importo da richiedere a titolo di rimborso, eventualmente al netto del ticket; è infondato, pertanto, l’assunto secondo cui le ricette con esenzione totale non necessitassero di tale controllo in quanto non vi era da segnare il ticket, considerato che dovevano pur sempre essere controllate onde verificare la sussistenza dei dati formali che giustificavano la richiesta di rimborso totale, nonché al fine di suddividerle da quelle solo parzialmente esenti e da quelle non esenti, come dichiarato dallo stesso farmacista: ragione per cui, fatta tale suddivisione, non poteva sfuggirgli, tanto più che tale controllo avveniva giorno per giorno, il numero, il nome del paziente ed il tipo di prescrizione delle ricette riconducibili al convenuto A., le quali qualche giorno raggiungevano la decina ed oltre. Il fatto poi che i rimborsi fossero sempre andati a buon fine attestava ulteriormente come i controlli fossero stati attenti e scrupolosi. Del resto, cade opportuno evidenziare, quale fattore dotato di elevata valenza sintomatica che svilisce la tesi difensiva, come le moltissime ricette spedite dalla R. presso la farmacia S. si riferivano soltanto a nove pazienti (scesi nel 2002 a sette pazienti) e per di più tutti con esenzione 50 C (52C CHIARIDIA), circostanza che doveva essere rilevata facilmente anche a seguito di un controllo sommario delle ricette da avviare al rimborso totale; il paziente più ricorrente, inoltre, M. A., detto Sergio, aveva anche il ruolo di fattorino per la R., quindi era ben conosciuto in tale doppia veste dallo S. medesimo, il quale naturalmente lavorava anche al banco della farmacia. Lo stesso si può dire per la duplice veste della R.: infatti, seppur infermiera presso il citato studio medico ed asserita libera professionista in qualità di assistente di numerose persone anziane, non aveva inviato alla farmacia S. ricette relative alle persone più disparate, ma sempre e soltanto ricette inerenti ai soliti nove (poi sette) pazienti con esenzione 50 C del convenuto A., di cui uno soltanto conosciuto personalmente dal prefato farmacista, il nominato M., gli altri da lui mai visti, né mai conosciuti. Di conseguenza, il convenuto S. inevitabilmente doveva aver constatato nel corso del controllo contabile giornaliero effettuato sulle ricette il nome dei pazienti ed il codice di esenzione degli stessi ed essersi accorto che, per quanto concerneva il medico A., si trattava sempre degli stessi pochi pazienti, circostanza che rendeva manifesto l’abuso di prescrizioni ed il compimento dei gravi illeciti ad esso sottesi, tenuto conto anche del prezzo elevato di alcuni farmaci, prescritti con frequenza ed in quantità non giustificate, quindi dell’entità del rimborso e del correlato evidente interesse a richiederlo. Merita porre l’accento, infine, come precisato nella Sentenza della Corte di Appello, sulla considerazione secondo la quale, in base a nozioni di comune esperienza non smentite o, comunque, scalfite dalle molteplici deduzioni difensive, la R. non avrebbe certamente deciso di concentrare la spedizione della maggior parte delle ricette, frutto delle sue continue falsificazioni, nella farmacia del convenuto S., rischiando che costui si accorgesse delle anomalie e bloccasse il suo piano truffaldino, se non fosse stata più che sicura di ottenere la sua collaborazione attiva nel perseguimento dello scopo illecito, ovvero, in ogni caso, la sua colpevole e volontaria acquiescenza; d’altra parte, tale rapporto di vicinanza e di contiguità tra i due era chiaramente desumibile dal tenore dell’intercettazione in precedenza richiamata, dalla quale emergeva la convinzione della R. di poter confidare senza alcuna riserva sul titolare della farmacia e le aperture del medesimo per far fronte alle diverse richieste dell’altra senza nulla chiedere ovvero obiettare. Si appalesa decisamente emblematico, ma idoneo a lumeggiare sullo sfondo l’intera vicenda, inoltre, il fatto che il predetto S., di fronte alle perplessità espresse dal magazziniere VALENTE, dipendente della farmacia evidentemente privo di elevata qualificazione in ambito sanitario, invece di contattare tempestivamente il convenuto A. per accertarsi alla fonte circa la provenienza e la genuinità delle ricette presentate dall’infermiera in questione, aveva invitato il proprio collaboratore ad esaudire acriticamente tutte le richieste della R.. Quanto ai motivi che hanno indotto il nominato S. ad assumere tale atteggiamento a beneficio della predetta segretaria, si rinvia alle articolate argomentazioni esplicitate nelle due pronunce del Giudice penale, che il Collegio condivide pienamente in quanto del tutto plausibili e convincenti.

In definitiva, accogliendo la tesi propugnata dalla Procura Regionale, la condotta posta in essere dal convenuto S., in funzione della meditata ponderazione di tutte le risultanze scaturite dal procedimento penale, deve considerarsi illecita e posta in essere con il doloso proposito di recare pregiudizio all’Amministrazione regionale.

La difesa del citato S., proseguendo nella disamina degli elementi strutturali dell’azione di responsabilità, ha dedotto la carenza del nesso causale, precisando che il danno patrimoniale patito dall’Amministrazione regionale non deriva da attività illecite o antidoverose poste in essere dal proprio assistito, tenendo conto di quelli che sono, in concreto, gli obblighi di un farmacista, sia verso gli utenti che nei confronti delle A.S.L..

La censura dei legali non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere disattesa.

In tale prospettiva, è sufficiente osservare che il nesso eziologico nel presente giudizio è imperniato, secondo la prevalente giurisprudenza, sulla disciplina degli articoli 40 e 41 del Codice Penale e 1223 del Codice Civile; in materia, semplificando un tema ampiamente dibattuto in ambito civilistico, penalistico e contabile, può ragionevolmente pervenirsi ad un paradigma metodologico, alla cui stregua condurre la valutazione della fattispecie concreta, che consenta in via generale di ritenere un comportamento, commissivo od omissivo, causa dell’evento di danno solo quando quest’ultimo, al momento della condotta, potesse considerarsi prevedibile quale conseguenza verosimile di essa secondo il quadro conoscitivo disponibile “ex ante”; siffatto giudizio di prevedibilità, in sostanza, deve essere rapportato al momento, e nella situazione concreta, della condotta riferibile al soggetto agente. Da quanto precede può, pertanto, reputarsi esclusa la presenza del nesso di causalità allorquando l’evento pregiudizievole non fosse da ritenersi “ex ante” probabile, ossia non presentasse un significativo grado di possibilità di verificarsi; e questa ipotesi, alla luce dell’orientamento più accreditato che tende a condensare gli effetti della teoria penalistica della “conditio sine qua non” con quelli della causalità adeguata, ricorre sicuramente nel caso in cui il nocumento si sia “ex post” dimostrato effettivamente correlato a cause sopravvenute ed eccezionali, non rientranti ragionevolmente nell’ambito degli accadimenti preventivabili al momento della condotta contestata, le quali sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, di semplice lettura, e richiamando le conclusioni in merito all’imputabilità della condotta del convenuto S. a titolo di dolo intenzionale, appare chiaro che il comportamento antigiuridico del farmacista, sia nel caso, indubbiamente, di un preventivo accordo fraudolento con la R., sia anche nell’ipotesi della disponibilità ad avallare gli illeciti realizzati dalla predetta, costituisce un indispensabile antecedente logico sul versante del contributo causale attinente al pregiudizio erariale contestato, atteso che, con riferimento alla seconda eventualità, il nocumento sopportato dall’Amministrazione regionale, dalla posizione cruciale del predetto sanitario, poteva essere facilmente previsto ed evitato attraverso una semplice segnalazione al convenuto A. ed alle competenti A.S.L.. Quanto poi agli obblighi, generici e specifici, del farmacista, sui quali si è diffusamente soffermata la difesa nelle memorie, non è superfluo rammentare, a tacer d’altro, che in tema di esecuzione del contratto, cui può essere assimilato in senso lato il rapporto che intercorre tra il sanitario e la A.S.L., limitatamente alla dispensa di medicinali, la buona fede di cui all’articolo 1375 del Codice Civile, in diretta connessione con l’articolo 1175, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà sociale e di diligente correttezza e lealtà, ispirato tra l’altro dall’articolo 2 della Costituzione, tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, e a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (ex multis Corte di Cassazione, II Sezione, nr. 13987 del 2010); tale assunto risulta ulteriormente avvalorato dalla circostanza che al menzionato farmacista erano state affidate funzioni di rilevanza pubblicistica, correlate alla vendita dei medicinali a carico del Servizio Sanitario nazionale.

Anche la doglianza della difesa concernente la quantificazione del danno patrimoniale in senso stretto non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere respinta.

In relazione alla suddetta obiezione, il Collegio stima utile evidenziare che i legali si sono limitati a menzionare la mancanza di omogeneità e, quindi, la difformità tra le liquidazioni del pregiudizio patrimoniale effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel procedimento penale, dalla A.S.L. nr. OMISSIS. costituitasi parte civile nel medesimo procedimento e dalla Procura Regionale nell’atto di citazione; la predetta asserzione, da una parte, configura una mera censura apodittica rispetto alla contestazione dell’Ufficio Requirente, dall’altra, non contiene alcun elemento certo e concreto per pervenire in modo preciso ad una diversa quantificazione del nocumento. Al contrario, l’importo definito da parte pubblica si presenta del tutto esatto, sul rilievo che la somma contestata si basa sugli analitici e puntuali accertamenti svolti dai militari del Corpo della Guardia di Finanza, dotati per definizione di elevata qualificazione e professionalità in materia, i quali, per corroborare ulteriormente le proprie indagini, hanno effettuato, circostanza riconosciuta dalla stessa difesa, anche una serie di controlli incrociati mediante la deposizione di alcuni pazienti a cui è stato chiesto quali farmaci avessero assunto nel periodo interessato dagli illeciti che connotano la presente controversia; in definitiva, le operazioni esperite dai citati militari si appalesano pienamente attendibili in ordine ai risultati finali contabilizzati, sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico utilizzato ed al procedimento applicativo seguito. La connessa deduzione della difesa secondo la quale dovrebbe essere scorporata dalla richiesta di risarcimento, avanzata dall’Ufficio Requirente, la somma di 6/7.000,00 Euro afferente ai farmaci sequestrati nell’abitazione di tale TIBALDI, non appare persuasiva, sul rilievo assorbente che, oltre alle pertinenti considerazioni espresse dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo, non vi è prova che i suddetti medicinali siano effettivamente tornati nella disponibilità della A.S.L. e, comunque, che gli stessi farmaci, una volta dissequestrati dall’Autorità Giudiziaria fossero ancora ben conservati, integri e nei limiti temporali di scadenza, con la possibilità, quindi, di essere utilizzati senza alcun rischio per le persone in campo sanitario.

Rimanendo sul crinale del danno patrimoniale in senso stretto complessivamente contestato dalla Procura Regionale, pari ad Euro 78.613,21, occorre completare a questo punto la disamina in precedenza avviata relativamente alla necessità di dedurre dal nocumento in parola la somma di Euro 20.000,00 versata dalla R.; allo scopo di effettuare in modo coerente siffatta operazione, la Sezione ritiene che la predetta decurtazione di Euro 20.000,00 debba essere suddivisa in via equitativa tra i due importi complementari che definiscono il pregiudizio patrimoniale: trattasi della quota inerente alle ricette presentate presso la farmacia S., pari ad Euro 50.326,43, e della quota relativa alle ricette presentate presso altre farmacie, pari ad Euro 28.286,78; proiettando la somma di Euro 20.000,00 sui due addendi in questione, salvaguardando la medesima proporzione esistente tra gli stessi, si perviene al seguente risultato: la quota del danno patrimoniale riconducibile alle ricette presentate presso la farmacia S. ammonta ad Euro 37.522,87, mentre la quota attinente alle ricette presentate presso altre farmacie ammonta ad Euro 21.090,34.

Venendo alla posizione del convenuto A., il Collegio reputa che la condotta tenuta dal medesimo sia connotata dalla colpa grave.

In tale prospettiva, condividendo l’impostazione accusatoria della Procura Regionale, giova sottolineare che dalle indagini esperite nel corso del procedimento penale è emerso che il menzionato sanitario, oltre a consegnare alcune ricette già firmate alla propria segretaria, non effettuava alcuna verifica in ordine a quanto indicato dalla predetta infermiera nella compilazione delle stesse ricette già firmate, ma, soprattutto, non svolgeva alcun tipo di controllo sulle modalità di utilizzo dei ricettari in bianco affidati alla R. e non predisponeva alcuna cautela procedimentale per evitare gli abusi perpetrati dalla sua collaboratrice; ad avviso di questi Giudici, è proprio tale ultimo profilo, correlato alla custodia ed all’utilizzo dei ricettari in bianco, che milita in modo determinante a favore della tesi prospettata dall’Ufficio Requirente, la quale ha contestato il requisito soggettivo della colpa grave. In altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, il convenuto A., nell’esercizio delle sue delicate funzioni di medico legato da un rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario nazionale, in qualità di garante ed unico responsabile della genesi inerente alla procedura di spesa relativa alle prescrizioni di farmaci a carico dell’Amministrazione regionale, ha posto in essere una condotta gravemente negligente ed imprudente, per un verso, consentendo alla propria segretaria di disporre liberamente e per un lungo periodo dei ricettari senza realizzare preventivamente un adeguato sistema minimo di protezione e di monitoraggio delle ricette, per altro verso, omettendo in modo ingiustificato ed inescusabile di svolgere qualsiasi tipo di controllo, anche a campione, sulle modalità di utilizzo degli stessi. La grave sconsideratezza del convenuto di consegnare alla suddetta R. alcune ricette già firmate senza mai verificare il legittimo esito, nonché il difetto, durante un lungo arco temporale, di qualsivoglia attività di vigilanza e riscontro sull’utilizzo dei ricettari e, quindi, sul numero delle ricette emesse, sul tipo e sul quantitativo dei farmaci prescritti, ha determinato le condizioni ideali per l’esecuzione del piano truffaldino concepito dalla segretaria, la quale ha operato indisturbata, senza alcuna difficoltà o remora, facendo semplicemente affidamento sulla costante assenza di verifiche da parte dell’intestatario dello studio medico, con ingente danno sopportato dall’Amministrazione; in tale ricostruzione, nella quale si staglia il comportamento disinvolto e superficiale del convenuto A., si appalesa pertinente anche l’ulteriore argomentazione addotta dalla Procura Regionale, secondo cui il medico in parola, quale titolare dello studio e datore di lavoro, deve rispondere per l’operato della propria ausiliaria qualora, nell’ambito dell’utilizzo di un bene pubblico caratterizzato da cospicui e diretti riflessi di spesa, i suddetti ricettari, di cui era l’unico ed esclusivo depositario in funzione del rapporto di convenzione, non abbia ragionevolmente attuato nel corso del tempo alcuna misura di prevenzione e di controllo, confidando ciecamente durante lo svolgimento della sua attività professionale nella sola relazione di fiducia instaurata con la citata collaboratrice, poi rivelatasi una persona senza scrupoli.

La difesa del convenuto A., come quella del nominato S., ha sollevato, tra l’altro, l’eccezione di difetto del nesso causale, affermando che i meccanismi fraudolenti posti in essere dalla R., contraddistinti da particolare callidità del furto di ricette, la loro falsificazione, la spedizione con la compiacente connivenza di alcuni pazienti e soprattutto dell’interessata farmacia di riferimento, portano a ritenere che l’attività materiale degli autori degli illeciti sia, di per sé, sola e sufficiente a produrre l’evento di danno, escludendo una corresponsabilità del proprio assistito.

La tesi formulata dal legale del convenuto, sebbene suggestiva ed articolata, non può essere accolta, sul rilievo che nella complessa fattispecie plurisoggettiva rimessa alla cognizione del Collegio non può essere trascurato, prendendo l’abbrivo dalle premesse di ordine generale sul nesso eziologico esternate in precedenza, con riguardo alla posizione del suddetto S., il contributo causale comunque riconducibile, come antecedente essenziale, alla condotta del citato A., il quale, con il suo comportamento omissivo ha consentito la realizzazione degli illeciti perpetrati dalla segretaria; laddove il medico in parola, infatti, come era lecito attendersi da un agente pubblico che rivestiva un ruolo di responsabilità e di garanzia, avesse prestato maggiore attenzione nella custodia dei ricettari ed avesse esercitato, anche a campione o saltuariamente, un controllo accurato circa la conservazione e l’utilizzo degli stessi, avrebbe sicuramente inciso in modo positivo, nonostante la callidità del contegno serbato dalla propria collaboratrice, sulla serie causale che, in assenza di adeguati interventi correttivi, ha cagionato all’Amministrazione regionale il danno patrimoniale contestato da parte pubblica, tenendo conto, peraltro, che sul piano pretorio la Corte di legittimità ha ormai da tempo accreditato il principio secondo cui nel campo civilistico, in relazione alle ipotesi omissive, la causalità giuridica risponde alla logica della preponderanza dell’evidenza causale, ossia della regola del più probabile che non e, quindi, obbedisce a criteri di maggiore flessibilità rispetto al settore penale (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, nr. 21619 del 2007 e nr. 10285 del 2009, Sezioni Unite, nr. 581 del 2008).

In merito alle singole posizioni dei due convenuti sul crinale dell’evento esiziale, relativamente a quella porzione del danno patrimoniale attinente alle ricette presentate presso la farmacia S., pari ad Euro 37.522,87, preme evidenziare i canoni rivenienti dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, nr. 29 del 1997 e nr. 4 del 1999), nell’ipotesi di una fattispecie plurisoggettiva in cui vi sia un concorso tra un compartecipe che ha agito con dolo ed un altro compartecipe che ha agito con colpa grave, la quale distingue tra responsabilità principale del primo per l’intero pregiudizio e responsabilità sussidiaria del secondo, sino a concorrenza della propria quota, ma solo subordinatamente alla mancata realizzazione, totale o parziale, del credito erariale nei confronti del concorrente che ha agito con dolo. In via preliminare, la Sezione, alla luce dei criteri fissati dall’articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923, e cioè le rispettive attribuzioni, il ruolo ricoperto nella vicenda, il contributo causale, nonché la tipologia e l’intensità del requisito soggettivo, individua la quota da imputare al convenuto A. nel 30% della porzione suddetta, mentre il rimanente 70% deve essere addebitato al convenuto S.; sulla citata quota del 30%, pari ad Euro 11.256,86, imputata al prefato medico, deve essere applicato, accogliendo la specifica istanza della difesa, il potere riduttivo pari al 30% del cennato importo, considerate la giovane età professionale e la gravosità dell’incarico rivestito, con il precipitato che la somma da addebitare al predetto A. ammonta ad Euro 7.879,80. In definitiva, per la parte del nocumento patrimoniale relativa alle ricette presentate presso la farmacia del convenuto S., pari ad Euro 37.522,87, quest’ultimo deve rispondere in via principale, a titolo di dolo, per l’intero, mentre il convenuto A. deve rispondere in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, sino a concorrenza della somma di Euro 7.879,80, oltre gli accessori per entrambi. La Sentenza di condanna, pertanto, deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale per l’intero e, successivamente, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma sopra indicata, ma solo dopo il tentativo, non portato a buon esito dall’Amministrazione danneggiata, di realizzare il proprio credito. In tale ottica, la deduzione della difesa S., volta a dedurre dalla misura del risarcimento dovuto dal proprio assistito l’importo di 28.000,00 Euro, inerente alla provvisionale liquidata dal Giudice penale, non può trovare, allo stato, favorevole accoglimento, atteso che negli atti del fascicolo processuale non vi è prova dell’effettivo pagamento e, in ogni caso, il risarcimento non è ancora divenuto definitivo; tale circostanza, tuttavia, sarà oggetto di apposita statuizione nell’ambito del presente provvedimento, relativamente alla fase esecutiva, allo scopo di evitare la temuta duplicazione del risarcimento.

In ordine alla seconda porzione di danno patrimoniale afferente alle ricette presentate presso farmacie diverse da quella gestita dal convenuto S., pari ad Euro 21.090,34, per la quale risponde, a titolo di colpa grave, il solo A., deve essere applicato, in parallelo rispetto alla prima porzione, il potere riduttivo pari

Links