Medici: Esercizio abusivo della professione medica attraverso l'impiego di mezzi non tradizionali o convenzionali

Contributed by Admin on 04 Gen 2012 - 10:27

In relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen.
Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.

Cassazione penale -  Sez. II; Sent. N. 43328 del 24.11.2011

Svolgimento del processo

Con sentenza 22.6.2010, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 8.4.2008, fra l'altro:

- dichiarò non doversi procedere nei confronti di B. C. e G.L. in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 416 cod. pen.), B (art. 348 cod. pen.), C (art. artt. 81, 476, 479, art. 640 cod. pen., comma 1 e 2, n. 1), D (art. 640 cod. pen.) e G (art. 648 cod. pen., L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 7), limitatamente all'ipotesi di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, per essere tali reati estinti per prescrizione;

- dichiarò non doversi procedere nei confronti di G.M. G. in ordine al reato di cui al capo C, limitatamente ai fatti anteriori al 20.4.2000, per essere tali reati estinti per prescrizione;

- dichiarò non doversi procedere nei confronti di M.M. in ordine ai reati di cui ai capi A, B e C per essere tali reati estinti per prescrizione;

- dichiarò non doversi procedere nei confronti di G.M. G. in ordine ai reati di cui ai capi C e D, limitatamente ai fatti anteriori al 20.4.2000, nonchè al capo B per essere tali reati estinti per prescrizione;

- previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 ultimo cpv cod. pen. e di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. per il reato di truffa di cui al capo D in danno di vari persone offese, rideterminò le pene per: G.M.G. in anni 6 di reclusione;

M.M. in anni 3 mesi 8 di reclusione;

B.C., B.M. e G.L. in anni 1 mesi 8 di reclusione, pena sospesa, revocando la sospensione dai pubblici uffici;

- revocò la condanna al risarcimento dei danni a favore della AUSL di Cesena per C.G. e B.C.;

- confermò nel resto la sentenza di primo grado;

- condannò gli imputati G., B., P., G., M., E. e L.C. alla rifusione a favore della parte civile AUSL di Cesena delle spese per il giudizio di appello;

- condannò gli imputati G., B., P., G. e M. alla rifusione a favore della parte civile C. M.A. delle spese per il giudizio di appello.

Avverso tale sentenza ricorrono i difensori di B.C., B.M., G.M.G., G.L. e M.M.. Il difensore di B.C. deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento nel merito anzichè per prescrizione dal reato di truffa, unico reato che costituirebbe lo scopo dell'associazione per delinquere, poichè l'esercizio abusivo della professione medica, essendo reato abituale, non può essere configurato come una pluralità di violazioni e la ricorrente è estranea ai reati di falso; la varietà delle situazioni consente di escludere l'ipotesi di truffa continuata; la G. avrebbe solo lasciato credere di avere un rapporto particolare con Dio (fatto a cui anche la stessa verosimilmente crede), non vi sarebbe stata alcuna induzione in errore di coloro che hanno versato denaro; non sarebbero stati allegati attributi terreni sicchè si verserebbe in ipotesi di libertà religiosa;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento nel merito, anzichè per prescrizione, per il reato di associazione per delinquere, anche in relazione alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato; sarebbe irrilevante il contributo dato dalla ricorrente, la quale comunque crede in mamma E. e che la stessa sia in rapporto privilegiato con la divinità ed abbia poteri taumaturgici; ove la G. fosse responsabile di imposture, la prima ad essere ingannata sarebbe la ricorrente sicchè mancherebbe il dolo per errore sul fatto;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di ricettazione e di commercio di sostanze dopanti (dhea); tale sostanza non compare nell'appendice alla convenzione di Strasburgo, sicchè solo con il D.M. 15 ottobre 2002 (successivo alla condotta) la sua ricezione o commercio sarebbero diventati penalmente rilevanti; la norma di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, sarebbe a dolo specifico (il fine di alterare le prestazioni agonistiche) difetterebbe il commercio della sostanza e sarebbe da escludere la ricettazione, mancando il fine di profitto.

Il difensore di B.M. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non sussisterebbe l'elemento soggettivo richiesto dai reati di cui all'art. 648 cod. pen., sicchè il fatto sarebbe da qualificare ai sensi dell'art. 712 cod. pen..

Il difensore di G.M.G. deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo ed ai reati fine contestati ai capi a), b), c), d) in quanto il giudice d'appello assume che il fatto che i pazienti sapessero che la G. non era un medico e non poteva dare particolari cure, riguardava solo alcuni ei molti soggetti esaminati;

tuttavia nella memoria dell'aprile 2008 sono indicate oltre 16 persone grate alla G. per quanto costei aveva fatto; nessuna delle numerose persone offese ha inteso esercitare l'azione civile;

l'assunto sarebbe perciò contrario a quanto emerso nel giudizio di primo grado; la Corte territoriale afferma che la sussistenza degli elementi del reato di truffa non dipende dalla percezione o dalle credenze del soggetto passivo, ma la truffa è reato a forma vincolata che richiede che il soggetto passivo sia indotto in errore il quale lo determini ad atti di disposizione patrimoniale; la citazione giurisprudenziale non sarebbe pertinente e le pregresse vicende processuali dell'imputata rendevano noto che non era in presenza di un medico; neppure il raggiro poteva essere reso possibile dalla debolezza delle persone offese, poichè la stessa Corte d'appello, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 5, ha distinto fra pazienti i precarie condizioni psichiche ed altri, per i quali ciò non è ipotizzabile; del resto costoro non hanno sporto querela; sarebbe irrilevante penalmente il ricevere offerte per la comunità capeggiata dalla G., quale era quella di C.; non sarebbe pertinente il richiamo giurisprudenziale svolto per rispondere alla censura secondo la quale si doveva accertare se i supposti partecipanti all'associazione fossero tali per libera adesione o perchè vittime essi stessi del carisma della G.; poichè la partecipazione da un reato associativo è dolosa, e poichè gli associati sarebbero stati prima pazienti e poi adepti della G., la loro convinzione che la ricorrente agisse per fini altruistici doveva essere valutata ed in caso di dubbio sull'elemento soggettivo del reato si sarebbe dovuta pronunziare assoluzione; il richiamo all'art. 47 cod. pen. è errato ed il riferimento dovrebbe essere all'art. 48 cod. pen.;

2. violazione di legge ed omessa motivazione in relazione al reato di cui alla L. 14 dicembre 2000, n. 376; nell'appello si sosteneva che le sostanze erano vietate in relazione alle competizioni sportive e che prima della pubblicazione del D.M. 15 ottobre 2002 la rilevanza penale era stata esclusa da pronunzie della Corte di cassazione; la successiva decisione delle Sezioni Unite non potrebbe essere applicata retroattivamente; si verserebbe comunque in ipotesi di errore sulla norma penale; i richiami giurisprudenziali non sarebbero conferenti;

3. vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al reato di falso nelle ricette di cui al capo c); sarebbe stato necessario accertare se le ricette descrivevano patologie inesistenti; invece il giudice di appello ha rilevato che le ricette sarebbero state redatte senza la preventiva visita di M. e quindi senza che costui, in quanto medico, avesse espresso la sua conclusione terapeutica; alla luce del significato della contestazione la difesa ha sempre sostenuto che i pazienti erano davvero malati e bisognosi delle medicine prescritte, come ritenuto anche dalla sentenza impugnata; la sentenza sembra invece ipotizzare un fatto diverso e cioè che la G. avesse indotto M. a effettuare le prescrizioni; anche tralasciando la possibile violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la motivazione sarebbe carente in ordine al fatto che le persone indicate nelle ricette non avessero bisogno dei farmaci; inoltre la mancata specificazione dei singoli falsi non è conforme alla nuova disciplina della prescrizione nel reato continuato;

4. violazione di legge in relazione al reato di maltrattamenti di cui al capo e) in quanto l'esorcismo non integrerebbe tale reato, che comunque richiede abitualità;

5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di esercizio abusivo della professione medica di cui al capo b); non sempre si sarebbe in presenza di attività riservate alla professione medica e sarebbe evidente il riflesso sul reato associativo. Con ulteriore ricorso il difensore di G.M.G. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca delle quote della società Corallo. Non vi sarebbe pertinenzialità fra gli immobili della società e l'attività ritenuta illecita della G., che avrebbe potuto essere svolta ovunque. Inoltre sarebbe stata confusa la pericolosità dei beni con quella dell'imputata.

Con motivi nuovi il nuovo difensore di G.E.G. deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e truffa, oltre che per le aggravanti, perchè basata su cultura materialista, trascurando la personalità della G., che sarebbe cattolica e mistica e/o carismatica, ritenendo erroneamente la sussistenza di raggiri, non motivando sul profitto, sull'elemento soggettivo;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi E) e G) in quanto l'esorcismo non sarebbe un maltrattamento, manca la motivazione in punto di dolo; gli imputati sarebbero stati in buona fede nell'acquisto di dhea e non vi sarebbe stato commercio;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla esclusione della continuazione, nonchè in relazione alla disposta confisca.

Il difensore di G.L. e M.M. deduce: - con riferimento alla posizione di M.:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato; sarebbe un'associazione di natura religiosa e l'intenzione di curare malattie era, se mai, della sola G.;

lo scopo dell'associazione era lecito e difetterebbe il dolo specifico;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione della condotta di organizzatore in quella di partecipe, nonchè immutazione del fatto contestato dal momento che nell'imputazione non era attribuito tale ruolo; la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto G. e B. sono stati considerati partecipi mentre M., pur privo di poteri decisionali è stato ritenuto capo e/o promotore e e/o organizzatore dell'associazione; l'importanza del ruolo attribuito non implica tale qualità;

- con riferimento alla posizione della G.:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo g); sarebbero state travisate le dichiarazioni di V.V. e G.A. laddove le si pongono a fondamento dell'aver la G. acquistato o venduto la dhea proveniente da delitto;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto le dichiarazioni di V.V. sarebbero prive di riscontri;

- con riferimento alle posizioni sia della G. che di M. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna al risarcimento dei danni a favore dell'AUSL di Cesena senza la specifica indicazione delle singole ricette che renderebbe impossibile determinare il danno.

Motivi della decisione

Il primo e secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di B.C., il primo motivo ed il quinto di ricorso proposto nell'interesse di G.M.G. ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di M.M. sono manifestamente infondati ed in parte relativi a censure di merito.

La Corte d'appello ha ravvisato il reato di esercizio abusivo della professione medica in relazione al compimento di atti medici e fisioterapici (p. 11 sentenza impugnata).

Il fatto che i pazienti sapessero che la G. non era medico è ininfluente ai fini della sussistenza del reato.

In relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 9.2.1995 dep. 22.5.1995 rv 201513).

Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42790 del 10.10.2007 dep. 20.11.2007 rv 238088. In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale - in considerazione della episodicità della condotta contestata - era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti "propri" della suddetta professione).

L'esercizio abusivo della professione è perciò reato solo eventualmente abituale, ma in tale tipo di reati - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto, in singoli episodi delittuosi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 9.3.1998 dep. 6.4.1998 rv 210201).

Pertanto ben può l'esercizio abusivo di una professione rientrare fra i reati scopo di un'associazione per delinquere.

Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che integra il reato di truffa l'attività di "sette aduse a carpire la credulità degli adepti" cui vengono anche sollecitate offerte economiche di notevole consistenza. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40799 del 23.9.2005 dep. 9.11.2005 rv 232692. Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di equiparare tali attività a quelle religiose in quanto per queste ultime non sono mai ravvisabili nè l'elemento degli artifizi o raggiri, riscontrabile anche nel caso in cui il comportamento menzognero concorra a confermare nel soggetto passivo l'errore, nè quello del profitto).

La menzionata sentenza così motivava:

"Si deve aver presente che l'induzione in errore mediante raggiro si ha non solo quando l'agente pone in essere l'attività fraudolenta originariamente, ma anche quando concorre con il suo comportamento menzognero a confermare nel soggetto passivo l'errore da questi autonomamente ingenerato, ponendosi tale successivo comportamento in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. Nell'attività dei cosiddetti "maghi", per l'appunto, si verifica una simile situazione: la vittima è persona dotata di una certa credulità, idonea ad affidare la soluzione dei suoi problemi a riti magici: l'attività del mago si inserisce tuttavia su tale "predisposizione", approfittando della mancanza o della riduzione del potere di critica e di indebolimento del potere volitivo, con modalità tali da rendere possibile ed efficace la suggestione della vittima e da indurla in errore, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto. Seppure si volesse seguire la tesi del ricorrente di comparare le pratiche magiche a quelle religiose, si dovrebbe concludere che in queste ultime (oltre a mancare spesso l'elemento degli artifici e raggiri) viene a mancare l'elemento del profitto.

Laddove questo sia ravvisabile, invece, unitamente a pratiche integranti artifici o raggiri, si sconfina esattamente nel reato di truffa. Questo è il caso che si configura nell'ipotesi di sette aduse a carpire la credulità di molti, sollecitandone offerte economiche di notevole consistenza e procurandosi così ingenti profitti.".

Nel caso in esame la Corte territoriale ha motivato che chi frequentava l'"Opera di Gesù Misericordioso", quand'anche ispirati da motivi religiosi, erogavano somme di denaro in cambio della prospettata soluzione di problemi di salute e che ciò integrava il reato di truffa.

La Corte d'appello ha affermato (e si tratta di valutazione di merito non censurabile se non sotto il profilo del travisamento della prova, qui non dedotta) che ogni prestazione di carattere sanitario aveva un prezzo (p. 9 sentenza impugnata).

Ai fini della sussistenza del reato di truffa è irrilevante che le persone offese permangano nell'errore in cui erano cadute (continuando a credere all'autore della truffa) e non agiscano a tutela delle proprie ragioni o addirittura continuino ad essere grati agli autori del reato.

Il reato associativo è stato ritenuto sussistente dalla Corte d'appello in ragione delle finalità penalmente illecite perseguite, non essendo controversa resistenza di un'associazione.

In ordine all'elemento soggettivo del reato la Corte territoriale ha motivato anche richiamando il clamore conseguente a pregressi procedimenti penali a carico della G..

Si tratta di vantazioni di merito motivate in modo non manifestamente illogico e quindi non censurabili in questa sede.

Le doglianze difensive circa l'assenza dell'elemento soggettivo si palesano come una lettura alternativa del fatto, inammissibile in questa sede.

La ritenuta consapevolezza in capo agli adepti delle finalità illecite e delle attività illegali (p. 10 sentenza impugnata) rende superfluo esaminare le doglianze relative all'applicazione dell'art. 47 anzichè art. 48 cod. pen., apparendo ultronee le relative considerazioni.

Dalla ritenuta sussistenza del reato associativo e del reato di truffa nonchè dell'elemento soggettivo dei reati predetti in capo agli imputati discende altresì la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso proposti dal B.C. circa il proscioglimento per prescrizione anzichè nel merito.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di M. M. è manifestamente infondato.

La qualità di organizzatore di M. è stato ravvisato nell'uso del suo titolo professionale di medico e nel ruolo risolutivo rivestito nell'associazione (p. 14 sentenza impugnata).

Non è vero che tale ruolo non fosse contestato a M., dal momento che nell'imputazione sub a) egli viene indicato come braccio destro della G..

Tale valutazione è conforme all'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di reato associativo il ruolo di organizzatore non compete solo all'iniziatore dell'organizzazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva gestione di esso, assuma funzioni decisionali. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11446 del 10.5.1994 dep. 17.11.1994 rv 200937).

Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di G.M. G. è manifestamente infondato.

Anzitutto non è specificamente eccepita la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., solo adombrata in relazione ad un'ipotizzata immutazione di fatto rispetto alla contestazione di cui al capo C). Peraltro tale immutazione non vi è stata dal momento che il capo di imputazione già ipotizza l'accertamento la falsa attestazione di aver accertato patologie.

La Corte territoriale ha affermato che in realtà il medico M. nulla aveva accertato circa gli stati patologici e la necessità di cure e farmaci, dal momento che sottoscriveva ricette in bianco e che mai aveva visitato le persone alle quali si riferivano.

In questo senso appare corretta la valutazione della Corte d'appello secondo la quale le ricette erano false in relazione all'implicita attestazione dell'intervento del medico.

Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di G. M.G. è manifestamente infondato.

Da un lato la Corte territoriale ha affermato che gli esorcismi sul piccolo Simone avvenivano con modalità tali da determinare svenimenti, grida ed altri atti inconsulti e dall'altro che ciò era avvenuto in più occasioni (v. p. 17 sentenza impugnata).

Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di B. C., il ricorso proposto nell'interesse di B.M., il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di G. M.G., sono manifestamente infondati.

Anzitutto sono manifestamente infondate le doglianze in tema di applicazione retroattiva della legge penale.

Va ricordato che la L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9: comma 7 stabilisce: "Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 10 milioni a L. 150 milioni.".

Pertanto la fattispecie è integrata dal commercio dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1 della citata legge, senza necessità di ulteriore specificazione.

Le ipotesi di reato previste dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9 (recante la disciplina delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono perciò configurabili anche per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e prima della emanazione, in data 15 ottobre 2002, del decreto del Ministro della Salute, con il quale, in applicazione dell'art. 2 citato legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, e ciò in quanto la ripartizione in classi demandata al D.M. non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping, ratificata con L. 29 novembre 1995 n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29.11.2005 dep. 25.1.2006 rv 232557).

Con la sentenza sopra citata le Sezioni Unite di questa Corte hanno così motivato:

"Il terzo motivo di ricorso introduce la questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, che consiste nello stabilire "se le ipotesi di reato previste dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, siano configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002 (in Gazz. Uff.

27/11/2002), con il quale, in applicazione dell'art. 2 della citata legge, è stata "approvata" la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping". 3.1 Per un corretto inquadramento di tale questione, appare opportuno ricordare che, in ambito Europeo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ebbe a configurare - già con la risoluzione n. 12 del 29 giugno 1967 - la necessità di una riduzione e successiva eliminazione del "doping" nello sport ed altre risoluzioni erano seguite, in tale prospettiva, tra il 1970 ed il 1979.

Venne emanata, poi, la Carta Europea contro il doping nello Sport (risoluzione n. 19/1984) ed approvata (a Reykiavik il 26 settembre 1989) la Convenzione Europea contro il doping nello sport, svoltasi ad Atene nel 1988.

Successivamente l'Assemblea del Consiglio d'Europa approvò, il 30 settembre 1992, la raccomandazione n. 1190, che tracciava quattro direttrici attraverso le quali regolamentare le devianze del mondo sportivo: violenza ed intemperanze, lotta al doping, Carta Europea dello sport e codice di etica sportiva.

In sede internazionale, a fronte delle anzidette iniziative Europee, va ricordata la Conferenza mondiale permanente sul doping nello sport, tenutasi ad Ottawa nel giugno 1988 su iniziativa del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), da cui è derivata la Carta Olimpica Internazionale contro il doping nello sport, periodicamente aggiornata dallo stesso Comitato olimpico.

Deve ricordarsi, inoltre, il Codice Medico del CIO, contenente le classi di sostanze proibite ed i metodi proibiti, aggiornato annualmente, che viene recepito dal Comitato Olimpico Nazionale e trasfuso nei Regolamenti delle singole federazioni. Si è giunti così alla Convenzione contro il doping, stipulata a Strasburgo il 16 novembre del 1989 dai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il 10 novembre 1999 è stata istituita a Losanna l'Agenzia mondiale antidoping (WADA - World Antidoping Agency), che ha elaborato un Codice unico antidoping, in vigore dal 1 gennaio 2004, che, con la firma della Dichiarazione di Copenaghen del 5 marzo 2003, gli Stati dell'Unione Europea si sono impegnati a recepire nelle loro legislazioni.

Il Codice prevede un nuovo ed unico elenco delle sostanze e dei metodi vietati, da aggiornare periodicamente mediante l'introduzione di nuove sostanze che rispondano ad almeno due delle seguenti caratteristiche: a) migliorino la prestazione; b) rappresentino un rischio anche potenziale per la salute; c) il loro uso sia contrario allo spirito sportivo descritto nel Codice; d) mascherino altre sostanze proibite.

Detta elencazione assume valenza anche per l'ordinamento statuale italiano, in quanto la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, ai sensi della L. n. 376 del 2000, art. 3, comma 1, lett. b), deve tenerne conto nel predisporre le classi delle sostanze vietate.

3.2 Nel nostro Paese, già la L. 16 febbraio 1942, n. 426 (relativa alla costituzione del C.O.N.I. - Comitato olimpico nazionale italiano) stabilì - con principio fissato all'interno dell'ordinamento sportivo e privo, comunque, di correlate sanzioni - che l'assunzione di sostanze farmacologiche e chimiche, per migliorare le potenzialità fisiche dell'atleta, era contraria alle regole di lealtà, correttezza e probità sportiva correlate alla necessità di intendere il perfezionamento atletico come connesso al miglioramento fisico e morale. Segui, a distanza di molti anni, la L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (sulla tutela sanitaria delle attività sportive), i cui artt. 3 e 4, prevedevano una serie di ipotesi configuranti illecito penale e sanzionate con la sola pena dell'ammenda. Veniva prevista, in particolare, la punibilità sia degli atleti che impiegassero sostanze che potessero risultare nocive per lo loro salute sia di coloro che queste sostanze somministrassero, considerando quali aggravanti la qualità di dirigenti o tecnici.

Tale legge prevedeva che, entro sei mesi, si sarebbe dovuto emanare un decreto contenente l'elenco delle sostanze proibite, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni e i metodi di analisi, ma detto decreto venne pubblicato soltanto nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 settembre 1975.

La normativa così fissata, in ogni caso, non produsse risultati soddisfacenti per la carente predisposizione delle necessarie strutture e per un'oggettiva inadeguatezza della disciplina medesima a fronte del progressivo affermarsi di nuove metodologie di doping, sempre più complesse e sofisticate ed idonee ad eludere i previsti controlli.

A seguito del processo di depenalizzazione, realizzatosi con la L. 24 novembre 1981, n. 689, le ipotesi contravvenzionali già previste dalla L. n. 1099 del 1971 divennero, inoltre, semplici illeciti amministrativi. La L. 29 novembre 1995, n. 522, ha ratificato la Convenzione contro il doping, stipulata a Strasburgo il 16 novembre del 1989. 3.3 La L. 14 dicembre 2000, n. 376 ha apprestato, infine, la nuova Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. L'art. 1 di tale legge stabilisce:

- al comma 2, che "costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti";

- al terzo comma, che "sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2". L'art. 9 della citato legge sanziona:

- al comma 1, "chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controllo sull'uso di tali farmaci o sostanze";

- al comma 2, "chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall'art. 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero dirette a modificare i risultati dei controllo sul ricorso a tali pratiche";

- al comma 7, "chiunque commercia i farmaci o le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente". Per quanto attiene alla delimitazione temporale della applicabilità della disciplina penale anzidetta, si rende pertanto necessaria l'analisi del citato art. 2, comma 1, ove si prevede che "i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della L. 29 ottobre 1995, n. 522 e delle indicazioni del Comitato internazionale Olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della Sanità ora Ministro della salute d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'art. 3".

L'organizzazione ed il funzionamento della prevista "Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive" sono stati disciplinati con il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 (in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2001). Con il D.M. 15 ottobre 2002 (in G.U., suppl. ord. n. 217 del 27 novembre 2002) è stata approvata la prima lista di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche, "il cui impiego è considerato doping ai sensi della L. 14 dicembre 2000, n. 376". Successive modifiche sono state introdotte con i DD.MM. 30 dicembre 2002 (in G.U. n. 64 del 18marzo 2003); 10 luglio 2003 (in G.U., suppl. ord. n. 154 del 24 settembre 2003); 16 gennaio 2004 (in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2004); 13 aprile 2005 (in G.U., suppl. ord. n. 104 del 3 giugno 2005).

4. Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, la Sezione 3^, con la sentenza 2 dicembre 2004, n. 46764, P.M. in proc. Gillet, ha affermato che i reati di doping introdotti dalla L. n. 376 del 2000 sono con figurabili anche se i relativi fatti sono stati commessi prima della emanazione del previsto decreto ministeriale di ripartizione in classi delle sostanze "dopanti", riconoscendo la immediata portata precettiva della norma di cui all'art. 9 della citata legge - indipendentemente dall'emanazione del menzionato decreto ministeriale - purchè riferita a sostanze già individuate ed espressamente indicate nell'elenco delle classi farmacologiche di sostanze e metodi dopanti allegato in appendice alla L. 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica della Convenzione contro il doping adottata a Strasburgo il 16 novembre 1989: elenco che comprende "le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali" e che riproduce "le classi di sostanze di doping e dei metodi di doping adottati dal CIO nell'aprile del 1989".

Il decreto ministeriale non sarebbe pertanto necessario per integrare, quale fonte tecnica secondaria, il precetto penale e l'attività di ripartizione in classi, "sulla base delle caratteristiche chimico farmacologiche", delle sostanze dopanti, preventivamente individuate alla stregua della più volte richiamata legge di ratifica della Convenzione, avrebbe, in questa ottica, un carattere meramente ricognitivo e classificatorio. Lo stesso D.M. 15 ottobre 2002, del resto, nell'enunciare i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista delle classi delle sostanze dopanti, ha espressamente richiamato ed applicato le disposizioni della ratificata Convenzione di Strasburgo, l'emendamento 14 agosto 2001 all'allegato della Convenzione e le indicazioni del CIO. Secondo la sentenza Gillet, le conclusioni alle quali essa è pervenuta non intaccherebbero il principio della riserva di legge, poichè sussisterebbe comunque un ancoraggio a parametri normativi espressamente richiamati dalla L. n. 376 del 2000 (sicchè al giudice non sarebbe attribuito alcun margine di discrezionalità per l'individuazione delle sostanze dopanti), nè il principio di tassatività, perchè il novum non potrebbe estendersi alla somministrazione o all'assunzione di sostanze diverse da quelle legalmente predeterminate.

Tale interpretazione è stata considerata, altresì, in linea con precedenti decisioni di questa Corte (Cass.: Sez. 3^, 20 marzo 2002, n. 11277, P.M. in proc. Gariazzo; Sez. 6^, 20 febbraio 2003, Frisighelli), che, pur non trattando specificamente la questione, avrebbero dato per scontata la sussistenza dei reati di doping in assenza del decreto di ripartizione in classi delle sostanze dopanti.

4.1 La 2^ Sezione - con ordinanza 29 dicembre 2004, n. 49949, Petrarca ed altri - ha ritenuto, con diffuse argomentazioni, di non poter condividere le affermazioni poste a base della decisione Gillet, considerando che l'oggetto della L. n. 376 del 2000 e quello della Convenzione di Strasburgo non possono dirsi coincidenti e sovrapponibili con riferimento alle specifiche finalità perseguite dalla stessa L. n. 376 del 2000, alla relativa "struttura" normativa, ai "modelli" cui essa si è ispirata ed all'oggetto giuridico delle fattispecie penali.

Qualora il legislatore del 2000 avesse inteso "recepire" immediatamente, agli effetti penali, l'elenco dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche mediche considerate dopanti dalla Convenzione, lo avrebbe fatto con enunciazione espressa, affermando che sino alla emanazione dei decreti ministeriali, dovevano considerarsi iscritte nelle classi di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 2, comma 1, i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche di cui all'appendice alla già citata Convenzione.

L'orientamento secondo il quale la configurabilità delle ipotesi di reato previste dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, andrebbe esclusa per i fatti commessi prima della emanazione del D.M. 15 ottobre 2002 - tenuto anche conto dei contributi della dottrina - si fonda sulle seguenti essenziali considerazioni:

a) L'integrazione dei precetti posti dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, con l'elenco recepito dalla L. n. 522 del 1995, non è possibile, in quanto si tratterebbe di fonti con diverse finalità e con diversi beni giuridici tutelati. Gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Strasburgo, pur non essendo estranei alla logica di prevenire rischi per la salute degli atleti, consisterebbero infatti, prevalentemente, nella tutela del principio del "fair play" delle manifestazioni sportive e, perciò, nella predisposizione di divieti finalizzati ad assicurare la regolarità delle prestazioni. Del tutto diversa si presenterebbe, invece, la ratio della L. n. 376 del 2000, ove (come si ricava anche dai lavori parlamentari) le esigenze di tutela del bene della salute, presidiato dall'art. 32 Cost., costituiscono la ragion d'essere dell'intervento penale ed il nucleo essenziale dell'intero impianto normativo, b) Le fattispecie penali incriminatrici di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, commi 1 e 7, costituirebbero tipiche ipotesi di norme penali in bianco, nelle quali il legislatore ha rinviato alla fonte dell'esecutivo (decreto ministeriale su proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping) la individuazione delle sostanze e delle pratiche mediche destinate a integrare, entro il quadro di tipicità legale, gli oggetti materiali delle fattispecie.

L'operazione di "ripartizione in classi", che la L. n. 376 del 2000, art. 2, demanda ad un decreto ministeriale, non costituisce un mero riordino delle sostanze già contemplate dalla L. n. 552 del 1995, ma un'operazione del tutto nuova per la quale è prevista pure la costituzione di un'apposita Commissione. La norma prevede che tale ripartizione debba avvenire "anche" nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e della legge statale di ratifica, mentre, se il legislatore avesse voluto prevedere esclusivamente un'attività di semplice riordino, con valore meramente ricognitivo dell'esistente, avrebbe espressamente affidato alla Commissione ed al decreto ministeriale il compito di effettuare una ripartizione in classi delle sostanze già indicate dalla L. n. 552 del 1995. Fra l'altro una delle finalità della L. n. 376 del 2000 - come si evince dalla Relazione di accompagnamento - è stata proprio quella di "adeguare le disposizioni sanzionatorie penali ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza". c) La L. n. 376 del 2000, art. 3, che disciplina il funzionamento e l'attività della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, nel prescrivere che tale organo "predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3", configurerebbe, in capo alla Commissione medesima, compiti caratterizzati da una peculiare complessità procedurale, razionalmente incompatibile con la pretesa natura soltanto classificatoria e ricognitiva dell'attività di sua competenza. d) La L. n. 376 del 2000, art. 6, prevede che le Federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze o per il ricorso a pratiche mediche rispondenti ai requisiti di cui alla definizione di doping "anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente". Tale previsione legislativa costituirebbe l'ulteriore riprova che l'individuazione ministeriale delle "classi" ha la funzione di porre un discrimine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che, invece, può rilevare unicamente in ambito disciplinare.

4.2 Tra i due opposti orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato conto dianzi il primo va considerato più aderente al dato normativo.

Alla interpretazione temporalmente restrittiva si contrappongono, infatti, le seguenti obiezioni:

aa) Non può condividersi - ad evidenza - l'affermazione secondo la quale tra la Convenzione di Strasburgo e la L. n. 376 del 2000 perseguirebbero diverse finalità di tutela, in quanto la prima sarebbe rivolta a salvaguardare principalmente il principio del "fair play" nelle manifestazioni sportive.

La Convenzione si pone la finalità "della riduzione e della successiva eliminazione del doping nello sport" (art. 1) e, nel suo preambolo, fa espresso richiamo alla consapevolezza che "lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute" ed alla preoccupazione indotta "dall'impiego sempre più diffuso di prodotti e di metodi di doping tra gli sportivi nell'ambiente dello sport e dalle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano". Essa, più avanti nel preambolo, contiene un esplicito riferimento anche al "principio del "fair play" delle manifestazioni sportive ma si preoccupa di ribadire, nello stesso contesto, l'esigenza (già più volte enunciata) di "tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni". bb) L'individuazione di farmaci, sostanze e pratiche mediche "il cui impiego è considerato doping" è operata dalla L. n. 376 del 2000, art. 1, comma 2, (dianzi trascritto).

L'art. 2 della Convenzione Europea di Strasburgo, ratificata dalla L. n. 522 del 1995, dispone:

- alla lett. b) del paragrafo 1, che "Per classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal Gruppo di vigilanza in virtù dell'art. 11.1b";

- al paragrafo 2, che "Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non è stata approvata dal Gruppo di vigilanza in virtù dell'art. 11.1b sarà applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione".

La L. n. 376 del 2000, art. 2, comma 1, demanda al decreto ministeriale da esso previsto non già l'individuazione, bensì la ripartizione in classi di "farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1", anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo. Trattasi di disposizioni ed indicazioni che devono essere comunque rispettate e da ciò consegue che la ripartizione in classi non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche vietate dalla Convenzione di Strasburgo e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti.

Appare utile rilevare, al riguardo, che già il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 (concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive), all'art. 8, lett. a), conferisce alla Commissione il compito di predisporre "le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping ai sensi della L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 1, comma 2 e 3, in conformità alla regolamentazione della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, del Comitato internazionale olimpico (CIO) e dell'Agenzia mondiale contro il doping o di altri organismi internazionali preposti al settore sportivo". La lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi doping vietati, recepita dalla L. n. 522 del 1995, indica, per ciascuna classe, alcune sostanze ad essa appartenenti, specificando però che si tratta di una mera esemplificazione e ponendo un riferimento di chiusura con l'espressione "e sostanze affini" (con formulazione che riproduce quella già contenuta nella lista adottata dal CIO nell'aprile del 1989). L'affinità delle sostanze è determinata dalla struttura chimica e/o dagli effetti farmacologici delle stesse e produce la conseguenza di rendere le "sostanze affini" vietate anche se non espressamente incluse nella ripartizione in classi. Ne consegue che la ripartizione in classi operata dal decreto ministeriale previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 2, non è e non può essere tassativa, perchè un "elenco chiuso" di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping non rispetterebbe le disposizioni della Convenzione di Strasburgo e le indicazioni del Comitato internazionale olimpico - che consentono un'estensione in virtù della mera coincidenza degli effetti farmacologici e/o della composizione chimica - ed esorbiterebbe i limiti della delega conferita dal citato art. 2, comma 1.

A riprova di ciò va rilevato che il riferimento alle "sostanze affini" è contenuto in tutti i decreti ministeriali di ripartizione in classi succedutisi nel tempo.

Nè la situazione è cambiata con l'emanazione del D.M. 13 aprile 2005.

Esso, pur non utilizzando le medesime parole, evidenzia, nella premessa, "la necessità di armonizzare, entro il termine del 1 gennaio 2005, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, alla lista internazionale di riferimento, ai sensi della L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 2, comma 3" e, a questo fine, inserisce nell'allegato I proprio la "lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la L. 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1 gennaio 2005".

Nell'allegato 2^ stabilisce, poi, che "ove previsto dalla lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di espletare attività farmacologica vietata per doping".

La lista internazionale di riferimento contiene appunto previsioni siffatte attraverso plurimi richiami ad "altre sostanze con una struttura chimica simile o simili effetti biologici" other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

Analoghe testuali espressioni si rinvengono nella più recente lista predisposta dall'Agenzia mondiale contro il doping (The 2006 prohibited list international standard). cc) Nella prospettiva dianzi enunciata possono trarsi elementi di conferma dallo svolgimento dei lavori preparatori relativi alla L. n. 376 del 2000.

Nel testo approvato dal Senato il 21 luglio 1992, infatti, l'art. 2, comma 1, prevedeva che "i farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1, sono individuati in conformità alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata L. 29 novembre 1995, n. 522, ed alle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping di cui all'art. 3".

Successivamente, però, in data 19 luglio 2000, la Camera dei deputati modificò questo testo nei termini dettati dalla legge oggi in vigore, ove alla formula "sono individuati" è sostituita quella "sono ripartiti". Il confronto tra il testo approvato dal Senato il 21 luglio 1999 e il testo modificato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2000 corrobora l'interpretazione secondo la quale l'intento del legislatore è stato quello di delegare al decreto ministeriale non l'individuazione dei farmaci, sostanze, pratiche mediche costituenti doping, bensì soltanto l'approvazione delle classi in cui siffatti farmaci, sostanze e pratiche mediche sono destinati a ripartirsi, il che costituisce un minus rispetto al precedente. dd) Sotto questo profilo va riguardata la questione della integrazione della legge penale attraverso una normativa di carattere secondario e della sua compatibilità con i principi costituzionali della riserva di legge in materia penale e della determinatezza della fattispecie penale, poichè - alla stregua dell'esegesi dianzi prospettata - ben può affermarsi che la L. n. 376 del 2000, tra i diversi modelli di integrazione possibili, appare avere scelto quello maggiormente in linea con i citati canoni costituzionali, in quanto demanda ad una fonte normativa secondaria la mera specificazione, sul piano tecnico, di elementi di fattispecie già essenzialmente delineati dalla legge. Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 282 del 1990 - ha affermato la illegittimità di una norma penale che demandi all'Amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per la individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto cui è riferita la sanzione penale. ee) L'interpretazione alla quale si aderisce non viene smentita dalla previsione della L. n. 376 del 2000, art. 6, secondo la quale le Federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze o per il ricorso a pratiche mediche rispondenti ai requisiti di cui alla definizione di doping "anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente". Tale previsione legislativa, infatti, va evidentemente riferita a quelle cd.

"sostanze specifiche", che - pur considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente, ove vengono definite "specified substances" - possono essere o meno incluse nei regolamenti nazionali. Trattasi, per lo più, di sostanze "che sono particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali, o che sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti ("substances which are particularly susceptible to unintentional anti-doping rule violations because of their generai availability in medicinal products or which are less likely to be successfully abused as doping agents"). ff) Erronea appare la prospettazione secondo la quale la Convenzione di Strasburgo non si riferirebbe ad ogni tipo di attività sportiva, atteso che l'art. 2 della stessa stabilisce, alla lettera a), che per "doping nello sport" "si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping", precisando poi, alla lettera b), che per "sportivi" si intendono "le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate".

Arbitrariamente da tali formulazioni testuali viene dedotto che obiettivo della Convenzione (e della seguente legge di ratifica) sarebbe stato quello di combattere il fenomeno doping esclusivamente nello sport praticato a livello professionale o quanto meno da parte di sportivi aderenti ad associazioni sportive ufficiali. gg) Elementi determinati di segno contrario non possono trarsi, infine, dalla ritenuta "parziale indeterminatezza" della lista di riferimento contenuta nell'annesso alla Convenzione di Strasburgo, considerata compatibile solo in quanto funzionale al campo di operatività delle violazioni disciplinari, che non sono soggette al principio "nullum crimen, nulla poena sine lege".

La lista recepita dalla L. n. 522 del 1995 suddivideva le "sostanze doping" nelle seguenti classi: a) stimolanti, b) narcotici, c) agenti anabolizzanti, d) betabloccanti, e) diuretici, f) ormoni peptidici e affini. A tali sostanze (tutt'altro che indeterminate e sempre indicate come tali nella successive determinazioni ministeriali) ed ai relativi principi attivi va riferita la possibilità di applicazione - anteriormente alla vigenza del D.M. 15 ottobre 2002 - della disciplina penale introdotta dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, anteriormente all'emanazione del D.M. 15 ottobre 2002. Lo stesso vale per la individuazione dei "metodi di doping". 5. Va affermato, conseguentemente, il principio secondo il quale "le ipotesi di reato previste dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002, con il quale, in applicazione dell'art. 2 della citata legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping".

Il richiamo alle classi indicate di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 2, comma 1, fra le quali rientrano gli sferoidi anabolizzanti e sostanze affini, rende irrilevante l'argomento secondo il quale la sostanza dhea non sarebbe specificamente compresa negli allegati alla Convenzione di Strasburgo.

Si deve anche escludere che si versi in ipotesi di errore scusabile sulla legge penale applicazione retroattiva di una norma penale anche sotto il profilo interpretativo, stante il chiaro tenore letterale della L. 14 dicembre 2002, n. 376, art. 9, comma 7.

Sono altresì manifestamente infondate le doglianze circa la necessità del dolo specifico.

Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cd. anabolizzanti), previsto dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 7, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente;

si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17322 del 20.2.2003 dep. 11.4.2003 rv 224956).

A tacere del fatto che il fine di profitto della ricettazione può avere anche natura non patrimoniale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44378 del 25.11.2010 dep. 16.12.2010 rv 248945), tale fine era integrato dalla strumentalità rispetto ai reati di truffa e di esercizio abusivo della professione medica.

La Corte territoriale ha dettagliatamente motivato (v. p. 20 sentenza impugnata) perchè ha ritenuto sussistente l'attività di commercio delle sostanze vietate e le censure mosse sul punto dal terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di B.C. sono generiche.

Del pari sono generiche le doglianze svolte nel ricorso proposto nell'interesse di B.M. circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dai reati di cui all'art. 648 cod. pen., sicchè il fatto sarebbe da qualificare ai sensi dell'art. 712 cod. pen..

Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di G. L. è generico.

Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di G. L., secondo il quale le dichiarazioni di V.V. sarebbero prive di riscontri, è manifestamente infondato, dal momento che tali dichiarazioni sono ulteriori a quelle della teste G., sicchè ne sono riscontrate.

Il ricorso proposto nell'interesse di G.M.G. relativo alla dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca delle quote della società Corallo, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha motivato circa la strumentalità delle quote della società ai fini dell'utilizzo degli immobili di proprietà di tale società ai fini della perpetrazione dei reati per i quali è stata affermata la responsabilità.

E' irrilevante che l'attività illecita potesse essere svolta anche altrove ai fini della confisca, che richiede solo che la cosa sia stata utilizzata per commettere il reato.

In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240 cod. pen., comma 1, devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, anche se a tale fine non indispensabili, purchè vi sia tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38650 del 18.9.2008 dep. 14.10,2008 rv 241304. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto confiscabile una palestra in cui avveniva la distribuzione illecita di sostanze anabolizzanti).

Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di G.L. e M.M. con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna al risarcimento dei danni a favore dell'AUSL di Cesena senza la specifica indicazione delle singole ricette che renderebbe impossibile determinare il danno è manifestamente infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, la condanna generica al risarcimento del danno non postula affatto l'esistenza in concreto di un danno risarcibile, ma costituisce una mera declaratoria iuris in ordine alla potenzialità dannosa del fatto illecito. (Cass. Sez. 2^ sent. 9599 del 14.4.1983 dep. 15.11.1983 rv 161187).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

La inammissibilità dei ricorsi principali proposti nell'interesse di G.E.G. comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 4.

Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue altresì la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione a favore della parte civile AUSL di Cesena, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A..

Nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione, infatti, l'attività dei difensori consiste nella sola "assistenza" di avvocato, onde non spettano al difensore le competenze procuratorie. (Cass. Sez. 3 Civ., Sentenza n. 19295 in data 8.9.2006 rv 592637).
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