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Linea PROFESSIONISTI: La polizza del ragioniere commercialista

Vuoi proteggere meglio la tua attività professionale?

Noi abbiamo la polizza specifica che ti aiuta a lavorare più serenamente e a proteggere meglio ciò che hai costruito con il tuo lavoro.
Concepita come “sistema di sicurezza su misura” per le necessità specifiche dell’attività svolta.
la polizza può prevedere garanzie aggiuntive particolari quali:
  • Conduzione dello studio professionale
    L’Assicurazione viene prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato o da persone con le quali o delle quali debba rispondere, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dell’immobile o parte di esso, adibito all’esercizio della professione.
    La garanzia è altresì estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dall’arredamento o dall’attrezzatura in uso allo Studio.
    La presente estensione di garanzia è prestata senza l’applicazione di scoperti o franchigie.
  • Trattamento de dati personali
    L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza delle disposizioni della legge 31/12/1996 n. 675 alle seguenti condizioni:
    1. Completo adempimento da parte del Titolare e/o Responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
    2. Attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
    3. Limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimento i danni, come definiti in polizza.
    La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.
  • Servizi di informatica
    Ad ogni effetto contrattuale si precisa che l’assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della società di informatica indicata sulla scheda di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per l’attività professionale svolta dall’Assicurato. L’Assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita , distruzione o deterioramento , anche se derivante da incendio o furto dei documenti e dei supporti conseguenti all’Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni.
    L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla Società stessa, ferme le esclusioni previste dalle Condizioni Generali. La Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori della società di informatica indicata sulla scheda di polizza.
    Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l’Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti con esclusione di tutte le spese supplementari quali ad esempio: tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione.
    L’Assicurazione non vale per:
    1. le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
    2. i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
    3. il pagamento di penali messe a carico dell’Assicurato per il ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;
    4. le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.
    L’Assicurato dichiara che gli introiti denunciati per il calcolo del premio sono comprensivi del fatturato della società di informatica di cui l’Assicurato stesso si avvale per l’esercizio della sua attività professionale.
    La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.
  • Attività di sindaco in società di capitali e di revisore dei conti di enti pubblici
    L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento dell’attività di sindaco di società di capitali e di revisore dei conti in enti pubblici in conseguenza di errori ed omissioni documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale e del collegio dei revisori, commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
    La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo o doloso dei dipendenti od ausiliari dell’Assicurato della cui opera questi personalmente si avvale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2403 bis del Codice Civile.
    La presente estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.
    Resta comunque inteso che la presente estensione non è operante per lo svolgimento dell’attività di sindaco in società che siano state o siano in stato di insolvenza o sottoposte a procedure concorsuali e dell’attività di revisore dei conti in enti pubblici che siano stati o siano in stato di dissesto finanziario in periodo anteriore alla data di effetto della estensione di garanzia stessa durante il quale l’Assicurato vi abbia ricoperto la carica di sindaco o revisore dei conti.
    Si precisa che la garanzia opera purchè l’attività sia svolta nei termini delle leggi che la regolano ed in particolare del D.Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 88 del D.P.R. 20 Novembre 19992 n. 474 del D.M 12 Aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 Aprile 1995.
    La presente estensione non è operante per l’attività svolta per società finanziarie o di intermediazione finanziaria, compagnie di assicurazioni o istituti di credito. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le Condizioni Generali.
  • Attività di incaricato dello svolgimento di procedure concorsuali
    L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata e commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
    La presente estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.
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