Linea PROFESSIONISTI: La polizza dell'architetto
Vuoi proteggere meglio la tua attività professionale?
Noi abbiamo la polizza specifica che ti aiuta a lavorare più serenamente e a proteggere meglio ciò che hai costruito con il tuo lavoro.
Concepita come “sistema di sicurezza su misura” per le necessità specifiche dell’attività svolta.
la polizza può prevedere garanzie aggiuntive particolari quali:
Noi abbiamo la polizza specifica che ti aiuta a lavorare più serenamente e a proteggere meglio ciò che hai costruito con il tuo lavoro.
Concepita come “sistema di sicurezza su misura” per le necessità specifiche dell’attività svolta.
la polizza può prevedere garanzie aggiuntive particolari quali:
- Conduzione dello studio professionale L’Assicurazione viene prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato o da persone con le quali o delle quali debba rispondere, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dell’immobile o parte di esso, adibito all’esercizio della professione.
La garanzia è altresì estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dall’arredamento o dall’attrezzatura in uso allo Studio.
La presente estensione di garanzia è prestata senza l’applicazione di scoperti o franchigie. - Trattamento de dati personali
L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza delle disposizioni della legge 31/12/1996 n. 675 alle seguenti condizioni:- Completo adempimento da parte del Titolare e/o Responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- Attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- Limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimento i danni, come definiti in polizza.
- Servizi di informatica
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che l’assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della società di informatica indicata sulla scheda di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per l’attività professionale svolta dall’Assicurato.
L’Assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita , distruzione o deterioramento , anche se derivante da incendio o furto dei documenti e dei supporti conseguenti all’Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni.
L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla Società stessa, ferme le esclusioni previste dalle Condizioni Generali. La Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori della società di informatica indicata sulla scheda di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l’Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti con esclusione di tutte le spese supplementari quali ad esempio: tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione.
L’Assicurazione non vale per:- le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;
- i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- il pagamento di penali messe a carico dell’Assicurato per il ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;
- le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.
La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00. - Danni derivanti da interruzione o sospensione di attività
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, commerciali professionali agricole artigianali o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa specifica estensione è prestata nell’ambito del massimale di polizza con un sottolimite pari ad un 10% del massimale stesso per sinistro e per anno assicurativo. - Danni alle opere
La garanzia vale anche per i danni causati alle opere oggetto di progettazione, direzioni lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i relativi lavori di costruzione che si verifichi uno dei seguenti eventi:- rovina totale delle opere destinate
- rovina o gravi difetti di parti delle opere destinate.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in qual misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Peritale.
Questo risiede, a scelta della società presso la direzione della società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio Peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari al massimale indicato sulla scheda di polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 10.000,00.
La presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e relative ad errori od omissioni commessi nel periodo in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la società, purchè comprendente la presente estensione di garanzia. - Attività previste dai D.LGS 626/94 E 494/96
La garanzia vale anche per i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento delle seguenti attività:- igiene e sicurezza dei lavori, compreso l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.LDS 626/1994)
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.LGS 494/1996)
La presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e relative ad errori od omissioni commessi nel periodo in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la società, purchè comprendente la presente estensione di garanzia.
La garanzia vale a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo Albo professionale nonchè abilitato i sensi di legge e/o regolamentati a svolgere le suddette attività.
Sono comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti dall’attività di responsabile del procedimento di appalto di opere pubbliche. - Garanzia perdite patrimoniali
La Società di obbliga anche a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi nell’esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all’esercente la professione di ingegnere o architetto dovute a:- a) rilascio certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni;
- b) accatastamento delle opere realizzate;
- c) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi;
- d) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- e) misura e contabilità dei lavori svolta nell’ambito dell’incarico di Direttore dei Lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
- f) incarichi di consulente tecnico di ufficio nominato dall’Autorità Giudiziaria;
- g) incarichi di perito di parte o di perito extragiudiziale;
- h) relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o ricerche catastali purchè documentate;
- i) piani regolatori in genere ed urbanistica con esclusione del mancato rispetto di vincoli urbanistici, regolamenti locali ed altri vincoli imposti dalle leggi e dalle Pubbliche Autorità.
La garanzia comprende anche multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso, diverse da quelle escluse dalle Condizioni Generali di contratto, derivanti da errori ed omissioni commessi nell’esercizio delle attività suindicate.
La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 10.000,00.
La presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e relative ad errori od omissioni commessi nel periodo in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la società, purchè comprendente la presente estensione di garanzia. - Mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle leggi o dalle pubbliche autorità
La presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento conseguenti ad involontaria interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle leggi e dalle Pubbliche Autorità.
La garanzia non vale :- a) se l’opera è stata realizzata in difformità della concessione edilizia rilasciata per l’opera stessa;
- b) per contributi di concessione o autorizzazioni in sanatoria nell’ambito delle regolazioni di violazioni edilizie.
La presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e relative ad errori od omissioni commessi nel periodo in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la società, purchè comprendente la presente estensione di garanzia.
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