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Linea Aziende: Difesa Legale 231 Aziende

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti per i reati posti in essere da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti. La Legge 123/07 ha inoltre esteso il campo di applicazione del decreto ai delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, rendendo dunque indispensabile per l’Azienda una qualificata tutela legale sia per la difesa penale, sia per la gestione degli accertamenti, delle sanzioni (di tipo pecuniario e interdittivo) e delle misure cautelari.

A FAVORE DI CHI OPERA
Le Aziende clienti

ASSICURATI
  • l’Ente/Società;
  • il Legale Rappresentante;
  • gli Amministratori;
  • i Dipendenti iscritti a libro matricola;
  • tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto svolta per conto della Società Contraente;
  • il Responsabile del Servizio di prevenzione;
    i Dirigenti preposti;
  • i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro;
  • i membri dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs n. 231/01.

MASSIMALE
Fino a 100.000 euro per sinistro illimitato per anno

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

SPESE GARANTITE

  • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
  • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
  • di giustizia;
  • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, ivi comprese le spese delle parti civili;
  • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società (comprese le spese della controparte);
  • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
  • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
  • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
  • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
  • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

Inoltre sono rimborsate le spese peritali per l’eliminazione delle carenze che hanno determinato il reato mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei, fino ad un limite di 2500 euro per sinistro.
Infine all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale, la Società assicura:

  • le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
  • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
  • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00.

L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

AMBITO PENALE
La garanzia, operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, riguarda la tutela dei diritti degli assicurati qualora:

  1. siano sottoposti a procedimento di accertamento e alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 231/01 e a tutti i reati ad esso collegati; 
  2. siano sottoposti a procedimento penale per i reati dolosi e colposi previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalle norme riferite alla tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

    La garanzia opera inoltre nel caso in cui gli assicurati:
  3. debbano presentare Opposizione avanti l’Autorità competente, contro una sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs n. 231/01; 
  4. debbano sostenere le spese relative all’eventuale costituzione di parte civile degli aventi diritto e dell’INAIL.

AMBITO CIVILE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli assicurati qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito.

Tale garanzia opera in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, subentrando dopo l’esaurimento da ciò che è dovuto dall’assicuratore di RC ed in primo rischio qualora la polizza di RC non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame.

Si precisa infine che nel caso sussistano eventuali conflitti di interesse tra l’Assicurato (diverso dalla Contraente) e la Contraente stessa (in ambito sia civile che penale) la garanzia opera esclusivamente a favore di quest’ultima.


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