Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame, il dr. F.A.M. chiede l’annullamento degli atti con i quali l’INPS ha respinto la sua richiesta di iscrizione nelle liste speciali dei medici di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per malattia per il territorio di Sassari e di Olbia, per l’asserita incompatibilità tra tale servizio e quello reso presso la medesima Direzione provinciale INPS di Sassari, l’attività di guardia medica e le consulenze medico-legali rese al Tribunale di Sassari.

La procedura ha avuto inizio con il provvedimento del 16 novembre 2010, con cui la direzione provinciale dell’INPS di Sassari pubblicava il “bando per la reintegrazione delle liste di medici dell’INPS di Sassari per il territorio di: 1. Sassari 2. Olbia”, per complessive tre unità. In data 11 aprile 2011 veniva pubblicata la relativa graduatoria, nella quale il ricorrente, terzo nelle lista ordinata per Sassari e primo in quella per Olbia, veniva dichiarato “Non idoneo”. Con nota dell’11 aprile 2011, prot n (…), l’INPS comunicava al ricorrente le ragioni dell’esclusione:

“- incompatibilità tra l’attuale servizio svolto presso questa Direzione provinciale INPS e l’incarico di medico di controllo;

– incompatibilità per l’attività di guardia medica e le consulenze medico legali comunque non conciliabili con la richiesta di disponibilità quotidiana su due turni di reperibilità”.

2. – Avverso gli atti impugnati, il ricorrente deduce plurime censure che saranno compiutamente esaminate nei successivi punti.

3. – Si è costituita in giudizio l’INPS, chiedendo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre in via preliminare, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.

4. – All’udienza pubblica del 25 novembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Preliminarmente deve essere vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’INPS.

La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione resistente, la controversia in esame non ha per oggetto il rapporto libero- professionale, o in convenzione, tra l’Istituto e il medico iscritto nelle liste speciali di cui trattasi, ma riguarda la preliminare fase di selezione dei professionisti interessati all’iscrizione nelle liste speciali. Si tratta di una procedura aperta con un avviso pubblico, governata da una analitica disciplina normativa (cui si è già fatto cenno), nell’ambito della quale l’amministrazione procedente esercita poteri di natura amministrativa; natura, che discende dalla funzione pubblica in cui si inserisce l’attività professionale che i medici iscritti nelle liste dell’INPS sono destinati a svolgere, ossia il controllo sulle assenze per malattia dei lavoratori assicurati presso il medesimo Istituto. Ne deriva, di riflesso, che la situazione giuridica dei partecipanti alla procedura assume le sembianze dell’interesse legittimo; e le controversie in materia rientrano, pertanto, nell’ambito della giurisdizione amministrativa generale di legittimità.

6. – Anche l’eccepito difetto di legittimazione passiva è infondato, ove si tenga conto che sia il provvedimento di approvazione della graduatoria, sia il provvedimento con il quale la domanda di iscrizione del dr. Marras non è stata ammessa, risultano adottati dall’INPS (direzione provinciale di Sassari).

7. – Nel merito, con un unico, articolato, motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 del D.M. 15 luglio 1986 (modificato dall’art. 5 del D.M. 12 ottobre 2000) e dell’art. 2, comma 1, del predetto D.M. 12 ottobre 2000, nonché del bando del 16 novembre 2010, rilevando come la contestata incompatibilità per l’incarico di guardia medica deve essere limitata al solo Comune di Berchidda e non a tutti i comuni del distretto della ASL; e ciò in conformità alle disposizioni dei decreti ministeriali citati, come interpretate anche dalle circolari INPS n. 4 dell’8 gennaio 2001 e n. 199 del 13 novembre 2001, che impongono di non svolgere attività di controllo limitatamente all’ambito del comune in cui le due attività coincidono. Per quanto concerne l’attività di consulente tecnico, essa non assumerebbe rilievo, considerato che il ricorrente effettua solo CTU su incarico del Tribunale e non quale consulente di parti private (come prevede la causa di incompatibilità). In ordine alla ritenuta indisponibilità per entrambe le fasce di reperibilità, non si tratterebbe di una causa di esclusione dalla procedura, atteso che il D.M. cit. e il bando prevedono che il medico possa dare la sua disponibilità anche solo per una fascia oraria. Infine, non costituisce causa di esclusione dalla lista speciale di cui trattasi nemmeno l’incarico di medico specialista esterno presso l’INPS, che comporterebbe esclusivamente la preclusione rispetto all’assegnazione delle visite mediche di controllo (come risulta dalla comunicazione congiunta del coordinatore generale medico legale e del coordinatore centrale INPS del 16 settembre 2010, n. 023327).

8. – Le censure esposte sono fondate.

In relazione ai distinti motivi dell’esclusione del dr. Marras (odierno ricorrente) dalla lista speciale di cui trattasi, occorre osservare quanto segue:

– con riferimento alla “incompatibilità tra l’attuale servizio svolto presso questa Direzione provinciale INPS e l’incarico di medico di controllo”, debbono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui la ritenuta incompatibilità non funge da causa di impedimento per l’iscrizione nelle liste speciali dei medici di controllo, ma impone solo che, al medico che si trovi in tale situazione, non siano affidate le visite mediche di controllo su lavoratori nei confronti dei quali abbia svolto, in precedenza, le funzioni di medico specialista esterno incaricato dall’INPS; ciò che corrisponde, come emerge dalla documentazione versata in atti, alla prassi applicativa vigente all’interno dell’Istituto (cfr. la citata comunicazione del 16 settembre 2010, n. 023327, all. 14 della produzione documentale del ricorrente);

– per quanto concerne l’attività di guardia medica del dr. Marras non si può ritenere che essa costituisca una specifica causa di incompatibilità per il conferimento dell’incarico in questione, sia perché l’art. 6, comma 1, lettera b), del D.M. 18 aprile 1996, prescrive che tale incompatibilità discenda da “specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro”, che nel caso di specie non sono state indicate; sia perché l’interpretazione fornita dalle stesse circolari emesse dall’INPS depone in senso contrario, sostenendo (cfr. la circolare INPS n. 4 dell’8 gennaio 2001, all. 12 della produzione documentale del ricorrente) che “l’attività di guardia medica … come prevede l’attuale regolamentazione convenzionale con le ASL stesse, risulta compatibile con quella di medico di controllo se svolta presso presidi ASL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede” (e deve intendersi: della sede INPS che conferisce l’incarico al medico di controllo);

– è privo di pregio anche il rilievo secondo cui il dr. Marras non garantirebbe “una disponibilità quotidiana su due turni di reperibilità”, per la semplice ragione che, come esattamente dedotto in ricorso, il bando richiedeva solo la disponibilità a eseguire visite di controllo “almeno in una delle fasce di reperibilità” (cfr. art. 4, primo comma, lettera a), sub all. 4 della produzione documentale di parte ricorrente);

– infine, anche il riferimento alla effettuazione di consulenze medico-legali deve ritenersi in contrasto con la disciplina che regola l’iscrizione alle liste dei medici di controllo, poiché l’art. 6, comma 1, lettera c), del D.M. 18 aprile 1996, dispone l’esclusione solo per i medici che svolgano “perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’INPS o di altri enti previdenziali”; mentre il ricorrente, con affermazione rimasta incontestata da parte dell’INPS, ha svolto solo incarichi di consulente tecnico d’ufficio.

9. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto per le ragioni sopra enunciate.

10. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota 11 aprile 2011, prot. n. (…), con cui l’INPS, direzione provinciale di Sassari, non ha accolto la richiesta di iscrizione del ricorrente alla lista speciale dei medici di controllo; e, per quanto di ragione, la graduatoria dell’11 aprile 2011 e il relativo provvedimento di approvazione.

Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre I.V.A., c.p.a., 15% spese generali e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente FF

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario