La condotta del medico è stata sia imprudente che imperita; la CTU, in applicazione dei protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico, ha rilevato profili di imperizia e imprudenza a carico del sanitario, avendo il sanitario operato in difformità dalle linee-guida che escludono la possibilità di rilasciare l’idoneità nelle condizioni in cui si trovava il paziente.

Nella scheda della visita redatta si legge:” il paziente riferisce di avere eseguito ECG da sforzo nei precedenti esami per idoneità sportiva..” l’espressione usata dalla dott.ssa induce fondatamente a ritenere che la stessa si sia limitata a prendere atto di un riferito senza visionare l’esito di quell’esame; in ogni caso, il sanitario ha colposamente omesso approfondire l’indagine con ulteriori accertamenti alla luce delle extrasistole rilevate anche durante la visita medica dalla stessa condotta; ha, quindi, omesso di verificare la sussistenza di eventuali impedimenti al rilascio del certificato medico, legati a tali aritmie . Infatti, risulta che il medico ha rilasciato l’idoneità sportiva al paziente sulla base del solo test IR., test che consente di rilevare aritmie nella sola fase di recupero e non sotto sforzo, quando invece la presenza di extrasistole rappresenta un fenomeno pericoloso e, dunque, rilevante ai fini del rilascio dell’idoneità sportiva.  

Decisione
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.
Fa. An. e Pu. Ri. nonchè Fa. Al. e Fa. Em. hanno agito in giudizio nella loro qualità di eredi di Fa. Fa. ; i primi due quali genitori, gli altri due quali fratelli;
hanno convenuto in giudizio l’ASL n. 5 “Spezzina” nonché il Dott. Pe. Pa. e la Dott.ssa De. Si. al fine di farne accertare la responsabilità per la prematura morte del loro congiunto Fa. Fa. e per ottenere la loro condanna al risarcimento del danno da perdita parentale.
Gli attori hanno allegato che, in data 28/7/2009, nel corso di una gara ciclistica dilettantistica, il Sig. Fa. Fa. è deceduto a seguito di un arresto cardio-respiratorio.
Ha. dedotto che i convenuti, Dott. Pe. e Dott.ssa De., quest’ultima quale medico convenzionato presso l’Azienda Sanitaria Locale Spezzina, avevano rilasciato a Fa. Fa., rispettivamente, in data 21/12/2007 e in data 13/2/2009, certificati di idoneità sportiva agonistica aventi scadenza annuale, omettendo di disporre gli opportuni accertamenti diagnostici.
Con comparsa di costituzione e risposta ha resistito in giudizio il Dott. Pe., contestando nel merito ogni addebito di responsabilità professionale e, in ogni caso, l’assenza di nesso causale tra il proprio operato e il verificarsi dell’evento letale, avvenuto quando il certificato medico dallo stesso rilasciato era giunto a scadenza. Il convenuto ha altresì richiesto l’autorizzazione a chiamare in causa, per essere eventualmente manlevato, le proprie compagnie assicurative per la responsabilità professionale, Zurich Insurance e Unipolsai Assicurazioni, le quali si sono tempestivamente costituite chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate.
Con comparsa di costituzione e risposta si è altresì costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 spezzina, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, ritenendo insussistente qualunque forma di responsabilità in capo alla propria dipendente, Dott.sa Si. De. . Quest’ultima non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione, pertanto, all’udienza del 15/5/2014, previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU volta a verificare se già al momento del rilascio dei certificati medici da parte dei medici convenuti, fossero presenti dati clinici che giustificassero il diniego di idoneità in quanto anticipatori, anche solo potenzialmente, dell’evento infausto poi verificatosi.
All’udienza dell’8/2/2018, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sull’eccezione di incompetenza territoriale.
L’eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto Pe. non merita accoglimento, trovando applicazione l’art. 33 c.p.c. che individua quale giudice competente – in caso di cumulo soggettivo- quello del luogo di residenza/domicilio di uno dei convenuti. La norma si giustifica con la necessità di trattare più domande rivolte a convenuti diversi, ma connesse per il petitum o per la causa petendi realizzandosi in questo caso un’ipotesi di connessione propria ex art. 103 co. 1 c.p.c. Nel caso in esame risulta integrata una connessione per l’oggetto; parte attrice ha infatti agito al fine di richiedere il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana per la perdita del proprio congiunto nei confronti dei sanitari a cui ritiene di addebitare le condotte causative del danno. Ne deriva che la causa è stata correttamente instaurata innanzi al Tribunale della Spezia, risultando dagli atti di causa che la convenuta Dott.ssa De. svolge la propria attività professionale in Arcola (SP) ed è dipendente della ASL n. 5 spezzina, parimenti convenuta nel presente giudizio.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata; deve essere accolta nei confronti delle convenute dott.ssa De. e Asl n. 5; è, invece, infondata nei confronti del dott. Pe.; ciò per i seguenti
motivi:
2.
Sulla responsabilità del Dott. Pa. Pe. .
Da un lato, la condotta del dott. Pe. è risultata connotata da imprudenza (crf valutazione del Collegio Peritale); il predetto, infatti, ha rilasciato a Fa. Fa. l’idoneità sportiva pur contestualmente richiedendo un test ergometrico ed un ECG sec.
Ho. avendo riscontrato durante la visita una extrasistolia ventricolare sporadica con un coppia durante la fase di recupero;
la condotta del Sanitario appare contraddittoria e imprudente; a lui è certamente rimproverabile il fatto di avere rilasciato l’idoneità senza attendere l’esito di quegli esami che lui stesso aveva prescritto in quanto, all’evidenza, ritenuti necessari o anche solo utili al fine di completamento dell’indagine medica; da altro lato, però, non vi è in atti prova certa che tale condotta sia stata causalmente efficiente e, cioè, che essa sia da porsi in connessione causale con l’evento infausto occorso al Fa. nel corso di una gara ciclistica.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il verificarsi dell’evento morte del paziente, è necessario procedere ad un giudizio controfattuale, valutando se – in assenza della condotta del medico- l’evento si sarebbe comunque verificato.
Ebbene, dall’istruttoria svolta, non è emerso alcun collegamento materiale certo tra la condotta imprudente del Dott. Pe. e l’evento infausto occorso al Fa..
Vengono, a tale scopo, in rilievo le seguenti circostanze e considerazioni:
– Dai risultati dell’espletata CTU è emerso che Fa. Fa. è deceduto a seguito di fibrillazione ventricolare idiopatica e che, alla luce degli accertamenti clinici-diagnostici eseguiti in precedenza dallo stesso, l’evento infausto avrebbe potuto essere evitato, vista la presenza di una frequente extrasistolia ventricolare complessa già accertata in precedenti visite. In particolare, dal punto di vista prognostico, la CTU ha appurato che, trattandosi di un’extrasistole ventricolare particolarmente precoce, considerata la complessità dell’aritmia, la precocità e la tendenza ad aumentare durante lo sforzo fisico, esistevano criteri elettrofisiologici per negare l’idoneità sportiva;
– Se ne può concludere che, trattandosi di un’aritmia tendente a peggiorare in caso di sforzo fisico particolarmente inteso, l’evento morte da fibrillazione ventricolare sia stato causato dallo sforzo cui il Fa. si è sottoposto a seguito della partecipazione alla gara ciclistica;
– è quindi necessario verificare se la partecipazione alla gara ciclistica sia in collegamento causale con il rilascio del certificato medico da parte del dott. Pe..
– Al momento del verificarsi dell’evento infausto (28/7/2009), il certificato medico rilasciato dal Dott. Pe., attestante l’idoneità sportiva del Fa., risultava già scaduto da diversi mesi e, in particolare, risultava in corso già altro certificato di idoneità sportiva. Ne deriva che il Fa. ha potuto partecipare alla gara ciclistica sulla base di altro certificato di idoneità, rilasciato in data 13/2/2009 dalla Dott.ssa Si. De. ;
– Non risulta condivisibile la tesi sostenuta da parte attrice secondo cui se il Dott. Pe. non avesse rilasciato certificato medico sportivo anche i successivi medici avrebbero provveduto allo stesso modo, impedendo al Fa. di partecipare a qualunque gara sportiva. In particolare non può giungersi ad affermare – sulla base di un giudizio controfattuale – che, ove il convenuto Pe. avesse negato l’idoneità sportiva al paziente, quest’ultimo non avrebbe preso parte alla gara ciclistica cui è seguita la morte improvvisa da fibrillazione ventricolare.
– Vi sono in atti concreti elementi che smentiscono la suddetta tesi attorea e che spezzano la conseguenzialità del sillogismo su cui la stessa si fonda; tale elementi sono rappresentati da specifiche pregresse condotte proprio del Fa. Fa. ; in primo luogo, è acclarato che il predetto era solito affidarsi sempre a medici diversi per il rilascio delle attestazioni di idoneità; in secondo luogo, non consta che il medesimo Fa. Fa. riferisse ai medici successivi i risultati delle indagini dei medici precedenti; infatti è documentalmente provato che Fa. Fa. non ha riferito al dott. Pe. degli approfondimenti richiesti dal dott. Gi. e che a seguito dell’approfondimento eseguito dal dott. Ma. gli è stata negata l’idoneità agonistica per un periodo di sei mesi.
– Quindi, non vi sono elementi per escludere che ove il Dott. Pe. avesse negato l’idoneità sportiva al Fa., lo stesso –così come era già accaduto in precedenza- avrebbe potuto ottenere, come in effetti è avvenuto, un ulteriore certificato medico di idoneità sportiva e, quindi, avrebbe potuto comunque partecipare alla gara ciclistica in occasione della quale si è verificato l’evento infausto.
– In ogni caso, l’incertezza sul nesso causale – certamente sussistente alla stregua delle valutazioni di cui ai punti che precedono – è equiparabile alla mancata prova dello stesso e, in applicazione del principio della ripartizione dell’onere della prova che è anche regola di giudizio, la mancata prova o la prova incerta grava e opera in danno del soggetto che tale elemento (nesso causale) doveva provare; quindi, a danno di parte attrice.
3.
Sulla responsabilità della Dott.ssa Si. De. e ASL n. 5 Spezzino.
Risulta, invece, sussistente la responsabilità della convenuta Dott.ssa De., risultando, nei suoi confronti, integrati e provati tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art 2043 cc:
– La condotta della Dott.ssa De. è stata sia imprudente che imperita; la CTU, in applicazione dei protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico, ha rilevato profili di imperizia e imprudenza a carico del sanitario, avendo la dott.ssa De. operato in difformità dalle linee-guida che escludono la possibilità di rilasciare l’idoneità nelle condizioni in cui si trovava il paziente.
Nella scheda della visita redatta dalla dott.ssa De. (prodotta da Asl come doc. 6) si legge:” il paziente riferisce di avere eseguito ECG da sforzo nei precedenti esami per idoneità sportiva..” l’espressione usata dalla dott.ssa induce fondatamente a ritenere che la stessa si sia limitata a prendere atto di un riferito senza visionare l’esito di quell’esame; in ogni caso, la dott.ssa De. ha colposamente omesso approfondire l’indagine con ulteriori accertamenti alla luce delle extrasistole rilevate anche durante la visita medica dalla stessa condotta; ha, quindi, omesso di verificare la sussistenza di eventuali impedimenti al rilascio del certificato medico, legati a tali aritmie.
– Infatti, risulta per tabulas che la Dott.ssa De. ha rilasciato l’idoneità sportiva al paziente sulla base del solo test IR., test che consente di rilevare aritmie nella sola fase di recupero e non sotto sforzo, quando invece la presenza di extrasistole rappresenta un fenomeno pericoloso e, dunque, rilevante ai fini del rilascio dell’idoneità sportiva. In assenza di accertamenti medici diagnostici più approfonditi, dunque, tale certificazione avrebbe dovuto essere negata al paziente, specie perché finalizzata allo svolgimento di un’attività sportiva a livello agonistico e dunque pericolosa per la salute del paziente.
– Sussiste altresì, pacificamente, il nesso eziologico tra il rilascio del certificato medico sportivo da parte della dott.ssa De., avvenuto il 13/2/2009, la partecipazione alla gara ciclistica del 28/7/2009 e il verificarsi, in quella gara, dell’evento fatale in danno del Sig. Fa..
– In conclusione, deve essere accolta la domanda di parte attrice, risultando provata la responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta, Dott.ssa De., per aver omesso di eseguire gli accertamenti strumentali indispensabili al rilascio del certificato di idoneità sportiva nei confronti di Fa. Fa. .
Sussiste altresì la concorrente e solidale responsabilità dell’ASL 5 Sp. ai sensi dell’art 2049 cc.
2.
Sul quantum del risarcimento del danno.
In relazione alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da parte attrice, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano e considerati quali criteri rilevanti: la giovane età della vittima al momento della morte (quasi 23 anni); il legame di convivenza con i genitori e i fratelli;
considerato altresì che lo stesso non era figlio unico e che dunque, pur nella drammaticità della situazione, il nucleo familiare risulta comunque composto da altri due figli, si stima equo liquidare la somma di € 250.00,00 in favore di ciascun genitore ed € 75.000,00 in favore di ciascun fratello.
Non sono stati inoltre forniti elementi utili al fine di procedere ad una personalizzazione del danno; pertanto, la liquidazione sopra effettuata deve considerarsi comprensiva di ogni voce di danno subito da parte attrice a seguito della morte del congiunto.
Tale somma, inoltre, dovrà essere devalutata e rivalutata di anno in anno, per poi procedersi al calcolo e applicazione degli interessi al tasso legale dalla data dell’evento infausto (28/7/2009) al saldo, in applicazione dei principi espressi dalle SS. UU. Cass. 1712/1995.
4. Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza: le spese di parte attrice sono a carico dei convenuti, Si. De. e ASL n.5 spezzino, in solido tra loro; le spese del convenuto Pe. e delle assicurazioni dal predetto chiamate in manleva sono a carico di parte attrice, soccombente nei confronti del dott. Pe. e, quindi, tenuta anche alle spese dei terzi che il convenuto ha legittimamente chiamato in causa.
La spesa della CTU è posta definitivamente a carico dei convenuti responsabili, Asl 5 Sp. e dott.ssa Si. De. .
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mo., definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
– Di. la dott.ssa Si. De. e ASL n.5 spezzina responsabili dell’evento dannoso dedotto in atti;
– Condanna Si. De., in solido con ASL n.5 spezzina, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 650.000,00, di cui € 250.000,00 in favore di FA.
, € 75.000,00 in favore di FA. AL., € 250.000,00 in favore di PU. RI. ed € 75.000,00 in favore di FA. EM. a titolo di danno da questi subito per la perdita del congiunto Fa. Fa. ; su tali somme – liquidate all’attualità – sono dovuti gli interessi in misura legale in applicazione dei principi espressi dalle SS.
UU. Cass. 1712/1995.
– Po. le spese di CTU definitivamente a carico di Si. De. e ASL n. 5 spezzina in solido tra loro;
– Condanna Si. De. in solido con ASL n. 5 spezzina, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 18.000,00, per compenso, euro 1.537,50 per rimborso spese documentate (non è stata rinvenuta in atti la notula del CTP), oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge.
– Respinge la domanda nei confronti del dott. Pe. e dei terzi dal predetto chiamati.
– Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite al convenuto dott. Pe. che liquida in euro 13.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
– Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a Zurich Insurance PLC e a Unipolsai Assicurazioni Spa che liquida per ciascuna parte in euro 9.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Co.ì deciso in La Spezia il 21/3/2019 Il Giudice Nella Mo. Minuta redatta dal MOT Ma. Gr. Ba.