il medico pubblico dipendente non è legittimato a sindacare gli atti di organizzazione dell’ente di appartenenza, salvo che essi non incidano su una posizione giuridicamente tutelata, limitando, ampliando o modificando la sfera delle sue attribuzioni o il suo status. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

TAR Piemonte Torino – Sezione II, Sent. n. 1544 del 01.06.2009

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 25/08/1994 i signori R.M.O., M.P., G.N. e V.M., medici dipendenti della USSL n. 34 di Orbassano e tutti componenti della equipe ostetricoginecologica di tale ente, chiedevano l’annullamento a) della deliberazione n. 806 del 6/06/1994, con la quale il Commissario Straordinario della USSL n. 34 aveva stabilito ” di avviare la collaborazione con la USSL 35 per la gestione della funzione Ostetricia e Ginecologia” e “di adottare altro provvedimento… riguardante la convenzione con la USSL 35 di attuazione della collaborazione”; b) della deliberazione n. 807 del 6/06/1994 avente ad oggetto la predetta convenzione; c) “di ogni atto presupposto preordinato conseguente o comunque agli stessi connesso ivi compresa… la lettera dell’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte n. 4709/53/Segr del 2/06/1994.

A sostegno delle proprie istanze i ricorrenti deducevano 1) di essere stati utilizzati all’inizio del 1993 presso le strutture ospedaliere della USSL n. 35 di Giaveno, Divisione Ostetricia e Ginecologia, tanto nello svolgimento dell’attività ordinaria che in quella di pronta disponibilità e guardia medica; 2) di aver più volte richiesto all’amministrazione, anche attraverso le organizzazioni sindacali di appartenenza, di conoscere gli atti amministrativi presupposti all’utilizzo della loro attività presso una USSL diversa da quella di Orbassano; 3) di aver ottenuto, in seguito alle loro rimostranze, di prestare servizio solo presso la USSL n. 34, assistendo però, per effetto della suddetta convenzione, al comando di tre colleghi presso la USSL n. 35 per il periodo 1/01/199431/05/1994; 4) di aver dovuto per tale periodo sopportare “da soli (a causa dei provvedimenti impugnati) tutto il lavoro ambulatoriale e consultoriale del Servizio di Ostetricia e Ginecologia della USSL di appartenenza, espletando la maggior parte del lavoro destinato ad un organico originariamente composto da sette medici… con conseguente disfunzionalità del servizio stesso”.

Alla luce di tali fatti i ricorrenti lamentavano, in relazione ai provvedimenti impugnati, quali motivi di ricorso, violazione di legge con riferimento all’art. 44 D.P.R. 20/12/1979 n. 761, eccesso di potere per vizio del procedimento ed incompetenza, censurando, in particolare, la mancanza, nella procedura in questione, di un atto proveniente dagli organi deliberativi della Regione, ente competente secondo le disposizioni di legge, e l’omessa richiesta da parte della USSL n. 34 del consenso dei medici interessati dal provvedimento di comando, almeno per una parte del periodo considerato (31/03/199431/05/1994).

A seguito dell’avviso da parte della Segreteria del TAR della pendenza ultradecennale del ricorso, solo due dei quattro ricorrenti, R.M.O. e V.M., sottoscrivevano personalmente la nuova istanza di fissazione di udienza.

Con atto depositato il 26/03/2009 si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria dell’ex Unità Socio Sanitaria Locale 34 di Orbassano, chiedendo al Tribunale di dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato il ricorso.

Con memoria del 4/04/09 la Gestione Liquidatoria articolava ulteriormente le sue difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 15/04/2009 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere rilevato che il ricorso è stato proposto da più soggetti contro i medesimi provvedimenti.

Solo due degli originari ricorrenti, a seguito della comunicazione di pendenza ultradecennale del ricorso, hanno sottoscritto personalmente la nuova istanza di fissazione di udienza.

In relazione ai dottori M.P., e G.N. deve, dunque, essere dichiarata la perenzione del ricorso.

Il ricorso dei dottori R.M.O. e V.M., che hanno insistito nelle domande proposte, deve essere, invece, dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Come puntualmente evidenziato dalla Gestione Liquidatoria, i ricorrenti, medici dipendenti della USSL n. 34, hanno impugnato la delibera di avvio della collaborazione tra la loro USSL di appartenenza e quella n. 35 di Giaveno, il provvedimento di approvazione della convenzione tra i due enti per lo svolgimento di tale collaborazione e la lettera dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte del 2/06/1994, lamentando, quale effetto di tale accordo, il comando (per altro già completamente espletato) di tre colleghi, componenti dell’equipe di Ginecologia ed Ostetricia, presso l’Ospedale di Giaveno, per una parte del loro orario, e, dunque, una pretesa alterazione della funzionalità della struttura sanitaria di appartenenza ed un asserito aggravio del loro carico di lavoro.

Tali censure, oltre ad essere, in verità, rivolte più contro un diverso provvedimento (la delibera n. 805 di assenso in sanatoria del Commissario Straordinario della USSL n. 34 al comando dei tre medici) che avverso gli atti impugnati (delibere volte ad avviare una futura collaborazione tra le due USSL e ad approvare la relativa convenzione) non appaiono sorrette da un interesse giuridicamente tutelato in capo ai ricorrenti, ma da un mero interesse di fatto.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, da un lato, in via generale, il pubblico dipendente non è legittimato a sindacare gli atti di organizzazione dell’ente di appartenenza, salvo che essi non incidano su una posizione giuridicamente tutelata, limitando, ampliando o modificando la sfera delle sue attribuzioni o il suo status (cfr. C.d.S. sez. V, 21/10/02 n. 5065; C.d.S. sez. VI, 26/05/92 n. 425), dall’altro “requisiti imprescindibili per la configurazione dell’interesse al ricorso sono, oltre al carattere personale, la sua attualità e concretezza le quali comportano che la lesione arrecata dal provvedimento impugnato deve essere effettiva, nel senso che dalla sua esecuzione discende in via immediata un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero anche solo potenziale, ma intendendosi come quale quello che sicuramente o molto probabilmente si verificherà in futuro” (cfr. C.d.S. sez. IV, 22/06/2006 n. 3947).

Dal primo punto di vista i ricorrenti, medici dipendenti con qualifica di dirigenti di I livello presso la USSL n. 34, con un orario di lavoro prestabilito, hanno dedotto un pregiudizio del tutto estraneo alla loro sfera personale e per di più indimostrato, dall’altro hanno fatto riferimento ad una situazione organizzativa del tutto esaurita al momento dell’emissione dei provvedimenti de quibus, non potendo trarre dall’eventuale annullamento degli atti impugnati alcun concreto beneficio.

Da qui, come detto, l’inammissibilità del ricorso contro le delibere n. 806 e n. 807 del 6/06/94 e contro la lettera del 2/06/94 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, così definitivamente pronunciando,

  • dichiara la perenzione del ricorso per M.P. e G.N.;
  • dichiara inammissibile il ricorso proposto da R.M.O. e V.M.;
  • condanna i ricorrenti R.M.O. e V.M. alla rifusione in favore della Gestione Liquidatoria della ex USSL n. 34 di Orbassano delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:

omissis