in relazione alla inquadrabilità delle prestazioni rese da un esercente la professione medica come autonome o subordinate, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 13858 del 15.06.2009

omissis

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale veniva accolta la domanda proposta da D. V. nei confronti di Rete Ferroviaria italiana Spa avente ad oggetto il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alla attività svolta, in esecuzione di un contratto di collaborazione continuativa e coordinata, quale medico della Casa di Riposo per Ferrovieri in X.  gestita dalle FF.SS. con conseguente nullità dell’intimato licenziamento e condanna della controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle differenze retributive per l’attività prestata.

Ritenevano i giudici di secondo grado che, in base alla espletata istruttoria ed in particolare all’accertato obbligo della D. di timbrare il cartellino all’entrata ed all’uscita dal lavoro, la configurabilità della sottoposizione della lavoratrice al potere organizzativo, direttivo e gerarchico del datore di lavoro e quindi la natura subordinata del rapporto di lavoro. Affermavano, inoltre, che le differenze retributive liquidate dal primo giudice erano, in considerazione della non sufficiente retribuzione corrisposta, adeguate ai criteri costituzionali in considerazione anche dei parametri retributivi propri della qualifica d’ispettore di X.  livello che appariva consona all’attività svolta dalla D..

Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorreva in Cassazione sulla base di tre censure illustrate da memoria, cui resisteva parte intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione.

Assume l’erroneità della sentenza impugnata in punto di valutazione delle emergenze istruttorie ed in particolare lamenta che il giudice di appello non ha tenuto conto che tutti i testi escussi hanno affermato: che non vi erano ordini di servizio che regolassero l’attività della controparte; che la maggior parte dei ricoverati erano pazienti della D. loro medico di base; che la D. non era tenuta a giustificare le sue assenze potendosi accordare direttamente con i colleghi; che il dirigente della Casa di riposo non sorvegliava, nè dirigeva l’attività svolta dalla D..

Richiama, poi, il concetto di subordinazione, elaborato da questa Corte anche con riferimento alla professione medica, come sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e prospetta che se la Corte di Appello avesse proceduto ad una corretta valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe accertato l’insussistenza dei presupposti della subordinazione.

Denuncia, infine, che tutte le argomentazioni svolte dalla difesa della società sono state ignorate dalla Corte di Appello.

Il motivo è infondato.

Rileva la Corte che la prestazione svolta da un medico presso una casa di riposo non può che essere apprezzata avuto riguardo, e al carattere professionale dell’attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell’attività cui la stessa s’inserisce.

Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha sancito: che in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica laddove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (Cass. 3471/03); che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro; in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta (come quello dell’attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato(nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all’interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell’attività, l’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell’amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie) (Cass. 10043/04); che i requisiti della subordinazione si configurano nel fatto dell’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui l’attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale, in esecuzione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato, qualora, peraltro, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alla altrui direttive, quale tratto tipico della subordinazione nel senso suesposto, non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento al altri criteri – complementari e sussidiari – quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l’osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenza fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro, l’assenza, in capo al lavoratore, di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico ( Cass. 8804/94).

Nella specie la Corte di Appello si è sostanzialmente adeguata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto ha fondato la propria decisione sul rilievo che il datore di lavoro, attraverso la timbratura del cartellino, cui la D. era tenuta, esercitava il proprio controllo sull’osservanza da parte di quest’ultima dell’orario di lavoro esplicando in tal modo il proprio potere direttivo, organizzativo e gerarchico.

Nè può sottacersi che dalle deposizioni dei testi riportate in sentenza, e su cui si fonda la decisione impugnata, si evince, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, che il responsabile tecnico sanitario della Casa forniva le direttive di lavoro e stabiliva gli orari dei medici secondo le esigenze della Casa e che la D. veniva chiamata, su disposizione del predetto responsabile, in caso di necessità anche durante il servizio notturno.

Risultando dimostrata la collaborazione sistematica e non occasionale, l’osservanza di un orario predeterminato, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale, correttamente e con motivazione adeguata, il giudice di appello ha, quindi, ritenuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

Con il secondo mezzo d’impugnazione la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione al contratto di collaborazione intercorso tra le parti nonchè omessa ed insufficiente motivazione.

Denuncia che la Corte Territoriale ha omesso ogni e qualsiasi valutazione del tenore letterale degli accordi intercorsi tra le parti.

La denuncia in ragione della mancanza di specificità non può trovare ingresso in questa sede.

È , infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte – nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’incongruità o l’illogicità della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali che è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 14262/04 e Cass. 11886/06).

Nella specie il ricorrente omette del tutto di trascrivere nel ricorso gli accordi intercorsi tra le parti di cui lamenta la mancata considerazione.

Con la terza censura la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 278 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Allega che la Corte di appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto, a differenza di quanto rivendicato dalla ricorrente in primo grado ha riconosciuto differenze retributive non collegate all’inquadramento, così come chiesto, nell’area l’X.  livello.

La censura è infondata.

Conviene precisare che, in proposito, la Corte di Appello procedendo all’interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio rileva che l’allora ricorrente aveva chiesto “l’accertamento del suo diritto in forza dell’art. 36 Cost. e art. c.c., ad un trattamento economico superiore a quello di fatto corrispostale e la condanna della società al pagamento di una somma parametrata al richiesto inquadramento contrattuale o, comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”; e, quindi, la stessa Corte rimarca che “il giudice di primo grado ben interpretando la domanda, dopo aver respinto la domanda d’inquadramento nell’area X.  liv. X.  CCNL FF.SS., ha comunque dato risposta alla ulteriore domanda della ricorrente ritenendo il suo diritto ad un trattamento economico superiore a quello di fatto percepito”.

A fronte di tale interpretazione la società ricorrente si limita alla mera prospettazione di una esegesi diversa rispetto a quella adottata dalla Corte di Appello senza alcuna specifica denuncia di vizio di motivazione o d’ illogicità.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del “devolutum”, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cfr. per tutte Cass. 19575/05 e 2467/06).

Nè, nella specie, rileva la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto si lamenta non l’omesso esame di una domanda, ma si censura l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa.

Difatti nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:

solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale;

nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (V. Cass. 16596/05, 15603/05 e 14486/07 nonché 14784/07).

L’asserita assenza di prova sulla inadeguatezza della retribuzione non solo è generica, ma contrasta con quanto accertato, con motivazione congrua, dal giudice del merito e non specificamente censurato.

Sulla base delle esposte considerazioni nelle quali rimangono assorbite tutte le altre eccezioni, obbiezioni o motivi, pertanto il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione all’avv. Antonio I., dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 19,00 oltre Euro 2.500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione all’avv.to Antonio I..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009