L’immobile adibito a studio dentistico e laboratorio per l’esercizio dell’attività odontoiatrica è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all’esercizio di tale attività e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ai beni strumentali siti al suo interno, rientrando nella nozione di cosa pertinente al reato, in rapporto di necessaria, specifica e strutturale correlazione con la commissione dell’attività illecita di esercizio abusivo della professione.

Nel caso concreto, al momento dell’intervento degli organi di polizia, nell’ambulatorio dentistico vi era l’odontotecnico che ultimava interventi di terapia conservativa nel cavo orale di una paziente; si ritenevano sussistenti indizi relativi all’esercizio abusivo della professione di dentista, non solo a carico dell’odontotecnico, ma anche del dentista, considerato consapevole della presenza del tecnico nei giorni di assenza dallo studio.

Cassazione  Penale –  Sezione VI, Sent. n. 24273 del 11.06.2009

omissis

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

OSSERVA

Ritenuto che il ricorrente propone ricorso contro l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato convalidato il sequestro preventivo dello studio dentistico, del quale egli è titolare;

che, precisa l’ordinanza impugnata, al momento dell’intervento degli organi di polizia nell’ambulatorio vi era M.O., odontotecnico, che ultimava interventi di terapia conservativa nel cavo orale di una paziente, poi nel corso delle indagini sentita a sommarie informazioni;

che vi sono solidi indizi del delitto di esercizio abusivo della professione di dentista non soltanto a carico del M., ma anche a carico del dentista F. poiché gli elementi acquisiti consentono di ritenere che egli fosse consapevole della presenza di M. nei giorni di sua assenza dallo studio per consentirgli di soddisfare le richieste dei pazienti;

che vi sono elementi per ritenere F.D. concorrente nell’esercizio della professione di dentista da parte di M. O. non abilitato all’esercizio di tale professione;

che, con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge processuale in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 3 ter, poiché non vi è stata notifica del sequestro dello studio dentistico anche a F., quale proprietario della struttura sanitaria, che per tal motivo la misura cautelare è nulla ed è nulla anche l’ordinanza del giudice del riesame per non essersi pronunciato nel termine stabilito dall’art. 324 c.p.p., comma 5, sulla richiesta di F. circa l’omessa notifica dei sequestri;

che il tribunale ha ignorato la questione dedotta con l’istanza di riesame, omettendo di decidere su un punto fondamentale, in tal modo violando la regola generale di pronunciarsi su ciascuna delle censure e non osservando il termine stabilito dall’art. 324 c.p.p., comma 4, la cui violazione comporta l’inefficacia del provvedimento;

che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.

Considerato che questa Corte si espressa nel senso – condiviso dal Collegio – che l’immobile adibito a studio dentistico e laboratorio per l’esercizio dell’attività odontoiatrica è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all’esercizio di tale attività e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ai beni strumentali siti al suo interno, rientrando nella nozione di cosa pertinente al reato, in rapporto di necessaria, specifica e strutturale correlazione con la commissione dell’attività illecita di esercizio abusivo della professione (Sez. 6^, 5 dicembre 2002, Russano rv. 224790);

che la censura dedotta dal ricorrente, circa la mancata notifica del sequestro anche a F. e la conseguente nullità dell’ordinanza cautelare, è manifestamente infondata poiché l’art. 321 c.p.p., comma 3 ter, prevede la notifica del provvedimento alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, senza prevedere una sanzione di nullità;

che questa Corte si è già pronunciata nel senso che il precetto posto dall’art. 321 c.p.p., comma 3 ter, secondo il quale copia dell’ ordinanza di convalida del sequestro preventivo è “immediatamente” notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate, non è sanzionato con la nullità; esso è infatti previsto al fine di accelerare la possibilità dell’interessato di proporre impugnazione, ma il ritardo nella notifica (e quindi nella conoscenza del provvedimento) ha solo l’effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione per l’interessato, ma non pregiudica l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’interessato stesso, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), (Sez. 3^, 7 marzo 1996, dep. 11 aprile 1996, n. 1099, Sez. 5^, 11 novembre 1997, dep. 28 gennaio 1997, n. 5002; Sez. 3^, 12 maggio 1999, dep. 1 luglio 1999, n. 1821; Sez. 3^, 15 ottobre 2002, dep. 18 novembre 2002, n. 38662);

che, nella fattispecie la richiesta di riesame, è stata presentata da F. e decisa dal giudice compente anche nel merito e, pertanto, la censura dedotta risulta priva di un interesse attuale e concreto;

che, pertanto, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2009. 

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009