Non può essere licenziato il lavoratore che si è allontanato dal posto di lavoro senza giustificazione se nella sua carriera professionale non è mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari. Lo ha deciso di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 14586) reintegrando un operaio licenziato perché si era allontanato per alcune ore dalla fabbrica senza aver richiesto un permesso.

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, l’ottima condotta pregressa dell’operaio deve essere tenuta in debito conto, e comunque prima di licenziare un dipendente che si allontana dal posto di lavoro bisogna valutare una serie di parametri: “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’ininfluenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza”.