Con la sentenza n. 19093/2013, la Cassazione ha recentemente stabilito che vi sia obbligo di indicazione del luogo di origine dei prodotti alimentari, “ogni qualvolta sia possibile una confusione sul punto”.

Nel caso di specie, un supermercato aveva presentato ricorso contro l’ordinanza di sequestro di 65 confezioni di pistacchi sgusciati sulla cui etichetta appariva la dicitura  “Dry Fruit sfiziosità siciliane” e una diversa scritta scarsamente leggibile che faceva riferimento al Mediterraneo come zona di provenienza. Il commerciante aveva sottolineato che soltanto per i pistacchi di Bronte era obbligatoria l’indicazione di origine, essendo un prodotto di origine protetta.

Secondo la Cassazione, invece, l’obbligo di non ingannevolezza sul luogo di provenienza del prodotto prescinde dall’esistenza, nella medesima area geografica, di prodotti specificamente protetti, oltre al fatto che l’etichetta in questione era idonea ad indurre in errore il potenziale acquirente.

Il supermercato è stato perciò accusato di frode in commercio, avendo violato il D.lgs. n. 109/92 secondo il quale “l”etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore  l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso”.