La Corte di Cassazione ha ribadito con sentenza n. 11517 del 14 maggio 2013 che un ente gestore della strada pubblica o privata non può essere ritenuto responsabile dell’incidente subito da un automobilista o motociclista a causa della presenza di un animale sulla careggiata se pone in essere “le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di esperienza, adeguate a scongiurare che si potesse verificare l’intromissione nella carreggiata stradale di elementi estranei che costituissero un ostacolo alla normale circolazione degli autoveicoli”.

Nello specifico la Corte ha ritenuto indenne da responsabilità l’ANAS per un incidente verificatosi a causa della presenza di un cane randagio sulla carreggiata, in quanto la stessa presentava in entrambi i lati una recinzione costituita da muro in calcestruzzo e pali con rete, secondo le accortezze necessarie a scongiurare l’intromissione di elementi estranei.

“La sentenza impugnata, confermando sul punto quella di primo grado, specifica la Suprema Corte, ha escluso la responsabilità dell’ANAS, ritenendo la sussistenza del fortuito”, infatti si è in presenza di caso fortuito “tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”.

Fermi però rimangono gli obblighi in capo ad un automobilista in caso di incidente stradale che coinvolga un’animale d’affezione, da reddito o protetti. Il regolamento attuativo 9 ottobre 2012 entrato in vigore il 27 dicembre 2012 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità ha equiparato lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona, approvando l’utilizzo di sirene e lampeggianti per le autoambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila e di segnalazione acustiche per le vetture private.

L’obbligo disciplinato è quello di fermarsi ed assicurare un tempestivo soccorso all’animale ferito. Chiunque non ottempera a tale obbligo rischia una sanzione da 430 a 1.643 euro (art. 189, 9 bis del Codice della Strada).