Il decreto del Fare (decreto legge n. 69/2013) ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, dopo che, lo scorso ottobre, la Consulta aveva  dichiarato  l’incostituzionalità, per eccesso di delega, del D.Lgs. n 28 del 4 marzo 2010, norma che aveva introdotto per la prima volta l’obbligatorietà dell’istituto a partire da marzo 2011.

Il ripristino della mediazione – finalizzato a diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata e facilitare risoluzioni stragiudiziali convenienti e rapide –non è stato però privo di compromessi, soprattutto nei confronti del mondo dell’avvocatura che sin dagli inizi aveva osteggiato l’istituto in questione.

Le nuove disposizioni, che saranno applicabili decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, prevedono infatti l’attribuzione automatica dello status di mediatore agli avvocati regolarmente iscritti all’albo; sottopone poi la necessità della sottoscrizione dei verbali procedurali anche ad opera degli avvocati eventualmente assistenti delle parti, affinché l’accordo divenga titolo esecutivo.

Altra novità introdotta dalla nuova disposizione consiste nella cosiddetta “mediazione endoprocessuale”: in questo caso è il giudice a formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto di tale proposta, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice.

Nel contempo, al giudice viene attribuita la facoltà di individuazione dell’organismo di mediazione.

Un’altra rilevante novità riguarda le materie disciplinate: rimangono escluse infatti dall’obbligatorietà della mediazione le controversie per danni da circolazione stradale, mentre rimangono confermate le altre materie, dal condominio alle successioni. Per quanto riguarda in particolare le controversie condominiali, gli unici organismi di mediazione competenti saranno quelli con sede nella circoscrizione del tribunale in cui si trova l’edificio condominiale; agli incontri potrà partecipare soltanto l’amministratore, previa delibera assembleare; l’eventuale proposta di conciliazione dovrà essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’immobile e alla stessa potrà essere attribuita efficacia esecutiva soltanto ove sottoscritta dai legali delle parti che abbiano partecipato all’incontro.

Infine, il decreto prevede nel procedimento una prima sessione esplorativa finalizzata a consentire la verifica della concreta componibilità della controversia, con costi ridotti per le parti in caso di accertamento dell’impossibilità di concludere la mediazione.

Non resta che attendere la legge di conversione per capire i tempi per la reintroduzione della mediazione.