Sommario: sia le farmacie che i centri commerciali sono accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all’interno di questi ultimi sarebbe consentita l’attività di estetista, e non nelle farmacie, non potendo riscontrarsi alcuna incompatibilità o interferenza con l’attività sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale

Il TAR Lazio è stato chiamato a decidere sulla legittimità degli atti con cui è stata negata la possibilità di esercizio dell’attività di estetista in una sede farmaceutica, sul presupposto che la richiesta non trovasse sostegno nella disciplina vigente.

Il Collegio, attraverso una ampia ricostruzione normativa, tra gli altri aspetti ha osservato che le farmacie presentano analogie con altre attività commerciali, quali le profumerie e i centri commerciali, affiancandosi alla vendita di farmaci anche quella dei cosmetici. Non sono riscontrabili ragioni per escludere la possibilità di esercizio, al loro interno, dell’attività di estetista. Diversamente verrebbe a configurarsi una indebita discriminazione, dal momento che, anche nei centri commerciali è consentita l’attività di estetista e in essi vengono distribuiti prodotti farmaceutici e cosmetici.

Posto che sia le farmacie che i centri commerciali sono accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all’interno di questi ultimi sarebbe consentita l’attività di estetista, e non nelle farmacie, non potendo riscontrarsi alcuna incompatibilità o interferenza con l’attività sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale.

Inoltre, la riconosciuta possibilità di esercitare l’attività di estetista all’interno di ospedali, case di cura e di riposo, non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l’attività di estetista all’interno dei locali di farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture.

Esito del giudizio

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla società titolare della sede farmaceutica contro una nota ASL e la comunicazione di inefficacia della SCIA proveniente dal Municipio competente.