La presenza di un alunno con difficoltà di apprendimento richiede delle attenzioni particolari da parte del personale preposto all’insegnamento, non solo a livello di programma scolastico ma anche di tutela della privacy. E’ necessario che venga prestata particolare accortezza perché non venga lesa la sensibilità del ragazzo e della famiglia.

Scopriamo come Marco e Sonia, genitori di un bambino con difficoltà, hanno saputo affrontare una problematica di questo tipo grazie all’aiuto di D.A.S..

Si rivolgono ai professionisti D.A.S. i genitori di un bambino affetto da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), lamentando un comportamento scorretto da parte del Dirigente scolastico.

Il Dirigente, nel corso di una riunione di presentazione della scuola media, interpellato sui criteri di composizione delle future classi prime, aveva dichiarato che un fattore importante era da ricondursi alle situazioni di DSA conclamate che coinvolgevano alcuni alunni frequentanti le scuole elementari del territorio, potenziale utenza della scuola media.

Gli assicurati D.A.S. lamentavano che, pur non essendo stato citato il loro cognome, erano stati con facilità identificati come famiglia con figlio affetto da DSA e che altri genitori, in modo inopportuno, insistevano nel richiedere loro dove avrebbero iscritto il figlio per la prosecuzione del percorso scolastico.

I legali D.A.S., appurato che anche altri partecipanti alla riunione confermavano il quadro delineato dai propri assistiti, procedevano a contattare il dirigente con una missiva in cui richiamavano alla sua attenzione la necessità di trattare le informazioni inerenti alunni con DSA come dati sensibili, in quanto riferite alle condizioni di salute dell’alunno.

Hanno quindi diffidato il dirigente dal tenere in futuro comportamenti che in modo diretto ma anche indiretto potessero portare all’identificazione degli alunni affetti da DSA. Sottolineavano altresì che nei criteri di composizione delle classi la normativa scolastica contiene delle prescrizioni specifiche in presenza di alunni con disabilità ma non tratta i casi di DSA. Pertanto, il Dirigente veniva invitato a pubblicare sul sito web dell’istituto comprensivo una nota sui criteri di composizione e formazione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado riportante i riferimenti legislativi del caso.

I legali della compagnia hanno poi valutato con la famiglia la possibilità di inoltrare un reclamo o una segnalazione* al garante Privacy ai sensi degli articoli 141 e ss del Codice Privacy.

Poiché tuttavia, in seguito all’intervento della Compagnia, il dirigente ha provveduto a pubblicare online la nota richiesta e a scusarsi in un colloquio privato con i genitori, gli assicurati hanno preferito non proseguire oltre, ritenendo prioritaria la serenità del figlio.

 

* Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e può essere presentato a seguito del versamento dei diritti di segreteria.

Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), si può inviare al Garante una segnalazione gratuita, fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare più genericamente l’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.