L’Azienda Regionale Asl di Chivasso è stata chiamata in causa insieme al medico di base da due coniugi che chiedevano la condanna di entrambi per i danni irreversibili provocati dal medico: questi infatti ha tardato a effettuare la visita domiciliare, non ha rilevato le gravi condizioni e disposto il ricovero del paziente, compromettendone la salute.

Nel primo grado di giudizio sia il medico che l’Asl sono stati condannati al risarcimento dei danni; in Appello però la sentenza viene ribaltata escludendo qualsiasi responsabilità in capo alla Asl ritenendo che non vi sia alcun rapporto contrattuale tra l’Asl e il paziente del medico di famiglia.

La Corte di Cassazione si è stata quindi investita del caso, introducendo un orientamento giurisprudenziale innovativo.

La Corte ha anzitutto affermato che l’assistenza medico-generica è un diritto di ciascun utente del Servizio Sanitario Nazionale, che l’Asl territoriale ha l’obbligo di erogare.

Si individua così un’obbligazione principale dovuta dall’Asl all’utente del servizio sanitario nazionale e che l’Asl stessa adempie avvalendosi dell’opera di un terzo (il medico di base): tale obbligazione, è da ricomprendersi tra quelle normate dall’art. 1173 Cod. civ..

L’Asl quindi deve rispondere per l’eventuale difettosa prestazione erogata dal medico di base (Responsabilità per fatto degli ausiliari, art. 1228 del Cod.Civ.).