La normativa contrattuale “esclude che possano esservi rapporti di subordinazione tra una struttura semplice dipartimentale e una struttura complessa che afferisce allo stesso dipartimento. I rapporti tra il responsabile di una struttura semplice dipartimentale e i responsabili delle strutture complesse che afferiscono allo stesso dipartimento sono paritetici per quanto concerne gli ambiti di autonomia e responsabilità, che devono essere puntualmente e specificamente definiti dal contratto integrativo aziendale, dal regolamento aziendale di organizzazione e devono trovare riscontro nei singoli contratti individuali. Il responsabile di una struttura semplice dipartimentale risponde solo al responsabile del dipartimento cui la struttura afferisce. L’autonomia del responsabile di una struttura semplice dipartimentale è in termini generali quella stabilita dal comma 3 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, che a questo riguardo precisa: «Per ‘struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
….. 
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, v.le Cassiodoro c/o Avvoc.Reg; 
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali non costituito in giudizio; 
con il ricorso principale: della Deliberazione n 362/13 avente ad oggetto la rettifica della Deliberazione n 290/13 di approvazione avviso pubblico per l’istituzione di elenchi regionali ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina di direttore sanitario e direttore amministrativo; con motivi aggiunti per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 9 del 16 gennaio 2014 e pubblicata sul BUR Calabria n. 6 del 7 febbraio 2014, Parte III recante in oggetto: “Parziale rettifica deliberazione 362 del 18I1012013 – approvazione avviso pubblico per l’istituzione degli elenchi regionali ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Sanitario nelle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti agiscono nella duplice veste di aspiranti all’inserimento nella graduatoria degli idonei, per come indetta dalla Giunta Regionale e, al contempo, quali rappresentanti delle organizzazioni sanitarie di categoria, con le quali il Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sociali ha inteso concertare i criteri specifici per la redazione e la programmazione di un albo degli idonei a ricoprire gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo.

Riferiscono che: mediante il provvedimento Giuntale n. 362 del 18 ottobre 2013, oggi gravato, la Regione Calabria ha inteso bandire – in rettifica di quanto già bandito con la DGR 290 del 5 agosto 2013 – l’avviso pubblico per l’istituzione di elenchi regionali, ad aggiornamento biennale, degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria; l’intera procedura pubblica – rivolta alla classificazione degli idonei all’assolvimento dell’incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo presso le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere Calabresi – è stata programmata dalla Ente Regione in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 15 della legge regionale della Calabria n. 11/2004, per come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 2013, n. 16; con la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 290 del 5 agosto 2013, è stato approvato l’ avviso pubblico per l’istituzione degli elenchi regionali, ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria; con la Deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 362 del 18 ottobre 2013, pubblicata sul BURC Parte terza n. 45 dell’8 novembre 2013, è stata rettificata la deliberazione 290 del 5/8/2013.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle delibere Giuntali n. 290/2013 e 362/2013 previa sospensiva.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione Giuntale n. 9 del 16 gennaio 2014 sostitutiva dei provvedimenti già gravati.
Alla camera di consiglio del 9 maggio 2014 veniva respinta l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2016 il Tribunale ha disposto che “la Regione provveda entro 60. giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a depositare una relazione in cui chiarisca i seguenti punti: a) se sono stati programmati i corsi di formazione manageriale, previo accordo con il Ministero della Salute; b) le ragioni per cui anche ai titolari di struttura semplice a valenza dipartimentale si è riconosciuta quella attività qualificata di direzione tecnico sanitaria con diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali, tale da consentirgli la partecipazione al bando; c) le ragioni per cui è stato previsto un aggiornamento biennale dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore sanitario e amministrativo”.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 quinques, del D.Lgs 502/1992 e 1, comma 4 del D.P.R. 484/1997 – difetto di attribuzione delle competenze tra Direttore Generale e Regione -Elusione della finalità partecipative e garantiste dell’atto amministrativo con il quale si approva l’avviso pubblico, a carattere vincolato.
I ricorrenti sostengono che la Giunta Regionale avrebbe inteso modificare l’iter procedurale di nomina dei direttore sanitari e dei direttore amministrativi previsto dalla normativa statale. Il D.Lgs 502/1992 stabilisce che la prima fase sia caratterizzata da una verifica dei titoli/requisiti in capo all’aspirante, la seconda, da un atto di alta amministrazione, di natura discrezionale, spettante al Direttore Generale, che provvede ad effettuare la nomina a chiara e pacifica connotazione fiduciaria.
Nel procedimento previsto dalla Regione Calabria, al contrario, si sarebbero concentrati tutti i poteri in capo all’esecutivo regionale, libero di determinare sia i requisiti necessari per essere inserito nell’apposito elenco degli idonei, che per la successiva nomina.
La censura è infondata.
La Regione Calabria ha disciplinato la materia, attraverso la L.R. 16/2013, affidando ad una commissione composta da esperti qualificati la verifica delle professionalità degli aspiranti idonei alla nomina di direttore sanitario. La commissione ha il compito di predisporre un elenco regionale dal quale i Direttori Generali delle Aziende del SSR attingono per le relative nomine.
Conformemente all’ art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.), dunque, la nomina del direttore sanitario è e resta di competenza del Direttore Generale.
Con il secondo motivo di ricorso hanno dedotto eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta tra requisiti di ammissione alla procedura di accesso di potenziali idonei e gli adempimenti prescritti a carico della Regione (corso manageriale di formazione) – Violazione di legge (art. 1 coma 2 DPR 484/97).L’ente non avrebbe mai provveduto, così come avrebbe dovuto, di concerto con il Ministero della salute, a programmare con una periodicità biennale (comma 5, art. 7, DPR 484/97), i relativi corsi di formazione manageriale, da proporre a tutti coloro i quali intendessero intraprendere un percorso formativo/curriculare tale da consentire l’acquisizione dei titoli necessari per addivenire alla nomina di direttore sanitario. 
Inoltre la Giunta Regione ha voluto riconoscere anche ai titolari di struttura semplice a valenza dipartimentale quella “attività qualificata di direzione tecnico-sanitaria con diretta responsabilità delle ricorse umane e strumentali” tale da consentire la partecipazione all’indetto bando anche a tale specie di dirigenti titolari di strutture semplici a valenza dipartimentale, sebbene la norma nazionale sul punto sia puntuale nel non ammetterne la partecipazione, stante l’assenza della relativa articolazione organizzativa.
In riscontro ai quesiti posti dal Collegio, con la nota prot. 82458, la Regione ha chiarito che :”a) è stato sottoscritto tra il Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute e l’Università della Calabria un protocollo d’intesa per la programmazione di dettaglio, il coordinamento, il reclutamento delle risorse formative e lo svolgimento delle iniziative formative rivolte al management delle aziende sanitarie calabresi; 
b) si è inteso riconoscere ai titolari d’incarico di SSD, la possibilità di partecipare all’avviso pubblico de quo, in quanto ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484, l’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente. Per espressa previsione contrattuale (cfr. art. 27 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come modificato dall’art. 4 CCNL 6.5.2010), l’incarico di direzione di struttura dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. La normativa contrattuale precisa in modo inequivocabile che una “struttura semplice dipartimentale afferisce al dipartimento e non è incardinata all’interno di una struttura complessa” .
Questa formulazione esclude che possano esservi rapporti di subordinazione tra una struttura semplice dipartimentale e una struttura complessa che afferisce allo stesso dipartimento. I rapporti tra il responsabile di una struttura semplice dipartimentale e i responsabili delle strutture complesse che afferiscono allo stesso dipartimento sono paritetici per quanto concerne gli ambiti di autonomia e responsabilità, che devono essere puntualmente e specificamente definiti dal contratto integrativo aziendale, dal regolamento aziendale di organizzazione e devono trovare riscontro nei singoli contratti individuali. Il responsabile di una struttura semplice dipartimentale risponde solo al responsabile del dipartimento cui la struttura afferisce. L’autonomia del responsabile di una struttura semplice dipartimentale è in termini generali quella stabilita dal comma 3 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, che a questo riguardo precisa: «Per ‘struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie»; c) L’aggiornamento biennale deriva da un’espressa previsione normativa contenuta nell’art. 15, comma 3 bis, della L.R. 11/2004, introdotto dall’art. 1, comma 3, della L.R. 29 marzo 2013, n. 16, non impugnato dal Consiglio dei Ministri”.
La censura pertanto deve essere respinta.
I ricorrenti, infine, hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale dei commi 3-bis 3-ter e 3 quater dell’art. 15 della legge regionale della Calabria n. 11/2013, per come modificata ed integrata. A dire dei ricorrenti, sarebbe di tutta evidenza che, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 15 della legge regionale della Calabria n. 11/2013, per come modificata ed integrata, dalla legge regionale del 29 marzo 2013, n. 16, si pongano in aperto conflitto con gli artt. 3, 3-bis del D.Lgs. 502/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni, atteso che incidono inesorabilmente sulla autonomia dirigenziale ed imprenditoriale riconosciuta al Direttore Generale, in capo al quale è comunque concentrata la gestione complessiva delle singole aziende sanitarie.
La questione è infondata in quanto, per le ragioni illustrate, per un verso è garantito il potere del direttore generale di scegliere del direttore sanitario, per altro verso chiunque sia in possesso dei requisiti, previa verifica della commissione, può chiedere di essere iscritto all’albo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario