Come Funziona?
Normalmente le polizze di RC Professionale per medici contengono una clausola relativa alla “gestione delle vertenze” in cui opera una copertura per spese legali fino ad 1/4 del massimale della copertura di RC, ma tale garanzia si attiva “fino a quando la Compagnia ne ha interesse” e avvocati e periti sono nominati dalla compagnia stessa, non dall’assicurato.
Quindi nelle ipotesi di mancato intervento della Compagnia di RC, oppure di rifiuto da parte della Compagnia di RC di risarcire il danno se ad esempio ritiene che il sinistro non rientra in garanzia, in caso di avviso di accertamenti tecnici non ripetibili e/o in caso di procedimento penale in cui non vi è come conseguenza diretta risarcire un danno, la Compagnia RC non interviene con i propri legali pertanto, il Medico dovrа incaricare un proprio avvocato di fiducia e nel caso anche un Consulente Tecnico di parte, (medici legali in genere) sostenendone personalmente i costi.
Con un polizza di tutela legale affiancata alla RC Professionale tali spese legali possono essere risarcite quindi dalla Compagnia di Assicurazione.
I premi annuali si differenziano per la tipologia di inquadramento e se la professione viene svolte come medico generico o specialista. Il massimale assicurato parte da €. 21.000,00.
Garanzie base previste in polizza e garanzie aggiuntive
- Procedimenti penali
La garanzia comprende la difesa dall’accusa di aver commesso un reato e l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di aver commesso un reato colposo o un reato doloso. La garanzia assicurativa non opera in caso di condanna con efficacia di giudicato per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso, l’Assicurato è obbligato a sostenere le spese in proprio.
- Illeciti amministrativi
La garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato.
- Tutela legale per violazioni di norme specifiche
La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell’Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 81/08 (codice sicurezza del lavoro) e 196/03 (codice privacy).
- Tutela legale per la chiamata in causa della compagnia di r.c. professionale
Massimale di copertura € 4.500,00 – Nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell’azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale.
- Tutela legale per controversie inerenti il rapporto di lavoro dipendente
- Tutela legale in caso di azioni disciplinari presso l’Ordine/Albo di appartenenza
- Tutela legale per vertenze contrattuali con i pazienti
Sono escluse da tale copertura le attività invasive, le diagnosi prenatali, le mancate e/o tardive diagnosi prenatale, le ecografie prenatali, le diagnosi di tumore, le mancate e/o tardiva diagnosi di tumore, esercitate dall’Assicurato al di fuori della Struttura Sanitaria Pubblica.
Operativitа territoriale delle garanzie
L’assicurazione vale per i Sinistri originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada, è tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei terzi danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia.
Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per Sinistri derivanti da richieste di risarcimento fatte valere in paesi diversi dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di paesi diversi dall’Italia.