Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
La polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali è un contratto stipulato tra una Compagnia di assicurazioni ed il Professionista che svolge la propria attività da privato, libero professionista o dipendente pubblico.
L’esigenza di un’assicurazione di responsabilitа civile professionale deriva dalla complessità delle specifiche attività che espongono l’assicurato a rischi e quindi al risarcimento del danno.
Infatti il professionista come il Medico, Ingegnere, Commercialista, Avvocato, Ostetrica, Agente, ecc, ecc, potrebbe commettere un errore nell’esercizio della professione verso il Paziente o Cliente.
L’errore professionale dal quale deriva la colpa, deve essere caratterizzato da negligenza, imprudenza e imperizia. Sono proprio questi tre attributi che caratterizzano la colpa (che potrebbe essere lieve o grave) che genera la responsabilità civile professionale.
Tale errore produce un danno economicamente quantificabile al Cliente o Paziente. Quest’ultimo, quindi, invita il Professionista a risarcire un determinato presunto danno ed a questo punto interviene la garanzia della polizza.
Pertanto la polizza rc professionale, quindi, difende il patrimonio personale del Professionista da possibili attacchi dei propri clienti o pazienti, in poche parole il rischio professionale viene trasferito dal professionista alla società di assicurazione.
Se vi saranno i presupposti per pagare il danno, il danneggiato troverà un adeguato risarcimento. Inoltre la presenza di una di una polizza di responsabilità civile professionale dà tranquillità nella quotidiana attività lavorativa.
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Le RC professionali sono obbligatorie?
La polizza rc professionale, nel corso degli ultimi anni, è stata resa obbligatoria da molteplici interventi legislativi per tutte le attività professionali. Per il comparto sanitario l’ obbligatorietà è partita da agosto 2014 per i medici e da La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge “Gelli-Bianco”)
Come funziona la famosa clausola “Claims Made”?
Nella nostra attività quotidiana in qualità di broker di assicurazione specializzato in rischi professionali abbiamo riscontrato che non è quasi mai chiara la clausola “Claims Made“.
Tale clausola caratterizza ogni contratto assicurativo di responsabilità civile professionale. Ma come funziona la clausola Claims Made? Analizzando le due parole in inglese vediamo che Claims significa Reclamo e Made significa fatto, quindi “Reclamo Fatto”. Occorre un reclamo pervenuto da un terzo diretto al professionista affinché si attivi la garanzia ed il risarcimento del danno. In particolare vengono coperti i reclami (Claims) pervenuti per la prima volta al professionista durante il periodo di assicurazione. Quindi il reclamo dovrà pervenire dopo che stipulo la polizza e mentre la polizza è in vigore, prima che scada.
Esempio
Stipulo una copertura a tutela della professione il 24.04.2017 e con scadenza il 24.04.2018. Tutti i reclami pervenuti all’assicurato in questo anno saranno coperti. Se fossero pervenuti già prima della stipula non sarebbero coperti in quanto il fatto oggetto del reclamo sarà già noto. Se fossero pervenuti dopo la scadenza del 24.04.2018 neanche ci sarebbe stata copertura, salvo che il cliente abbia pagato un altro anno e così via.
Quali fatti professionali sono coperti?
Sorge spontanea una domanda: lo svolgimento della professione dalla quale è scaturito il reclamo, e quindi la responsabilità civile professionale, quando deve essere esercitata affinché una eventuale richiesta di risarcimento danni sia in copertura? Le polizze professionali claims made pure coprono i reclami pervenuti nel corso di contratto per le attività sempre poste in essere durante la vigenza del contratto assicurativo. Col tempo tale regime è stato calmierato introducendo il concetto di retroattività (chiamata anche pregressa). La retroattività delle garanzie permette di coprire anche i fatti eseguiti prima della stipula della polizza sempre se PER LA PRIMA VOLTA abbiano generato un addebito di responsabilità professionale all’assicurato in corso di polizza.
La retroattività come funziona?
Stipulo una polizza di responsabilità civile professionale oggi 24.04.2017 con scadenza il 24.04.2018 con una retroattività di 10 anni. Perviene un reclamo a giugno 2017 per un fatto professionale del 2010. Ho copertura in quanto il fatto cade nel periodo di retroattività che parte dal 24.04.2007 al 24.04.2017 (dieci anni).
Quanti anni di retroattività viene concessa?
Per la copertura del rischio professionale la tendenza legislativa degli ultimi anni sta imponendo come obbligatoria una retroattività molto ampia. Ad esempio per la professione di Avvocati è stata introdotta una retroattività obbligatoria col decreto Orlando. Per la professione dei medici è stata introdotta una retroattività almeno decennale con la legge Gelli. Tale tendenza molto probabilmente nel corso del tempo sarà estesa anche alle altre professioni.
Alcune nozioni da sapere sull’assicurazione rc professionale
- Massimale – Corrisponde al massimo esborso che l’Assicuratore si impegna a pagare in caso di sinistro . Consigliamo un massimale di almeno di un milione di euro.
- Retroattività – E’ una delle clausole fondamentali in una polizza rc professionale. Permette di coprire le prestazioni poste in essere dal professionista negli anni precedenti alla stipula della copertura assicurativa. La retroattività copre tutti i fatti pregressi della professione salvo quelli per i quali è già stato aperto un sinistro oppure ci siano circostanze “in odore” di sinistro (cd. “circostanza nota”).
- Postuma – Tale garanzia copre richieste di risarcimento successive alla scadenza della copertura non rinnovata dall’assicurato. Generalmente viene concessa solo per cessazione definitiva dell’attività come per il pensionamento o/e chiusura di partita iva, e/o cancellazione dall’Albo professionale.
- Questionario / Modulo di Proposta – E’ il questionario da compilare a cura del Contraente che viene richiesto dalla Compagnia prima dell’emissione della polizza. Tale documento riveste una fondamentale importanza ed in genere fa parte integrante della polizza/contratto stesso. Eventuali informazioni non corrette presenti nel questionario potrebbero invalidare il diritto di risarcimento del danno.
- Franchigie e scoperti – La Franchigia è l’importo fisso che resta a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. Lo Scoperto è l’importo in percentuale che resta a carico in caso di sinistro.
Esempio 1: franchigia di € 500.00, danno € 25.000,00, importo a carico € 500,00, importo a carico degli Assicuratori € 24.500,00.
Esempio 2: scoperto del 10%, danno € 25.000,00, importo a carico € 2.500,00, importo a carico degli Assicuratori € 22.500,00.
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