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A che cosa serve la polizza RC Professionale?

L’assicurazione RC Professionale protegge gli Operatori Sanitari e Socio-assistenziali dalle perdite economiche a seguito di una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro. L’Operatore Socio Sanitario, attraverso la polizza, verrà quindi tutelato nel caso di esborso di una somma in denaro qualora venga ritenuto responsabile per danni arrecati a pazienti e/o terzi.

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RC Professionale Operatore Sanitario, come funziona ?

La polizza professionale per gli operatori sanitari interviene a copertura del danno nel caso non auspicato che un operatore riceva una richiesta di risarcimento danni. Gli atti di addebito di responsabilità scaturiscono da un presunto errore nello svolgimento della professione sanitaria.

Ricevuta una contestazione (o detto anche reclamo in inglese “claim”) l’operatore sanitario dovrà subito comunicarlo all’Assicuratore. Si procede all’apertura di un sinistro (per gli assicuratori una richiesta di risarcimento danni prevenuta all’operatore sanitario) del quale se ne attende l’esito.
A prescindere dall’esito del reclamo, il fatto di aver ricevuto una richiesta danni anche se infondata, costituisce un sinistro.

Vediamo nello specifico cosa si intende per “Richiesta di Risarcimento”.

Quando l’assicurato viene a conoscenza di una richiesta tramite:

  • La comunicazione scritta (escluse la querela e quella relativa al procedimento penale) con cui il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per errore professionale.
  • La citazione in giudizio o la chiamata in causa notificata.
  • L’azione giudiziaria promossa in qualsiasi forma contro l’Assicurato (anche ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.P.C.) relativamente alla responsabilità civile.
  • La notifica effettuata all’Assicurato di un atto di costituzione di “Parte Civile” da parte di un terzo in un procedimento penale.
  • La ricezione da parte dell’Assicurato di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.
  • Qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia atti e/o comunicazioni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all’Assicurato.
  • Comunicazioni dalla Struttura Sanitaria presso cui l’operatore sanitario presta la propria attività ai sensi dell’Art. 13 Legge N. 24/2017 (Legge Gelli).
  • La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave.*

La richiesta di risarcimento può andare senza seguito oppure essere seguita da una condanna o ancora che gli Assicuratori facciano un accordo transattivo prima di una sentenza di condanna.

La Compagnia di assicurazione che ha assicurato la responsabilità medica copre le spese sostenute per il pagamento del danno arrecato al paziente e/o ad altri soggetti interessati.

Avere una polizza a copertura dei rischi professionali pertanto evita enormi disagi per un assicurato condannato a pagare un danno. Così che il patrimonio accantonato da tanti anni di sacrificio non venga intaccato dalla stessa attività lavorativa che l’ha creato.

La Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017. Ai fini dell’applicabilità della stessa alle assicurazioni rc professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi, ad oggi ancora non emanati.

Alcuni sono i punti fondamentali della legge ed ossia:

  • Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private. Il rapporto però dovrà essere extra-contrattuale.
  • Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
  • Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) a stipulare una polizza rc professionale.
  • Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
  • Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.

Prima dell’entrata in vigore della legge Gelli (aprile 2017) il medico dipendente di struttura privata era responsabile per colpa lieve e colpa grave, mentre il dipendente pubblico era (ed è anche oggi) responsabile solo per colpa grave .
Oggi con la legge Gelli si guarda al rapporto contrattuale od extracontrattuale a prescindere dall’inquadramento.
Quindi il medico:

  • Che lavora in una struttura con rapporto extra-contattuale col paziente risponde solo per colpa grave. A prescindere se è un dipendente o un libero professionista.
  • Che lavora in struttura sanitaria con rapporto contrattuale col paziente risponde per colpa lieve e colpa grave.
  • Che lavora nel suo studio privato ha un rapporto sempre contrattuale col paziente e risponde per colpa lieve e grave.

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Responsabilitа contrattuale ed extracontrattuale

La legge Gelli, all’art. 7, dispone che gli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti che liberi professionisti, che lavorano in una struttura sanitaria sono responsabili ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilitа extracontrattuale. Ciò determina per legge termine di 5 anni per un’azione di responsabilità medica e l’onere della prova è in carico al paziente, il quale dovrà dimostrare l’errore medico e/o sanitario.

Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilitа contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere della prova non spetta al paziente danneggiato o ai suoi eredi, ma alla struttura ospedaliera che deve dimostrare di aver garantito la sicurezza delle cure.
Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria, quando per esempio il medico vede il paziente nel suo ambulatorio per una visita e poi si accorda direttamente (contratto tra medico e paziente) per esempio per eseguire gli accertamenti diagnostici o l’intervento presso la struttura sanitaria.

Se si configura un rapporto extracontrattuale col paziente il medico /operatore sanitario risponde solo per colpa grave; se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e per colpa grave.