Informazioni Legali

Premessa

Torquati Franco Assicurazioni ha realizzato il sito ufficiale www.torquatiassicurazioni.it con l’obiettivo di informare i naviganti sui servizi che Torquati Assicurazioni svolge da anni nel settore assicurativo, e promuovere:

  1. contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale, nel territori o della Repubblica italiana;
  2. contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

Denominazione Sociale

Torquati Franco Assicurazioni
Via Passo Dello Stelvio, 2
25136 Brescia (BS)
P.IVA 03078160177 Cod. Fisc. TRQFNC67H10E333W
Impresa soggetta al controllo dell’I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Sedi Operative

Sede Principale: Brescia – Via Passo Dello Stelvio, 2 – tel. 0302009321
Sede di Villa Carcina (BS) – Via Marconi, 43 tel: 030.800619
Sedi di Lodi – Via Felice Cavallotti, 31 tel: 0371.422807

Recapiti Istituzionali

Tel. 030.2009321
fax. 030.2098934
email: info@torquatiassicurazioni.it

Richiesta Informazioni

Le richieste di informazioni inviate dal sito torquatiassicurazioni.it vengono gestite dal personale del nostro call center telefonicamente o via e-mail.

Il Call Center è strutturato in base a quanto riportato nel Regolamento n°34 ISVAP del 19 Marzo 2010, secondo il quale:

Nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro operato. In questo caso l’impresa individua un proprio dipendente quale responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center.
Gli addetti del Call Center siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante specifica formazione iniziale di durata non inferiore a 30 ore ed aggiornamento periodico, almeno annuale, di durata non inferiore a 15 ore;
Gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di qualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni riconducibili alla figura dell’intermediario;
Il Contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1; le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile; le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al contraente l’informazione relativa:

Al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
Al diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
Alla circostanza che l’impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dall’impresa stessa e che il contraente per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82.
Al diritto, nel caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone nominativo e le funzioni.
Il cliente potrà acquistare la polizza con pagamento con bonifico bancario.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci telefonicamente.

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS. 5/2006

ALLEGATO 3 – scarica l’allegato 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio delle attività, gli intermediari:

  1. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
    • Consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto d’interesse e sulle forme di tutela del contraente;
    • Forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
  2. Sono tenuti a proporre e consigliare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
  3. Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
  4. Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto e documento da esso sottoscritto;
  5. Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
    1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati dall’impresa di assicurazione o dall’intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamenti bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
    3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 – scarica l’allegato 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto d’interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome Torquati Franco
Numero e data di iscrizione al RUI Iscritto alla sezione A con il numero A000060476 dal 12 febbraio 2007
Ruolo Responsabile attività d’intermediazione della Società
Indirizzo sede legale Via Passo dello Stelvio, 2 – 25136 Brescia
Intermediario per il quale è svolta l’attività
Ragione sociale Torquati Franco Assicurazioni
Indirizzo sedi operative Via Passo dello Stelvio, 2 – 25136 Brescia
Recapiti Tel   030.2009321
info@torquatiassicurazioni.it
franco.torquati@pec.torquatiassicurazioni.it
Sito internet www.torquatiassicurazioni.it
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta IVASS

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS ( www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

L’Intermediario assicurativo opera su mandato conferito dalle seguenti Imprese di Assicurazioni:

TABELLA 1

Generali Italia S.p.A. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

L’Intermediario assicurativo ha in corso i seguenti rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art.22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

TABELLA 2

Imprese mandanti Sede
Assidoctor di Veneziani Anastasia Villa Carcina (BS
A3 Agenti Assicurativi Associati s.r.l. Brescia
Janua Broker spa Genova

Con riferimento al pagamento dei premi si precisa che i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l’attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami.
Possono inoltre essere previsti ulteriori compensi, collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di produzione.
Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all’intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali conflitto d’interessi

  1. Torquati Franco non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.;
  2. con riguardo al contratto proposto:
    – Torquati Franco fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
    – Torquati Franco distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A. e di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.. .

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

  1. L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
  2. Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma o all’indirizzo e-mail reclami.it@generali.com. A D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Servizio Clienti, Via Enrico Fermi, 9/B – Verona o al Fax 045/8351025 o all’indirizzo e-mail servizio.clienti@pec.das.it.. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. o D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa¹. L’informativa va integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ove presente.
  3. Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Informazioni relative alla procedura di gestione reclami

Modalità di trasmissione dei reclami e relativi recapiti

Cosa si intende per reclamo?

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Cosa si intende per reclamante?

Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Ciò premesso, il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato che si ritengano insoddisfatti hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.

A quale recapito devo mandare il reclamo?

Posta ordinaria o raccomandata
Torquati Assicurazioni – Ufficio Reclami
Via Passo Dello Stelvio, 2 25136 Brescia (BS)

Posta elettronica
info@torquatiassicurazioni.it
franco.torquati@pec.torquatiassicurazioni.it