Assicurazione Professionale Medici

Polizza di Responsabilità civile Professionale per giovani Medici Neoabilitati, Medici Specialisti, Medici Odontoiatri, Medici ospedalieri e Medici dipendenti con extramoenia.

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Le assicurazioni professionali dei medici alla luce della Legge Gelli. Da aprile 2017 la Legge 24/2017 (cd Legge Gelli) ha cambiato i profili della responsabilità sanitaria.
La polizza è stata resa obbligatoria da agosto 2014. Inoltre tale obbligo è confermato ed arricchito dalla legge 24/2017 legge Gelli – Bianco.
Di seguito sono riportati interessanti approfondimenti sulle responsabilità dei sanitari e delle strutture.

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RC Professionale medico, come funziona ?

La polizza professionale medici interviene a copertura del danno nel caso non auspicato che un Medico riceva una richiesta di risarcimento danni. Gli atti di addebito di responsabilità scaturiscono da un presunto errore nello svolgimento della professione sanitaria.

Ricevuta una contestazione (o detto anche reclamo in inglese “claim”) il medico dovrà subito comunicarlo all’Assicuratore. Si procede all’apertura di un sinistro (per gli assicuratori una richiesta di risarcimento danni prevenuta al medico) del quale se ne attende l’esito.
A prescindere dall’esito del reclamo, il fatto di aver ricevuto una richiesta danni anche se infondata, costituisce un sinistro.

Vediamo nello specifico cosa si intende per “Richiesta di Risarcimento”.

Quando l’assicurato viene a conoscenza di una richiesta tramite:

  • La comunicazione scritta (escluse la querela e quella relativa al procedimento penale) con cui il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per errore professionale.
  • La citazione in giudizio o la chiamata in causa notificata.
  • L’azione giudiziaria promossa in qualsiasi forma contro l’Assicurato (anche ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.P.C.) relativamente alla responsabilità civile.
  • La notifica effettuata all’Assicurato di un atto di costituzione di “Parte Civile” da parte di un terzo in un procedimento penale.
  • La ricezione da parte dell’Assicurato di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.
  • Qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia atti e/o comunicazioni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all’Assicurato.
  • Comunicazioni dalla Struttura Sanitaria presso cui il Medico presta la propria attività ai sensi dell’Art. 13 Legge N. 24/2017 (Legge Gelli).
  • La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave.*

La richiesta di risarcimento può andare senza seguito oppure essere seguita da una condanna o ancora che gli Assicuratori facciano un accordo transattivo prima di una sentenza di condanna.

La Compagnia di assicurazione che ha assicurato la responsabilità medica copre le spese sostenute per il pagamento del danno arrecato al paziente e/o ad altri soggetti interessati.

Avere una polizza a copertura dei rischi professionali pertanto evita enormi disagi per un assicurato condannato a pagare un danno. Così che il patrimonio accantonato da tanti anni di sacrificio non venga intaccato dalla stessa attività lavorativa che l’ha creato.

La Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017. Ai fini dell’applicabilità della stessa alle assicurazioni rc professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi, ad oggi ancora non emanati.

Alcuni sono i punti fondamentali della legge ed ossia:

  • Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private. Il rapporto però dovrà essere extra-contrattuale.
  • Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
  • Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) a stipulare una polizza rc professionale.
  • Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
  • Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.

Prima dell’entrata in vigore della legge Gelli (aprile 2017) il medico dipendente di struttura privata era responsabile per colpa lieve e colpa grave, mentre il dipendente pubblico era (ed è anche oggi) responsabile solo per colpa grave .
Oggi con la legge Gelli si guarda al rapporto contrattuale od extracontrattuale a prescindere dall’inquadramento.
Quindi il medico:

  • Che lavora in una struttura con rapporto extra-contattuale col paziente risponde solo per colpa grave. A prescindere se è un dipendente o un libero professionista.
  • Che lavora in struttura sanitaria con rapporto contrattuale col paziente risponde per colpa lieve e colpa grave.
  • Che lavora nel suo studio privato ha un rapporto sempre contrattuale col paziente e risponde per colpa lieve e grave.

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Responsabilitа contrattuale ed extracontrattuale

La legge Gelli, all’art. 7, dispone che gli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti che liberi professionisti, che lavorano in una struttura sanitaria sono responsabili ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilitа extracontrattuale. Ciò determina per legge termine di 5 anni per un’azione di responsabilità medica e l’onere della prova è in carico al paziente, il quale dovrà dimostrare l’errore medico e/o sanitario.

Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilitа contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere della prova non spetta al paziente danneggiato o ai suoi eredi, ma alla struttura ospedaliera che deve dimostrare di aver garantito la sicurezza delle cure.
Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria, quando per esempio il medico vede il paziente nel suo ambulatorio per una visita e poi si accorda direttamente (contratto tra medico e paziente) per esempio per eseguire gli accertamenti diagnostici o l’intervento presso la struttura sanitaria.

Se si configura un rapporto extracontrattuale col paziente il medico /operatore sanitario risponde solo per colpa grave; se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e per colpa grave.

La clausola “Claims Made” e la “Deeming Clause”

Questa modalità di copertura è di tradizione anglosassone ed è applicato in Italia da molti anni.

Il sistema  “Claims Made” oggi caratterizza tutte le polizze rc professionali per i medici e risulta adeguato anche dalla Legge Gelli-Bianco, sempre che la copertura abbia una retroattività ed una postuma per cessazione attività di 10 anni.

Come funziona

La polizza copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante la validità della copertura assicurativa (quindi mentre la polizza è in vigore) derivanti da prestazioni professionali poste in essere durante la validità dell’assicurazione. Qualora la polizza abbia la garanzia della retroattivitа potranno essere coperte anche le prestazioni mediche svolte nel passato.
Alla scadenza della polizza cesserà ogni effetto e non saranno più in garanzia le richieste di risarcimento pervenute oltre la scadenza anche se riveriti ad eventi accaduti mentre la polizza era in vigore.

E’ possibile però chiedere alla compagnia di prolungare la copertura aquistando la garanzia postuma: pagando un premio stabilito dalle condizioni di polizza saranno coperte le richieste di risarcimento notificate dopo la scadenza della polizza purchè riferite ad eventi antecedenti alla scadenza stessa .

La Deeming Clause

La “Deeming Clause” è una garanzia ulteriore considerata come un’evoluzione del principio classico del claims made.
Questa clausola consente di  denunciare all’Assicuratore nel periodo di assicurazione non solo i sinistri (intesi come richiesta di risarcimento), ma anche i fatti e le circostanze note da cui possa derivare un sinistro anche dopo anni. Tale sinistro pertanto verrà gestito dalla compagnia a cui è stato segnalato l’evento noto.
La Deeming Clause è fondamentale soprattutto se nel corso degli anni si avvicendano gli assicuratori. In assenza di tale clausola il fatto noto non sarebbe coperto dall’Assicuratore in corso perché abilitato solo a ricevere sinistri intesi come richiesta formale di risarcimento danni, né dall’eventuale nuovo contratto con diverso assicuratore che in genere prevede nelle condizioni generali di polizza l’esplicita esclusione dalla copertura tutti i fatti e circostanze note.

 

Alcuni esempi di sinistri

I sinistri che attivano le assicurazioni professionali dei medici riguardano una condotta erronea (ossia colposa) del medico oppure una condotta omissiva. Di seguito sono riportati alcuni esempi:

  • errore tecnico in una prestazione chirurgica che comporti un danno al paziente;
  • erronea terapia che comporti un aggravamento grave ed irrimediabile della patologia del paziente;
  • erronea diagnosi in un’urgenza che comporti gravi danni al paziente;
  • intervento intempestivo in ipotesi nelle quali sia necessario;
  • mancato ed immotivato rispetto delle linee guida e delle procedure prescritte;
  • mancata o erronea acquisizione del consenso informato o di una cartella clinica.

Assicurazione R.C. legge Gelli Bianco

Avete mai considerato quale potrebbe essere il costo per la vostra struttura in caso di richiesta di risarcimento danni? È importante garantirsi una copertura assicurativa adeguata per il vostro...

F.A.Q.

Domande Frequenti

FAQ

  • Che tipo di professione posso assicurare?

    Gli inquadramenti tipici che normalmente vengono richiesti da un Medico sono i seguenti.

    • Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
    • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente.
    • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente. In tal caso è bastevole una polizza per la sola colpa grave.
    • Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.
    • Medico Dipendente del SSN con intramoenia o con extramoenia.
    • Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.
  • Cos'è la Retroattività?

    Con la retroattività sono coperti gli errori posti in essere nel passato se hanno generato una richiesta di risarcimento o ogni altro atto idoneo a portare ad un addebito di responsabilità.
    Il meccanismo della retroattività è tipico delle polizze in regime “Claims Made“. Tale regime copre i reclami fatti per la prima volta, quindi non già note, durante il periodo di assicurazione qualora vengano generati da prestazioni professionali svolte dall’assicurato nel passato proprio durante il periodo di retroattività. Pertanto se la polizza ha 10 anni di retroattività, col regime claims made sono coperte le prestazioni professionali svolte nei 10 anni precedenti alla stipula della polizza.

  • Cos’è la franchigia ?

    E’ la parte di danno risarcibile espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’assicurato.
    Si differenzia dallo scoperto che è la parte di danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato.

  • Cosa si intende per Polizza a primo rischio e a secondo rischio?

    Questo concetto presuppone la concomitanza di due polizze diverse che coprono i medesimi rischi. La contemporaneitа delle coperture si verifica in due casi, il più frequente quando il medico stipula una polizza ed in concomitanza anche la struttura sanitaria dove il medico presta la propria professione, stipula una polizza per i medesimi rischi.
    Oppure quando lo stesso medico stipuli due polizze, questo può capitare quando le due polizze coprono due ambiti di rischi diversi (esempio la medicina generale una e la medicina estetica l’altra) ma per determinate attivitа sono sovrapponibili.
    Se una delle due polizze ha la clausola che la copertura va a secondo rischio in presenza di altre polizze allora questa interverrà solo dopo l’esaurimento del massimale della polizza a primo rischio.

  • E’ possibile modificare l’inquadramento?

    Il cambio di inquadramento in corso di polizza è possibile ma va dichiarato immediatamente. Tale comunicazione è necessaria in quanto l’assicurazione deve essere informata del reale rischio che va a coprire.

  • Le eventuali spese Legali sono coperte ?

    Le polizze di responsabilità civile professionale coprono anche la tutela legale fino ad un quarto del massimale della copertura rc ed anche in eccedenza ad esso. Tale copertura deriva dall’articolo 1917 del codice civile che dispone che le spese per resistere all’azione del danneggiato contro un assicurato sono di competenza della Compagnia di assicurazioni fino a 1/4 del massimale.
    Tuttavia questo tipo di tutela legale è solo parziale. In particolare nel penale tale tutela legale non troverà mai applicazione in quanto il Medico che si presenta al Pubblico Ministero dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia potrà essere accompagnato solo da un avvocato ed un perito da lui chiamati e da lui pagati.
    Per una tutela completa essite la polizza di tutela legale

  • Per massimale cosa si intende ?

    Rappresenta la somma assicurata specificata in polizza e rappresenta il limite massimo di risarcimento a carico della compagnia assicuratrice.
    Può essere definito per anno assicurativo o per sinistro: nel primo caso rappresenta il limite di risarcimento indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento danni prestante all’assicurato nell’annualità assicurativa; nel secondo caso rappresenta il risarcimento massimo per ogni sinistro= richiesta di risarcimento danni.