Polizze Poliambulatori, Assicurazioni per Strutture Sanitarie

Polizza R.C.T./ R.C.O prevista dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie e Studi Medici
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Cosa sono e come vengono definite dalla legge Gelli-Bianco le Strutture Sanitarie?

“Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e ciascuna struttura sanitaria o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi.”

Per cui, sia per fini assicurativi, sia per ottemperare agli obblighi e disposizioni del decreto Gelli rientrano nella definizione di struttura sanitaria:

  • Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale
  • Strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale
  • Strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
  • Strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
  • Studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici

Quali caratteristiche deve avere la polizza assicurativa delle Strutture Sanitarie?

Le caratteristiche salienti delle polizze delle strutture sanitarie, fatta eccezione per il massimale, sono ben definite nel decreto. Le polizze devono prevedere l’azione diretta nei confronti della Compagnia. Con l’azione diretta il paziente o gli eredi potranno chiamare in causa direttamente la Compagnia Assicurativa.
Quindi con l’Azione Diretta la Compagnia di Assicurazione non potrà eccepire motivi di mancata copertura assicurativa salvo il mancato pagamento del premio da parte della struttura.

Qual è la retroattività della polizza prevista dal decreto?

Le polizze per strutture sanitarie devono prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la stipula del contratto, purché denunciati durante la validità della polizza.

Qual è l’efficacia postuma della polizza prevista dal decreto?

Le polizze per strutture sanitarie devono avere una garanzia postuma di 5 anni dalla data di scadenza.
Mentre in caso di cessazione definitiva dell’attività per qualsiasi causa è previsto un periodo di ultrattività valido per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi purché riferite a fatti avvenuti nel periodo di efficacia della polizza, compreso il periodo di retroattività della copertura.

I decreti attuativi dovranno fornire ulteriori dettagli.

Qual è la differenza tra franchigia e S.I.R. “Self Insurance Retention”?

Considerando il numero di richieste di risarcimento che già attualmente colpiscono il settore e che, con ogni probabilità, sono destinate ad aumentare a causa dei nuovi oneri che il decreto Gelli tende a spostare dal medico alla struttura sanitaria e in virtù delle forti limitazioni poste per le azioni di rivalsa, poche sono oggi le compagnie assicurative disposte ad assumere il rischio.

Il premio assicurativo in genere viene calcolato sul fatturato con tassi diversi per le varie compagnie e probabilmente saranno ricalcolati in aumento.
Al fine di abbassare l’entità dei premi la struttura sanitaria ha la possibilità di optare per diverse soluzioni:

  1. Auto assicurarsi, assumendosi l’onere della gestione dei sinistri, comprese le spese legali e di gestione tecnica ed amministrativa oltre che al risarcimento del danno.
  2. Scegliere una soluzione mista tra auto assicurazione e formazione di una cosiddetta S.I.R., ossia una struttura interna capace di gestire in proprio i sinistri, come nel caso dell’auto assicurazione. I sinistri vengono gestiti autonomamente sino ad una certa entità di danno da risarcire, sotto la quale soglia non hanno necessità di essere comunicati alla Compagnia, la parte eccedente viene gestita dalla Compagnia assicurativa.
  3. Applicare una franchigia alla polizza. Il sinistro in questo caso viene gestito dalle unità liquidative della Compagnia, che, una volta risarcito il danneggiato chiederà alla struttura sanitaria

Quale soluzione assicurativa scegliere?

Per poter valutare quale possa essere la migliore soluzione da adottare per la propria struttura va fatta un’analisi accurata del rischio, considerando il numero dei medici, specializzazioni, numero pazienti e precedenti contenziosi.

Compilando un semplice questionario la nostra agenzia potrà proporre la soluzione assicurativa più adeguata per la vostra struttura, affidando la copertura a compagnie presenti sul mercato nazionale ed internazionale, affidabili e in grado di sopportare l’assunzione di queste rischio specifico.

La Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017. Ai fini dell’applicabilità della stessa alle assicurazioni rc professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi, ad oggi ancora non emanati.

Quali professionisti, secondo legge Gelli-Bianco, se operanti in forma associata formano una Struttura Sanitaria?

Per esercenti prestazioni sanitarie vanno considerate anche le figure professionali (medico chirurgo – ex d.lgs. 368/1999, farmacista – ex d. lgs. 258/1991, psicologo – ex legge 56/1989, odontoiatra – ex legge 409/1985, veterinario – ex legge 750/1984), le professioni sanitarie ostetriche ed infermieristiche, le “professioni sanitarie riabilitative” (fisioterapista, podologo, ortottista, logopedista, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista nella neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, educatore professionale), le “professioni tecnico-sanitarie di area diagnostica” (tecnico audiometrista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario radiologia medica) nonché le “professioni tecnico-sanitarie di area assistenziale” (tecnico ortopedico, igienista dentale, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,tecnico audioprotesista, dietista).

Quali sono gli obblighi assicurativi previsti dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

La legge prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l’obbligo di assicurazione (o di un’analoga misura= per esempio autoassicurazione) a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d’opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Il singolo professionista sanitario ha l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui svolga l’attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un’obbligazione di natura contrattuale con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.
Si conviene pertanto che, essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico che svolge l’attività di libero professionista all’interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale. Questo perché la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.
Ad esempio, uno studio associato composto da due o più professionisti dovrà stipulare una polizza per lo studio, con le caratteristiche previste per le strutture sanitarie, ed una polizza professionale per ogni professionista che componga lo studio.

Quali sono i massimali di polizza previsti dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

Nell’art. 10 si prevede l’emanazione di provvedimenti ministeriali entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, al fine di determinare i “requisiti minimi delle polizze assicurative”, ed i relativi “massimali differenziati” per “classi di rischio”, e dei “requisiti minimi di garanzia”.

Dal 2017 ad aggi i decreti attuativi non sono stati emanati: circola da settembre 2019 una bozza non non ancora approvata.
Si precisa che la legge è operativa anche in assenza dei decreti, per cui al momento l’obbligo di una polizza assicurativa o delle “analoghe misure” è valido pur non essendoci indicazioni circa i massimali minimi.

Quali sono le “analoghe misure”, alternative alla polizza assicurativa, previste dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

Le strutture sanitarie hanno la possibilità di costituire un fondo destinato alla liquidazione delle richieste di risarcimento. L’entità di tale fondo non è precisata nel decreto, probabilmente dovranno avere le stesse caratteristiche delle polizze assicurative.

La struttura sanitaria che decida di scegliere di non assicurarsi ed avvalersi del proprio fondo dovrebbe essere in grado di gestire le richieste di risarcimento con propri legali, accantonare le somme “a riserva” per l’eventuale soccombenza in giudizio, protocollare e pubblicare le richieste di risarcimento sul proprio sito internet.

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F.A.Q.

Domande Frequenti

FAQ

  • Che tipo di professione posso assicurare?

    Gli inquadramenti tipici che normalmente vengono richiesti da un Medico sono i seguenti.

    • Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
    • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente.
    • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente. In tal caso è bastevole una polizza per la sola colpa grave.
    • Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.
    • Medico Dipendente del SSN con intramoenia o con extramoenia.
    • Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.
  • Cos'è la Retroattività?

    Con la retroattività sono coperti gli errori posti in essere nel passato se hanno generato una richiesta di risarcimento o ogni altro atto idoneo a portare ad un addebito di responsabilità.
    Il meccanismo della retroattività è tipico delle polizze in regime “Claims Made“. Tale regime copre i reclami fatti per la prima volta, quindi non già note, durante il periodo di assicurazione qualora vengano generati da prestazioni professionali svolte dall’assicurato nel passato proprio durante il periodo di retroattività. Pertanto se la polizza ha 10 anni di retroattività, col regime claims made sono coperte le prestazioni professionali svolte nei 10 anni precedenti alla stipula della polizza.

  • Cos’è la franchigia ?

    E’ la parte di danno risarcibile espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’assicurato.
    Si differenzia dallo scoperto che è la parte di danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato.

  • Cosa si intende per Polizza a primo rischio e a secondo rischio?

    Questo concetto presuppone la concomitanza di due polizze diverse che coprono i medesimi rischi. La contemporaneitа delle coperture si verifica in due casi, il più frequente quando il medico stipula una polizza ed in concomitanza anche la struttura sanitaria dove il medico presta la propria professione, stipula una polizza per i medesimi rischi.
    Oppure quando lo stesso medico stipuli due polizze, questo può capitare quando le due polizze coprono due ambiti di rischi diversi (esempio la medicina generale una e la medicina estetica l’altra) ma per determinate attivitа sono sovrapponibili.
    Se una delle due polizze ha la clausola che la copertura va a secondo rischio in presenza di altre polizze allora questa interverrà solo dopo l’esaurimento del massimale della polizza a primo rischio.

  • E’ possibile modificare l’inquadramento?

    Il cambio di inquadramento in corso di polizza è possibile ma va dichiarato immediatamente. Tale comunicazione è necessaria in quanto l’assicurazione deve essere informata del reale rischio che va a coprire.

  • Le eventuali spese Legali sono coperte ?

    Le polizze di responsabilità civile professionale coprono anche la tutela legale fino ad un quarto del massimale della copertura rc ed anche in eccedenza ad esso. Tale copertura deriva dall’articolo 1917 del codice civile che dispone che le spese per resistere all’azione del danneggiato contro un assicurato sono di competenza della Compagnia di assicurazioni fino a 1/4 del massimale.
    Tuttavia questo tipo di tutela legale è solo parziale. In particolare nel penale tale tutela legale non troverà mai applicazione in quanto il Medico che si presenta al Pubblico Ministero dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia potrà essere accompagnato solo da un avvocato ed un perito da lui chiamati e da lui pagati.
    Per una tutela completa essite la polizza di tutela legale

  • Per massimale cosa si intende ?

    Rappresenta la somma assicurata specificata in polizza e rappresenta il limite massimo di risarcimento a carico della compagnia assicuratrice.
    Può essere definito per anno assicurativo o per sinistro: nel primo caso rappresenta il limite di risarcimento indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento danni prestante all’assicurato nell’annualità assicurativa; nel secondo caso rappresenta il risarcimento massimo per ogni sinistro= richiesta di risarcimento danni.